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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.598-2023 RG, tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Buonafede – attore-
[...]
opposto;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacobbe Vallarelli – convenuto- CP_1
opponente;
non costituito;
CP_2
avente ad oggetto “opposizione di terzo ex art.619 cpc-merito”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 3 dicembre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari ex art.190 c.p.c. vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, padre di destinatario dell'azione esecutiva ad istanza di CP_1 CP_2
per il rilascio del fondo agricolo (come descritto in atti) oggetto del contratto Pt_1
di vendita con patto di riservato dominio stipulato con atto del Notaio Per_1
in data 30 giugno 2005 rep.59789, per il corrispettivo di €660.563,77,
[...]
comprensivo del prezzo di acquisto e di accessori vari, ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. deducendo di aver usucapito il bene immobile.
Il GE, con ordinanza del 23 dicembre 2022, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva per rilascio.
1 , procedente in sede esecutiva, ha introdotto il giudizio di merito ex art.616 Pt_1
cpc al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione e, previo ogni accertamento, la condanna di al rilascio del fondo agricolo. CP_2 CP_1
L'istante nel merito ha esposto che:
-l'azione di è inammissibile perché il terzo che si ritiene titolare di diritti CP_1
contrastanti con accertamenti giudiziali tra altre parti, deve proporre opposizione ex art.404 cpc e non opposizione ex art.619 cpc;
non ha versato neppure una rata del corrispettivo dovuto;
Controparte_2
-il Tribunale di Roma, con sentenza n.19112-2014, ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita, con riservato dominio, per grave inadempimento dell'acquirente ed ha condannato quest'ultimo al rilascio immediato del bene immobile;
-la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.4331-2020, ha rigettato il gravame proposto da CP_2
-i titoli giudiziali favorevoli alla posizione di sono stati posti a fondamento del Pt_1
precetto di rilascio e della procedura esecutiva;
ha proposto opposizione di terzo sostenendo il possesso utile ad CP_1
usucapire;
, padre dell'esecutato non è titolare di alcun possesso pacifico, CP_1
pubblico, ultra-ventennale, essendo pienamente a conoscenza della situazione negoziale riguardante il figlio;
-lo stesso non ha depositato alcun documento onde attestare la gestione del fondo;
2 -le sue deduzioni difensive collidono con quelle svolte dal figlio dinanzi al Tribunale di Roma, con il supporto di una perizia di parte, al fine di escludere la risoluzione del contratto e di sostenere le migliorie apportate al fondo;
-i beni acquistati da e poi trasferiti con patto di riservato dominio sono Pt_1
destinati ad un fine pubblico quale la ridistribuzione della proprietà terriera, sono assoggettati per trent'anni (poi, 15 anni) dalla prima assegnazione ad un regime particolare che prevede la loro indivisibilità, ne impedisce il trasferimento, esclude gli effetti del possesso;
-peraltro, l'asserito possesso del non è neppure di buona fede. CP_1
si è costituito in giudizio ed ha, preliminarmente, eccepito la carenza di CP_1
legittimazione attiva di per effetto della alienazione a terzi dei beni oggetto di Pt_1
causa.
Ha, poi, contestato le avverse deduzioni difensive ribadendo il suo diritto all'accertamento dell'usucapione sul fondo agricolo per possesso ultra-quindicinale e sostenendo che:
-il preavviso di rilascio non poteva essere notificato a in quanto privo CP_2
del possesso e della determinazione del fondo;
-il possesso del deducente ha avuto inizio nel 2002 ed è stato espresso dalla coltivazione del fondo, dagli impianti installati, dalle migliorie apportate;
-come correttamente ritenuto dal GE che ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, è divenuto insussistente il vincolo di indisponibilità secondo la disciplina del Decreto Legislativo n.228-2001, con conseguente usucapibilità;
-per il possesso utile alla usucapione non rileva il rapporto di parentela con il formale acquirente.
