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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1230/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2837/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13968/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1863049240001661 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI
PUBBLICITARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7342/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato in data 10 aprile 2025, la Ricorrente_1 S.p.a., incorporante la Società_1 S.p.a., impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. 19, n. 13968, depositata il 14.10.2024 e non notificata, che aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento n. 1863049230001661 del 5.12.2023, relativo, a suo dire, al canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità (CIMP) per l'anno 2018, per l'importo complessivo di € 32.335,00, di cui € 23.611,88
a titolo di canone, € 7.083,55 a titolo di sanzione ed € 1.637,97 a titolo di interessi di mora, notificato via pec in data 12.12.2023.
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento deducendo che il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2018 era stato applicato superando il limite di legge del 25% in più delle tariffe vigenti fissate nel Capo I del d.lgs. n. 507 del 1993 previsto dalla lettera d) del comma 2, dell'articolo
62 del decreto legislativo n. 446 del 1997; l'illegittimità della commisurazione dell'imposta alle superficie di esposizione del cartello pubblicitario e non a quella del suolo occupato dalla posizione dell'impianto pubblicitario, la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato quanto all'applicazione dei presupposti impositivi e dei coefficienti di calcolo.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, con articolata motivazione sul presupposto, che non vi fosse stato il dedotto passaggio da parte del Comune di Napoli dalla ICP alla CIMP.
L'appellante eccepiva il difetto di motivazione della sentenza impugnata, o comunque la sua nullità, riproponendo i motivi di impugnazione già formulati con il ricorso di I grado nonché quelli che non sarebbero stati esaminati dal giudice di prime cure;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Il Comune si costituiva in giudizio e in sede di controdeduzioni, richiamate le difese già svolte in primo grado, chiedeva la conferma del rigetto del ricorso di primo grado, vinte le spese;
la società appellante depositava memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante contesta i criteri di determinazione della tariffa utilizzati dall'ente impositore sul presupposto che il Comune di Napoli avrebbe applicato il 25% in più sulle tariffe precedentemente stabilite per l'imposta pubblicitaria esterna e delle pubbliche affissioni, in violazione dell'art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997; ritiene pertanto che nulla sarebbe dovuto in aggiunta alla somma già versata.
Va premesso in punto di fatto che: - con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il Comune di Napoli aveva deciso di applicare, per l'anno d'imposta 1998, alla tariffa ICP (fissata per i
Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinandone l'importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con delibera adottata dal Consiglio Comunale l'11 maggio 2001, n. 5; - con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs.
15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Napoli ha approvato il Piano Generale degli Impianti (PGI), il quale disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: delle esigenze di carattere sociale;
della concentrazione demografica ed economica;
delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione;
del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
- sulla base dell'art. 9, comma 7, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall'art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le norme di attuazione del suddetto Piano hanno stabilito (art.
3 - Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D.Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, per parti di strada comunque situate all'interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità (...). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione», e (art. 5 – Imposta di pubblicità) che: «L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 446/97 (...) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»; - le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2– Modalità di soppressione dell'imposta sulla pubblicità) che: «Il Comune si riserva di approvare entro e non oltre l' 1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall'art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell'imposta fino al 31.12.2001»; - con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il Dipartimento Attività Commerciali l'11 maggio 2001, n. 5, il Comune di
Napoli ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l'aumento del 20% e di proporre all'Amministrazione l'aumento fino al 50% per l'anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3
» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canone sostitutivo della TO
»; - con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, il Comune di Napoli ha “ordinato”
l'approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti»; - indi, con sentenza depositata dal T.A.R. della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest'ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell'amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall'atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (...)». versata e determinata secondo tali criteri.
Tanto premesso, questa Corte ritiene di condividere l'orientamento della Corte di cassazione formatosi proprio in riferimento alle suindicate vicende del Comune di Napoli secondo cui “ In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d. lgs. n. 507 del 1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs.
n. 446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione;
pertanto, in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti "ratione temporis" ed è cumulabile, oltre che con la TO o il CO, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001.” (Cass. n. 19017 del 5-7-2023; Cass. n.
16850 del 2025)
Ne consegue che la carenza del regolamento istitutivo del CIMP e l'annullamento in sede giudiziale della tariffa CIMP hanno impedito l'operatività, dal 1° gennaio 2002, della relativa disciplina (secondo la previsione della delibera approvativa del PGI), consentendo l'ultrattività della previgente disciplina dell'ICP che il
Comune di Napoli ha continuato ad applicare e che il limite fissato per il CIMP dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre
2001, n. 448, non potesse in tal caso trovare applicazione.
