Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a lire 150 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 150 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a lire 150 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 150 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.