3 Ha concluso per il rigetto della domanda di , per la declaratoria di Pt_1
improcedibilità dell'esecuzione per rilascio, per l'accertamento dell'usucapione; in subordine, per l'accertamento delle migliorie e la condanna di al pagamento Pt_1
della somma di €250.689,10 o di altra somma da accertare.
*** ** ***
, in corso di causa, ha prodotto verbale di rilascio del bene immobile, già Pt_1
oggetto della azione esecutiva e della domanda di usucapione proposta da CP_1
; il verbale è stato redatto dal Funzionario Unep della Corte d'Appello di
[...]
Lecce –Sede Distaccata di Taranto il 7 novembre 2023, a definizione della procedura esecutiva per rilascio iscritta al n.2463-2023 RGE.
Dal verbale di evince che il compendio immobiliare, nell'ambito di altra procedura di evidenza pubblica espletata da Banca delle Terre Agricole, è stato aggiudicato ad un terzo.
Il difensore di , sul punto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della CP_1
materia del contendere con condanna di al pagamento delle spese Pt_1
processuali; in subordine, ha svolto difese volte a contestare le avverse deduzioni difensive (cfr.comparsa conclusionale e memoria di replica depositate il 3 ed il 24 febbraio 2025).
*** ** ***
ha introdotto il giudizio di merito ex art.616 cpc dopo la fase cautelare Pt_1
dinanzi al GE ed ha dovuto farlo avendo interesse ad impedire la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, secondo il disposto del terzo comma dell'art.624 cpc.
4 L'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva per rilascio è stata revocata con ordinanza collegiale del 12 luglio 2023, a definizione del procedimento di reclamo ex art.669-terdecies cpc introdotto da . Pt_1
L'Ente pubblico, disponendo di titoli esecutivi nei confronti di CP_2
contraente-inadempiente, ha proseguito nell'azione esecutiva al fine di rientrare nella disponibilità materiale del fondo agricolo, medio tempore aggiudicato ad altro soggetto, ma non ancora trasferito.
Al riguardo, l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva formulata dalla difesa di è da superare permanendo la titolarità dell'azione e CP_1
l'interesse in capo ad al fine di contrastare le istanze dello stesso : Pt_1 CP_1
-per l'accertamento dell'usucapione;
-per la mancanza di legittimazione passiva in capo a CP_2
-per pagamento del valore delle migliorie.
*** ** ***
Il difensore di , negli atti conclusivi, non ha proposto richiesta di cessazione Pt_1
della materia del contendere, come ha invece fatto il difensore di;
in ogni caso, CP_1
le reciproche istanze di pronuncia sulle spese di lite, determinano la necessità di esaminare sintetim le prospettate questioni.
*** ** ***
ha agito in sede esecutiva nei confronti dell'unico legittimato passivo e cioè Pt_1
nei confronti di assegnatario del fondo agricolo ed acquirente con CP_2
patto di riservato dominio, nonché parte dei giudizi di primo e secondo grado che hanno visto il contraente soccombente. CP_1
5 Infatti, il Tribunale di Roma, con sentenza n.19112 del 30 settembre 2014, ha dichiarato risolto il contratto di compravendita, con patto di riservato dominio, stipulato il 30 giugno 2005, per grave inadempimento di ed ha CP_2
condannato lo stesso al rilascio immediato del fondo agricolo.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.4331 del 21 settembre 2020, ha rigettato il gravame proposto da CP_2
E' importante stigmatizzare che il contraente, parte dei giudizi definiti con le indicate pronunce – inadempiente sin dalla prima rata fissata per il pagamento del prezzo - ha proposto domanda di tutela per le migliorie al fondo e per il diritto di ritenzione sino al pagamento del valore delle migliorie, ovvero, per profili “fatti propri” dal padre nell'opposizione di terzo. CP_1
Le difese di non si conciliano con la tesi di sul possesso CP_2 CP_1
utile alla usucapione sin dal 2002.
