TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 96
TAR
Decreto cautelare 22 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per omesso preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo limitatamente al fatto che il rigetto è stato motivato anche con la mancanza del requisito della presenza da almeno due anni nel territorio nazionale, non menzionato nel preavviso di diniego. Tale vizio rende illegittimo il provvedimento ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, poiché la deroga sull'irrilevanza dei vizi di forma opera solo per i provvedimenti a contenuto vincolato.

  • Accolto
    Violazione di Legge falsa o errata interpretazione di Legge – Illogicità della motivazione - eccesso di potere

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che il parere della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro, sebbene non vincolante, era obbligatorio e non è stato correttamente considerato dalla Questura. La Questura ha definito precaria la posizione lavorativa senza alcuna verifica, contrariamente a quanto emerso dal parere che poneva l'enfasi sulla posizione lavorativa. Inoltre, il motivo relativo all'iscrizione al centro per l'impiego è smentito dal parere stesso, che attestava l'occupazione del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione di Legge – Errata, omessa e contraddittoria motivazione

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, confermando che la Questura ha definito precaria la posizione lavorativa senza alcuna verifica o valutazione, contrariamente a quanto emerso dal parere del Ministero del lavoro. Ha inoltre constatato che la mancata iscrizione al centro per l'impiego non giustifica il diniego, essendo il ricorrente già occupato.

  • Rigettato
    Natura discrezionale della decisione sul rilascio del permesso di soggiorno

    Il Collegio ha ritenuto che la domanda di condanna al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per attesa occupazione non possa essere accolta, trattandosi di una questione coperta da riserva di amministrazione e soggetta al vaglio discrezionale dell'Autorità competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 96
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 96
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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