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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3937/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3937/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MANCUSO MARIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in Ragusa, nella Via Sacra Famiglia n. 5 presso il difensore avv. PAOLO CATRA;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MANCUSO MARIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in Ragusa, nella Via Sacra Famiglia n. 5 presso il difensore avv. PAOLO CATRA;
APPELLANTI
contro
, ) nata ad [...] il [...] ed ivi residente CP_2 CodiceFiscale_1 nella Via Manzoni n. 32, titolare dell'omonima azienda agricola, rappr.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Scavone ed elettivamente domiciliata in Acate nella Via XX Settembre n. 93 presso lo studio dell'avv. SALVATORE SCAVONE;
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.104/2020 resa inter partes dal Giudice di pace di Vittoria il 10.06.2020, nell'ambito del giudizio civile n. 323/2019 che ha condannato in solido le appellanti al risarcimento del danno pari ad € 2.917,00 in favore dell'appellata per la protratta interruzione di energia elettrica, di 100 giorni, tra il dicembre 2017 ed il febbraio 2018.
CONCLUSIONI Part Parte appellante principale ( ):
“…accogliere l'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza impugnata e per l'effetto, in totale riforma di detta sentenza, dichiarare inammissibili o infondate tutte le domande proposte dalla sig.ra , titolare dell'omonima azienda agricola, contro la CP_2 Parte_1 e condannarla al rimborso, in favore dell'appellante, di spese, diritti ed onorari di difesa di
[...] entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 1 di 4 Parte appellante in via incidentale ( ): Controparte_3
“…accogliere l'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza impugnata e per l'effetto, in totale riforma di detta sentenza, dichiarare inammissibili o infondate o non provate tutte le domande proposte da parte attrice;
annullare le statuizioni di condanna nei confronti della esponente società anche previa declaratoria di ultra petizione ovvero comunque perché inammissibili ovvero infondate o non provate;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata:
“…rigettare il proposto appello, nonché l'intervento con appello incidentale proposto avverso la sentenza n. 104/2020 del Giudice di Pace di Vittoria, dichiarandoli infondati in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza. Con le spese del giudizio di gravame”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato. È pacifico che parte appellata lamenta danni conseguenti all'interruzione dell'energia elettrica o, più correttamente, al mancato ripristino della stessa entro tempi ragionevoli a seguito del furto delle condutture di rame;
furto che costituisce, altrettanto pacificamente, la causa dell'interruzione.
In base al quadro normativo del mercato dell'energia elettrica – in particolare il D.Lgs. n. 79 del 16/03/1999 di attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – sussiste una separazione tra le attività di vendita, distribuzione e dispacciamento, la prima svolta in libera concorrenza e le altre due attività dello Stato svolte in concessione. L'unica fase liberalizzata è quella della vendita dell'energia, per cui ogni utente è libero di contrattare con uno dei venditori esistenti sul mercato, mentre il servizio di dispacciamento è affidato ad un unico gestore a livello nazionale, il servizio di trasporto dalle reti di Terna alle singole prese ed i servizi di connessione alla presa dell'utente finale e il servizio di misura sono affidati a concessionari pubblici.
La consegna dell'energia, come tutta la fase della distribuzione, è una funzione che rimane esterna al contratto di somministrazione concluso tra venditore e cliente finale sebbene ne sia presupposto tecnico indefettibile;
pertanto, i distributori non sono ausiliari dei venditori, atteso che questi non li scelgono liberamente, per cui non possono essere responsabili del loro operato. Come chiarito dalla Suprema Corte, “in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cass. Sez. III n. 1581/2018). Precisa la Corte in motivazione che “possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione” (cfr, ex plurimis, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 - 01). Pertanto, una volta escluso che le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia siano dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto (cfr. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28488 del 22/12/2011,
Rv. 620063 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 822 del 20/01/2012, Rv. 620496 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2964 del 13/02/2015, Rv. 634702 - 01), deve negarsi che l'odierna società appellante (pacificamente pagina 2 di 4 chiamata in giudizio quale mero fornitore dell'energia) possa esser chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio.