Inoltre, le pretese possessorie dell'odierno opponente (qui, convenuto) – ove ammissibili e fondate – finirebbero per incidere sui diritti della parte che ha ottenuto l'accertamento favorevole dopo due gradi di giudizio e con titoli definitivi.
Per la fattispecie in esame, valgono le seguenti argomentazioni dei Giudici di legittimità.
Nell'esecuzione per consegna o rilascio vi è una normale coincidenza tra il bene indicato nel titolo e il bene assoggettato all'esecuzione; mentre nell'espropriazione forzata la direzione dell'azione esecutiva è prettamente soggettiva in quanto occorre specificare mediante il pignoramento l'oggetto dell'azione stessa, così concretizzando la garanzia patrimoniale generica;
nell'esecuzione in forma specifica, invece, la direzione dell'azione è preminentemente oggettiva, in quanto il titolo indica un determinato diritto avente ad oggetto un certo bene.
6 Scopo dell'esecuzione in forma specifica è quello di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica consacrata nel titolo, immettendo l'avente diritto nel possesso o nella detenzione della cosa.
Conseguentemente, (Cass., 02/12/2016, n. 24637, Cass., 04/03/2003, n. 3183)
l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita. La statuizione, dunque, non può essere contrastata, ed elusa, opponendo un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, mentre il possessore o detentore, qualora ritenga lesi i suoi diritti dal provvedimento di rilascio, può provvedere alla loro tutela mediante l'opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c., salva sempre un'autonoma azione di accertamento.
L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., infatti, è un mezzo d'impugnazione straordinario, dato cioè anche riguardo a sentenza divenuta definitiva, tendente a rendere inopponibile una statuizione resa tra altri di per sè inidonea a pregiudicare il terzo, stante la portata del giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., tra le sole parti del giudizio, i loro eredi e aventi causa quanto al diritto controverso.
L'opposizione all'esecuzione, diretta o di terzo, è invece un rimedio contro gli errori concernenti l'esecuzione, e non contro quelli inerenti al titolo, sicchè l'opponente non potrà servirsene per contestare il contenuto del titolo giudiziale, posto che, altrimenti,
l'opposizione in parola finirebbe col trasformarsi in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la sua funzione, sia col principio generale dell'onere del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono utilizzarsi per far valere pretese criticità riferibili alla pronuncia azionata, giacchè, in caso contrario, si declinerebbero come illogica sovrapposizione ai mezzi d'impugnazione.
Questo spiega perchè nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa tra altri, ove l'opponente lamenti una lesione della sua situazione
7 soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato una situazione giuridica soggettiva pretesamente incompatibile con quella da lui vantata, egli non può proporre l'opposizione all'esecuzione, ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi art. 404 c.c., comma 1.
D'altra parte, all'ipotesi di riqualificazione delle due azioni ostano diversità di tipo strutturale e funzionale: sia per la competenza (l'una da proporsi dinanzi al giudice dell'esecuzione, l'altra dinanzi al giudice che ha emesso l'arresto pregiudicante) sia per le decisive differenze di "causa petendi" e "petitum" (Cass., n. 7041 del 2017, cit., pag. 12, ultimo capoverso).
La fattispecie in esame suggerisce la precisazione che l'incompatibilità del diritto tutelabile con l'opposizione di terzo ordinaria deve ritenersi estesa ai profili fattuali, che siano, come logico, giuridicamente rilevanti.
La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “l'ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui là pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un'incompatibilità fattuale giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere la correlativa tutela non proponendo opposizione all'esecuzione, bensì mediante specifica opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 1” (cfr. Cass.sez.III 20 novembre 2018 n.29850).
Da qui, l'inammissibilità dell'opposizione ex art.619 cpc.
Le altre questioni sono assorbite.
L'epilogo del giudizio postula la condanna dell'opponente al CP_1
pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo,
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.598-2023 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione ex art.619 cpc proposta da;
CP_1
-condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di CP_1
nell'importo di €15.000,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso Pt_1
forfettario spese generali, cap, iva.