Quanto alla disciplina previgente va ulteriormente evidenziato che la delibera adottata dal Consiglio
Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla TO di cui agli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, correlata al presupposto oggettivo delle « occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province» (art. 38, comma
1) e dovuta (non in funzione di controprestazione) dal «titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del (...) territorio» (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria
(Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato CO (cioè, il canone per l'occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla TO al dichiarato fine di ricondurre nell'àmbito privatistico il rapporto con l'ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n.
446) e dovuto quale controprestazione di una concessione dell'ente locale — effettiva o presunta per legge
(nel caso di occupazione abusiva) — dell'uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di «strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» (art. 63).
La TO ed il CO, infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta delibera, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall'importo dovuto per
TO/CO dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: «Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi») (Cass., Sez. Un., 18 settembre
2017, n. 21545).
Si aggiunga che gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'ICP hanno previsto, ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria, determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, che resta vigente anche dopo l'1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l'adozione di una nuova tariffa, dopo l'annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997 n. 446 per l'introduzione del CIMP, a prescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002.
Pertanto, non essendo stato ancora adottato il CIMP e restando ancora in vigore l'ICP, dopo l'annullamento dell'ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limite fissato dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all'ICP.
Dal momento che gli importi richiesti per ogni categoria di zona e per le diverse superfici risultano esattamente pari alla somma degli importi stabiliti per la ICP dal D. Lgs. n. 507/93 con la maggiorazione del 20% consentita dall'art. 11 L. 449/97 e di quelli fissati a titolo di canone di locazione di luoghi pubblici necessari per l'installazione degli impianti, dall'art. 3 del Piano Generale degli Impianti del Comune di Napoli, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 419/99, i relativi motivi di appello non possono trovare accoglimento.
Né l'appellante ha indicato atti esecutivi o delibere successive in merito alle tariffe, fondando la sua pretesa solo sulla diretta applicazione dell'art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997.
Anche l'accertamento in fatto sul contenuto degli avvisi impugnati non smentisce la tesi difensiva del Comune di Napoli che ha trovato l'avallo del Giudice di legittimità.
Gli avvisi recano, infatti, la chiara qualificazione del tributo richiesto quale “Canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità” e non già quale “Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
In nessuna parte degli avvisi è poi presente un riferimento al CIMP, né al d.lgs. 15 novembre 1997 n. 446 che ne ha disposto l'introduzione, né all'accorpamento ad esso della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con lo stesso il d.lgs. n. 446/97, risultando, al contrario, evidente dalla premessa che la pretesa impositiva era il frutto del cumulo tra quanto la contribuente era obbligata a corrispondere a titolo di ICP e quanto ancora dovuto in aggiunta per la determinazione del canone per l'occupazione/locazione di spazi pubblici.
Anche il motivo sui criteri di calcolo risulta infondato;
come evidenziato dal Comune nelle sue controdeduzioni, mentre il canone di locazione degli impianti pubblicitari è commisurato alla superficie pubblicitaria del mezzo che esso contiene in quanto incide sul presupposto dell'imposta (la percezione del messaggio pubblicitario) allorquando vi viene apposto il messaggio pubblicitario (il manifesto) poiché ne amplifica la portata in relazione proprio alla sua grandezza (i mq di esposizione pubblicitaria), quello di concessione è commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
Correttamente, dunque, il PGI del Comune di Napoli ha individuato e parametrato i canoni di locazione per l'installazione degli impianti pubblici alla superficie pubblicitaria.
Quanto alla carenza di motivazione si osserva che “In tema di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, il contenuto minimo dell'avviso di accertamento è determinato dall'art. 10 del d.lgs. 15 novembre
1993, n. 507, il quale richiede, come nella specie avvenuto, che esso indichi il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta accertata, delle soprattasse dovute e degli interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento. Ne consegue che l'avviso di accertamento non deve indicare le modalità di calcolo dell'imposta, essendo il computo di questa direttamente discendente dai criteri di legge in rapporto alle caratteristiche ed all'ubicazione dell'impianto utilizzato. (Sez. 5, Sentenza n. 13469 del 27/07/2012 (Rv. 623686 - 01)
Ebbene, in applicazione di tali principi, deve ritenersi che l'atto impugnato, che reca la specifica indicazione della zona, del luogo di ubicazione del mezzo pubblicitario, della tariffa applicata e dei mq tassati, sia ampiamente motivato, come confermato dagli analitici e specifici dati ivi presenti, riportati anche negli atti di causa, e che hanno posto la contribuente in condizione di comprendere a pieno le ragioni dell'accertamento e di difendersi adeguatamente. Per le suesposte considerazioni l'appello va integralmente rigettato.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del
Comune appellato che liquida in € 980,00, oltre accessori se dovuti
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2837/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13968/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1863049240001661 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI
PUBBLICITARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7342/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato in data 10 aprile 2025, la Ricorrente_1 S.p.a., incorporante la Società_1 S.p.a., impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. 19, n. 13968, depositata il 14.10.2024 e non notificata, che aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento n. 1863049230001661 del 5.12.2023, relativo, a suo dire, al canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità (CIMP) per l'anno 2018, per l'importo complessivo di € 32.335,00, di cui € 23.611,88
a titolo di canone, € 7.083,55 a titolo di sanzione ed € 1.637,97 a titolo di interessi di mora, notificato via pec in data 12.12.2023.
