Decreto cautelare 22 aprile 2025
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Galdieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento,
previa sospensione,
- del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura dell’Aquila in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI GR;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è cittadino -OMISSIS- giunto in Italia il -OMISSIS- ancora minorenne, non accompagnato e successivamente affidato ad una struttura di accoglienza di Avezzano.
Con il ricorso in decisione impugna il rigetto dell’istanza del-OMISSIS- di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato espressamente motivato dalla mancanza del parere del Comitato dei minori, dell'iscrizione al centro impiego e del requisito della presenza da almeno due anni nel territorio nazionale.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) illegittimità del provvedimento per omesso preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990 ;
2) violazione di Legge falsa o errata interpretazione di Legge – Illogicità della motivazione - eccesso di potere ;
3) violazione di Legge – Errata, omessa e contraddittoria motivazione .
Resiste il Ministero dell’Interno.
All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Il primo motivo è fondato limitatamente a uno dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Occorre premettere che ai sensi dell’art. 32, comma 1 bis , d.lgs. n. 286/1998 il permesso di soggiorno “ può essere rilasciato ” ad altro titolo ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età, nell’esercizio di un potere di valutazione discrezionale della condizione personale del richiedente.
Ne consegue che il rigetto dell’istanza, fondato su motivi non menzionati nel preavviso di diniego è annullabile per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, in quanto la deroga posta dall’art. 21 octies l. 241/1990 sull’irrilevanza dei vizi di forma (…. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis ) opera solo per i provvedimenti a contenuto vincolato.
Nel caso in decisione il preavviso di diniego indica, come ostativi all’accoglimento dell’istanza, la mancanza del parere del Comitato dei minori (attualmente di competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro) e dell’iscrizione al centro per l’impiego, mentre il rigetto dell’istanza ha fondamento anche nella carenza del requisito della presenza da almeno due anni nel territorio nazionale.
Pertanto il provvedimento è illegittimo per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 limitatamente al capo di motivazione che considera ostativo alla conversione del titolo di soggiorno la mancanza di tale requisito e tanto esonera il Collegio dall’esaminare le relative censure di ordine sostanziale.
Il secondo motivo è fondato.
Il -OMISSIS-, data dell’adozione del provvedimento impugnato, la Questura di L’Aquila aveva ricevuto il parere del -OMISSIS-, rilasciato ai sensi dell’art. 32 comma 1 bis d.lgs. n. 286/1998, nel quale la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro, pur evidenziando l’impossibilità “ esprimersi favorevolmente sul complessivo percorso di integrazione sociale e civile svolto ” a causa della brevità del percorso di integrazione scolastica intrapreso dal minore, rimetteva alla Questura la decisione sulla “ conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, anche alla luce dell’attuale posizione lavorativa ”.
Nella relazione dell’Amministrazione depositata dalla difesa erariale si dà atto che il parere in questione “ non veniva catalogato correttamente e pertanto non veniva inserito nel fascicolo digitale dello straniero, a causa dell’inversione cognome-nome, ragione per cui non è stato citato nel provvedimento impugnato ”.
Pertanto risultano fondate le critiche mosse al provvedimento impugnato nella parte in cui erroneamente la carenza di detto parere è considerata ostativa alla conversione del permesso di soggiorno.
Il parere in questione infatti, sebbene non vincolante, è obbligatorio e concorre con le altre acquisizioni istruttorie a determinare il contenuto del provvedimento conclusivo che, se di segno opposto, dovrà eventualmente indicarne le ragioni.
Nel caso in decisione la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro aveva posto l’enfasi sulla posizione lavorativa del ricorrente, che invece la Questura si è invece limitata a definire “ precaria ”, senza condurre alcuna verifica, né valutazione sulla natura e durata dell’occupazione, né sull’effettiva capacità reddituale del ricorrente esponendosi alle fondate critiche di difetto di motivazione del terzo motivo di ricorso.
Anche il capo di motivazione, che giustifica il rigetto perché il ricorrente non è iscritto al centro dell’impiego, appare smentito dallo stesso parere del Ministero del lavoro in cui si afferma che alla data del -OMISSIS- il ricorrente era occupato.
Poiché tale condizione è di norma incompatibile con la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria per l’iscrizione al centro per l’impiego, la carenza di detto requisito non giustifica il diniego impugnato che pertanto deve pertanto essere annullato.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o altro titolo di soggiorno (permesso di soggiorno per attesa occupazione), trattandosi di questione coperta da riserva di amministrazione perché soggetta al vaglio discrezionale dell’Autorità competente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell’avv. Marco Galdieri dichiaratosi antistatario, in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
RI GR, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GR | NA ZI |
IL SEGRETARIO