Così deciso il 28 febbraio 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.598-2023 RG, tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Buonafede – attore-
[...]
opposto;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacobbe Vallarelli – convenuto- CP_1
opponente;
non costituito;
CP_2
avente ad oggetto “opposizione di terzo ex art.619 cpc-merito”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 3 dicembre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari ex art.190 c.p.c. vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, padre di destinatario dell'azione esecutiva ad istanza di CP_1 CP_2
per il rilascio del fondo agricolo (come descritto in atti) oggetto del contratto Pt_1
di vendita con patto di riservato dominio stipulato con atto del Notaio Per_1
in data 30 giugno 2005 rep.59789, per il corrispettivo di €660.563,77,
[...]
comprensivo del prezzo di acquisto e di accessori vari, ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. deducendo di aver usucapito il bene immobile.
Il GE, con ordinanza del 23 dicembre 2022, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva per rilascio.
1 , procedente in sede esecutiva, ha introdotto il giudizio di merito ex art.616 Pt_1
cpc al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione e, previo ogni accertamento, la condanna di al rilascio del fondo agricolo. CP_2 CP_1
L'istante nel merito ha esposto che:
-l'azione di è inammissibile perché il terzo che si ritiene titolare di diritti CP_1
contrastanti con accertamenti giudiziali tra altre parti, deve proporre opposizione ex art.404 cpc e non opposizione ex art.619 cpc;
non ha versato neppure una rata del corrispettivo dovuto;
Controparte_2
-il Tribunale di Roma, con sentenza n.19112-2014, ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita, con riservato dominio, per grave inadempimento dell'acquirente ed ha condannato quest'ultimo al rilascio immediato del bene immobile;
-la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.4331-2020, ha rigettato il gravame proposto da CP_2
-i titoli giudiziali favorevoli alla posizione di sono stati posti a fondamento del Pt_1
precetto di rilascio e della procedura esecutiva;
ha proposto opposizione di terzo sostenendo il possesso utile ad CP_1
usucapire;
, padre dell'esecutato non è titolare di alcun possesso pacifico, CP_1
pubblico, ultra-ventennale, essendo pienamente a conoscenza della situazione negoziale riguardante il figlio;
-lo stesso non ha depositato alcun documento onde attestare la gestione del fondo;
2 -le sue deduzioni difensive collidono con quelle svolte dal figlio dinanzi al Tribunale di Roma, con il supporto di una perizia di parte, al fine di escludere la risoluzione del contratto e di sostenere le migliorie apportate al fondo;
-i beni acquistati da e poi trasferiti con patto di riservato dominio sono Pt_1
destinati ad un fine pubblico quale la ridistribuzione della proprietà terriera, sono assoggettati per trent'anni (poi, 15 anni) dalla prima assegnazione ad un regime particolare che prevede la loro indivisibilità, ne impedisce il trasferimento, esclude gli effetti del possesso;
-peraltro, l'asserito possesso del non è neppure di buona fede. CP_1
si è costituito in giudizio ed ha, preliminarmente, eccepito la carenza di CP_1
legittimazione attiva di per effetto della alienazione a terzi dei beni oggetto di Pt_1
causa.
Ha, poi, contestato le avverse deduzioni difensive ribadendo il suo diritto all'accertamento dell'usucapione sul fondo agricolo per possesso ultra-quindicinale e sostenendo che:
-il preavviso di rilascio non poteva essere notificato a in quanto privo CP_2
del possesso e della determinazione del fondo;
-il possesso del deducente ha avuto inizio nel 2002 ed è stato espresso dalla coltivazione del fondo, dagli impianti installati, dalle migliorie apportate;
-come correttamente ritenuto dal GE che ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, è divenuto insussistente il vincolo di indisponibilità secondo la disciplina del Decreto Legislativo n.228-2001, con conseguente usucapibilità;
-per il possesso utile alla usucapione non rileva il rapporto di parentela con il formale acquirente.