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento deducendo che il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2018 era stato applicato superando il limite di legge del 25% in più delle tariffe vigenti fissate nel Capo I del d.lgs. n. 507 del 1993 previsto dalla lettera d) del comma 2, dell'articolo
62 del decreto legislativo n. 446 del 1997; l'illegittimità della commisurazione dell'imposta alle superficie di esposizione del cartello pubblicitario e non a quella del suolo occupato dalla posizione dell'impianto pubblicitario, la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato quanto all'applicazione dei presupposti impositivi e dei coefficienti di calcolo.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, con articolata motivazione sul presupposto, che non vi fosse stato il dedotto passaggio da parte del Comune di Napoli dalla ICP alla CIMP.
L'appellante eccepiva il difetto di motivazione della sentenza impugnata, o comunque la sua nullità, riproponendo i motivi di impugnazione già formulati con il ricorso di I grado nonché quelli che non sarebbero stati esaminati dal giudice di prime cure;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Il Comune si costituiva in giudizio e in sede di controdeduzioni, richiamate le difese già svolte in primo grado, chiedeva la conferma del rigetto del ricorso di primo grado, vinte le spese;
la società appellante depositava memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante contesta i criteri di determinazione della tariffa utilizzati dall'ente impositore sul presupposto che il Comune di Napoli avrebbe applicato il 25% in più sulle tariffe precedentemente stabilite per l'imposta pubblicitaria esterna e delle pubbliche affissioni, in violazione dell'art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997; ritiene pertanto che nulla sarebbe dovuto in aggiunta alla somma già versata.
Va premesso in punto di fatto che: - con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il Comune di Napoli aveva deciso di applicare, per l'anno d'imposta 1998, alla tariffa ICP (fissata per i
Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinandone l'importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con delibera adottata dal Consiglio Comunale l'11 maggio 2001, n. 5; - con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs.
15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Napoli ha approvato il Piano Generale degli Impianti (PGI), il quale disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: delle esigenze di carattere sociale;
della concentrazione demografica ed economica;
delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione;
del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
- sulla base dell'art. 9, comma 7, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall'art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le norme di attuazione del suddetto Piano hanno stabilito (art.
3 - Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D.Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, per parti di strada comunque situate all'interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità (...). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione», e (art. 5 – Imposta di pubblicità) che: «L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 446/97 (...) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»; - le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2– Modalità di soppressione dell'imposta sulla pubblicità) che: «Il Comune si riserva di approvare entro e non oltre l' 1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall'art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell'imposta fino al 31.12.2001»; - con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il Dipartimento Attività Commerciali l'11 maggio 2001, n. 5, il Comune di
Napoli ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l'aumento del 20% e di proporre all'Amministrazione l'aumento fino al 50% per l'anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3
» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canone sostitutivo della TO
»; - con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, il Comune di Napoli ha “ordinato”
l'approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti»; - indi, con sentenza depositata dal T.A.R. della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest'ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell'amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall'atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (...)». versata e determinata secondo tali criteri.
Tanto premesso, questa Corte ritiene di condividere l'orientamento della Corte di cassazione formatosi proprio in riferimento alle suindicate vicende del Comune di Napoli secondo cui “ In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d. lgs. n. 507 del 1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs.
n. 446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione;
pertanto, in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti "ratione temporis" ed è cumulabile, oltre che con la TO o il CO, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001.” (Cass. n. 19017 del 5-7-2023; Cass. n.
16850 del 2025)
Ne consegue che la carenza del regolamento istitutivo del CIMP e l'annullamento in sede giudiziale della tariffa CIMP hanno impedito l'operatività, dal 1° gennaio 2002, della relativa disciplina (secondo la previsione della delibera approvativa del PGI), consentendo l'ultrattività della previgente disciplina dell'ICP che il
Comune di Napoli ha continuato ad applicare e che il limite fissato per il CIMP dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre
2001, n. 448, non potesse in tal caso trovare applicazione.