3 Ha concluso per il rigetto della domanda di , per la declaratoria di Pt_1
improcedibilità dell'esecuzione per rilascio, per l'accertamento dell'usucapione; in subordine, per l'accertamento delle migliorie e la condanna di al pagamento Pt_1
della somma di €250.689,10 o di altra somma da accertare.
*** ** ***
, in corso di causa, ha prodotto verbale di rilascio del bene immobile, già Pt_1
oggetto della azione esecutiva e della domanda di usucapione proposta da CP_1
; il verbale è stato redatto dal Funzionario Unep della Corte d'Appello di
[...]
Lecce –Sede Distaccata di Taranto il 7 novembre 2023, a definizione della procedura esecutiva per rilascio iscritta al n.2463-2023 RGE.
Dal verbale di evince che il compendio immobiliare, nell'ambito di altra procedura di evidenza pubblica espletata da Banca delle Terre Agricole, è stato aggiudicato ad un terzo.
Il difensore di , sul punto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della CP_1
materia del contendere con condanna di al pagamento delle spese Pt_1
processuali; in subordine, ha svolto difese volte a contestare le avverse deduzioni difensive (cfr.comparsa conclusionale e memoria di replica depositate il 3 ed il 24 febbraio 2025).
*** ** ***
ha introdotto il giudizio di merito ex art.616 cpc dopo la fase cautelare Pt_1
dinanzi al GE ed ha dovuto farlo avendo interesse ad impedire la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, secondo il disposto del terzo comma dell'art.624 cpc.
4 L'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva per rilascio è stata revocata con ordinanza collegiale del 12 luglio 2023, a definizione del procedimento di reclamo ex art.669-terdecies cpc introdotto da . Pt_1
L'Ente pubblico, disponendo di titoli esecutivi nei confronti di CP_2
contraente-inadempiente, ha proseguito nell'azione esecutiva al fine di rientrare nella disponibilità materiale del fondo agricolo, medio tempore aggiudicato ad altro soggetto, ma non ancora trasferito.
Al riguardo, l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva formulata dalla difesa di è da superare permanendo la titolarità dell'azione e CP_1
l'interesse in capo ad al fine di contrastare le istanze dello stesso : Pt_1 CP_1
-per l'accertamento dell'usucapione;
-per la mancanza di legittimazione passiva in capo a CP_2
-per pagamento del valore delle migliorie.
*** ** ***
Il difensore di , negli atti conclusivi, non ha proposto richiesta di cessazione Pt_1
della materia del contendere, come ha invece fatto il difensore di;
in ogni caso, CP_1
le reciproche istanze di pronuncia sulle spese di lite, determinano la necessità di esaminare sintetim le prospettate questioni.
*** ** ***
ha agito in sede esecutiva nei confronti dell'unico legittimato passivo e cioè Pt_1
nei confronti di assegnatario del fondo agricolo ed acquirente con CP_2
patto di riservato dominio, nonché parte dei giudizi di primo e secondo grado che hanno visto il contraente soccombente. CP_1
5 Infatti, il Tribunale di Roma, con sentenza n.19112 del 30 settembre 2014, ha dichiarato risolto il contratto di compravendita, con patto di riservato dominio, stipulato il 30 giugno 2005, per grave inadempimento di ed ha CP_2
condannato lo stesso al rilascio immediato del fondo agricolo.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.4331 del 21 settembre 2020, ha rigettato il gravame proposto da CP_2
E' importante stigmatizzare che il contraente, parte dei giudizi definiti con le indicate pronunce – inadempiente sin dalla prima rata fissata per il pagamento del prezzo - ha proposto domanda di tutela per le migliorie al fondo e per il diritto di ritenzione sino al pagamento del valore delle migliorie, ovvero, per profili “fatti propri” dal padre nell'opposizione di terzo. CP_1
Le difese di non si conciliano con la tesi di sul possesso CP_2 CP_1
utile alla usucapione sin dal 2002.