Quanto alla disciplina previgente va ulteriormente evidenziato che la delibera adottata dal Consiglio
Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla TO di cui agli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, correlata al presupposto oggettivo delle « occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province» (art. 38, comma
1) e dovuta (non in funzione di controprestazione) dal «titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del (...) territorio» (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria
(Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato CO (cioè, il canone per l'occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla TO al dichiarato fine di ricondurre nell'àmbito privatistico il rapporto con l'ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n.
446) e dovuto quale controprestazione di una concessione dell'ente locale — effettiva o presunta per legge
(nel caso di occupazione abusiva) — dell'uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di «strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» (art. 63).
La TO ed il CO, infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta delibera, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall'importo dovuto per
TO/CO dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: «Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi») (Cass., Sez. Un., 18 settembre
2017, n. 21545).
Si aggiunga che gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'ICP hanno previsto, ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria, determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, che resta vigente anche dopo l'1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l'adozione di una nuova tariffa, dopo l'annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997 n. 446 per l'introduzione del CIMP, a prescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002.
Pertanto, non essendo stato ancora adottato il CIMP e restando ancora in vigore l'ICP, dopo l'annullamento dell'ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limite fissato dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all'ICP.
Dal momento che gli importi richiesti per ogni categoria di zona e per le diverse superfici risultano esattamente pari alla somma degli importi stabiliti per la ICP dal D. Lgs. n. 507/93 con la maggiorazione del 20% consentita dall'art. 11 L. 449/97 e di quelli fissati a titolo di canone di locazione di luoghi pubblici necessari per l'installazione degli impianti, dall'art. 3 del Piano Generale degli Impianti del Comune di Napoli, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 419/99, i relativi motivi di appello non possono trovare accoglimento.
Né l'appellante ha indicato atti esecutivi o delibere successive in merito alle tariffe, fondando la sua pretesa solo sulla diretta applicazione dell'art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997.
Anche l'accertamento in fatto sul contenuto degli avvisi impugnati non smentisce la tesi difensiva del Comune di Napoli che ha trovato l'avallo del Giudice di legittimità.
Gli avvisi recano, infatti, la chiara qualificazione del tributo richiesto quale “Canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità” e non già quale “Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
In nessuna parte degli avvisi è poi presente un riferimento al CIMP, né al d.lgs. 15 novembre 1997 n. 446 che ne ha disposto l'introduzione, né all'accorpamento ad esso della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con lo stesso il d.lgs. n. 446/97, risultando, al contrario, evidente dalla premessa che la pretesa impositiva era il frutto del cumulo tra quanto la contribuente era obbligata a corrispondere a titolo di ICP e quanto ancora dovuto in aggiunta per la determinazione del canone per l'occupazione/locazione di spazi pubblici.
Anche il motivo sui criteri di calcolo risulta infondato;
come evidenziato dal Comune nelle sue controdeduzioni, mentre il canone di locazione degli impianti pubblicitari è commisurato alla superficie pubblicitaria del mezzo che esso contiene in quanto incide sul presupposto dell'imposta (la percezione del messaggio pubblicitario) allorquando vi viene apposto il messaggio pubblicitario (il manifesto) poiché ne amplifica la portata in relazione proprio alla sua grandezza (i mq di esposizione pubblicitaria), quello di concessione è commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
Correttamente, dunque, il PGI del Comune di Napoli ha individuato e parametrato i canoni di locazione per l'installazione degli impianti pubblici alla superficie pubblicitaria.
Quanto alla carenza di motivazione si osserva che “In tema di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, il contenuto minimo dell'avviso di accertamento è determinato dall'art. 10 del d.lgs. 15 novembre
1993, n. 507, il quale richiede, come nella specie avvenuto, che esso indichi il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta accertata, delle soprattasse dovute e degli interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento. Ne consegue che l'avviso di accertamento non deve indicare le modalità di calcolo dell'imposta, essendo il computo di questa direttamente discendente dai criteri di legge in rapporto alle caratteristiche ed all'ubicazione dell'impianto utilizzato. (Sez. 5, Sentenza n. 13469 del 27/07/2012 (Rv. 623686 - 01)
Ebbene, in applicazione di tali principi, deve ritenersi che l'atto impugnato, che reca la specifica indicazione della zona, del luogo di ubicazione del mezzo pubblicitario, della tariffa applicata e dei mq tassati, sia ampiamente motivato, come confermato dagli analitici e specifici dati ivi presenti, riportati anche negli atti di causa, e che hanno posto la contribuente in condizione di comprendere a pieno le ragioni dell'accertamento e di difendersi adeguatamente. Per le suesposte considerazioni l'appello va integralmente rigettato.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del
Comune appellato che liquida in € 980,00, oltre accessori se dovuti