Inoltre, le pretese possessorie dell'odierno opponente (qui, convenuto) – ove ammissibili e fondate – finirebbero per incidere sui diritti della parte che ha ottenuto l'accertamento favorevole dopo due gradi di giudizio e con titoli definitivi.
Per la fattispecie in esame, valgono le seguenti argomentazioni dei Giudici di legittimità.
Nell'esecuzione per consegna o rilascio vi è una normale coincidenza tra il bene indicato nel titolo e il bene assoggettato all'esecuzione; mentre nell'espropriazione forzata la direzione dell'azione esecutiva è prettamente soggettiva in quanto occorre specificare mediante il pignoramento l'oggetto dell'azione stessa, così concretizzando la garanzia patrimoniale generica;
nell'esecuzione in forma specifica, invece, la direzione dell'azione è preminentemente oggettiva, in quanto il titolo indica un determinato diritto avente ad oggetto un certo bene.
6 Scopo dell'esecuzione in forma specifica è quello di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica consacrata nel titolo, immettendo l'avente diritto nel possesso o nella detenzione della cosa.
Conseguentemente, (Cass., 02/12/2016, n. 24637, Cass., 04/03/2003, n. 3183)
l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita. La statuizione, dunque, non può essere contrastata, ed elusa, opponendo un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, mentre il possessore o detentore, qualora ritenga lesi i suoi diritti dal provvedimento di rilascio, può provvedere alla loro tutela mediante l'opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c., salva sempre un'autonoma azione di accertamento.
L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., infatti, è un mezzo d'impugnazione straordinario, dato cioè anche riguardo a sentenza divenuta definitiva, tendente a rendere inopponibile una statuizione resa tra altri di per sè inidonea a pregiudicare il terzo, stante la portata del giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., tra le sole parti del giudizio, i loro eredi e aventi causa quanto al diritto controverso.
L'opposizione all'esecuzione, diretta o di terzo, è invece un rimedio contro gli errori concernenti l'esecuzione, e non contro quelli inerenti al titolo, sicchè l'opponente non potrà servirsene per contestare il contenuto del titolo giudiziale, posto che, altrimenti,
l'opposizione in parola finirebbe col trasformarsi in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la sua funzione, sia col principio generale dell'onere del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono utilizzarsi per far valere pretese criticità riferibili alla pronuncia azionata, giacchè, in caso contrario, si declinerebbero come illogica sovrapposizione ai mezzi d'impugnazione.
Questo spiega perchè nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa tra altri, ove l'opponente lamenti una lesione della sua situazione
7 soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato una situazione giuridica soggettiva pretesamente incompatibile con quella da lui vantata, egli non può proporre l'opposizione all'esecuzione, ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi art. 404 c.c., comma 1.
D'altra parte, all'ipotesi di riqualificazione delle due azioni ostano diversità di tipo strutturale e funzionale: sia per la competenza (l'una da proporsi dinanzi al giudice dell'esecuzione, l'altra dinanzi al giudice che ha emesso l'arresto pregiudicante) sia per le decisive differenze di "causa petendi" e "petitum" (Cass., n. 7041 del 2017, cit., pag. 12, ultimo capoverso).
La fattispecie in esame suggerisce la precisazione che l'incompatibilità del diritto tutelabile con l'opposizione di terzo ordinaria deve ritenersi estesa ai profili fattuali, che siano, come logico, giuridicamente rilevanti.
La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “l'ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui là pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un'incompatibilità fattuale giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere la correlativa tutela non proponendo opposizione all'esecuzione, bensì mediante specifica opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 1” (cfr. Cass.sez.III 20 novembre 2018 n.29850).
Da qui, l'inammissibilità dell'opposizione ex art.619 cpc.
Le altre questioni sono assorbite.
L'epilogo del giudizio postula la condanna dell'opponente al CP_1
pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo,
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.598-2023 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione ex art.619 cpc proposta da;
CP_1
-condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di CP_1
nell'importo di €15.000,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso Pt_1
forfettario spese generali, cap, iva.
Così deciso il 28 febbraio 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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