Nel caso di specie, i danni lamentati da si assumono essere tutti derivati causalmente da CP_2 un'anomalia nel funzionamento della rete di distribuzione della energia elettrica, consistente nella mancata consegna dell'energia per un determinato periodo a causa del furto dei conduttori. Trattandosi di una questione esclusivamente relativa alla rete di distribuzione di energia elettrica, la società venditrice, ossia non è passivamente legittimata a Parte_1 contraddire per difetto di rapporto contrattuale ed extracontrattuale.
La domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti del fornitore di energia elettrica va, dunque, CP_2 rigettata per difetto in capo allo stesso della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio attinente alla distribuzione dell'energia e, conseguentemente, va, riformata sul punto la sentenza del Giudice di Pace, laddove ha condannato la stessa, in solido, con l'altra società appellante al risarcimento del danno in favore di oltre alle spese processuali. CP_2
Ne consegue che viene in rilievo unicamente la posizione della società che gestisce la distribuzione dell'energia, ovvero che gestisce gli impianti di distribuzione. Il giudice di prime cure ha fondato il ritenuto obbligo risarcitorio non già sulla interruzione dell'energia, causata dal fatto delittuoso del terzo, bensì sul mancato ripristino della linea per un tempo ritenuto “alquanto lungo”, protrattosi per circa 100 giorni. Sul punto era certamente onere probatorio del distributore dimostrare che la prestazione di ripristino degli impianti di distribuzione era impossibile da assicurare prima di quei 100 giorni, allegando e provando di avere svolto i lavori di riparazione continuativamente durante quell'arco temporale. Posto ciò, si deve rilevare che non è configurabile un ritardo colpevole di Controparte_1 nell'adempimento dell'obbligo di ripristino della linea elettrica. Risulta infatti provato che quest'ultima, oltre ad aver prontamente allertato le competenti autorità giudiziarie, si sia tempestivamente attivata per l'affidamento dei necessari lavori di ripristino, mediante la stipula di un contratto di appalto con lettera di consegna lavori (LCL) del 18/12/2017 (interruzione avvenuta l'8.12.2017), lavori obiettivamente complessi ed onerosi in quanto consistenti nella sostituzione di un lungo tratto della linea elettrica per complessivi 4,23 km, con la connessa necessità di un'apposita progettazione e di una serie di verifiche tecniche preliminari. Nel caso di specie è vero che il termine del 31.01.2018, previsto per il ripristino della fornitura nella lettera di consegna lavori, non è stato osservato e che il ripristino completo della linea è avvenuto soltanto il 28.02.2018, ma il ritardo è dipeso dalla necessità di riprogrammare i lavori necessari a causa di un “ritardo nell'ottenimento dei permessi di alcuni proprietari”, stante la difficoltà di contattarli (cfr. all. 3 comparsa responsiva e- distribuzione in primo grado). I lavori sono stati eseguiti in 81 giorni solari, dal 27/12/2017 al 28/02/2018, comunque in un tempo inferiore ai 60 giorni stabiliti dall'ARERA per i cd. lavori complessi. La disciplina dell'AEEG (oggi ARERA) relativa alla esecuzione dei cd. “lavori complessi”
(ossia dei particolari lavori propri sulle linee - Cfr. delib. 333/07 AEEG), ovvero che concretizzano “la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici”), ritiene congruo un tempo di 60 gg. lavorativi (cfr. delib. 333/07 Aeeg, artt.65 e ss., delib. 198/11 art. 87 e ss., all.5 e delib. 201/99 art.7).
Né era possibile ricorrere tecnicamente all'utilizzo di gruppi elettrogeni o all'allocazione di ulteriore cabina elettrica, perché mancava la linea, in quanto trafugata. In sostanza risulta dimostrata un'impossibilità temporanea della prestazione di somministrazione per una causa non imputabile alla società di distribuzione, non evitabile neppure con l'uso della diligenza c.d. “qualificata” esigibile ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.
pagina 3 di 4 Va quindi accolto sul punto il motivo di appello in via incidentale proposto dalla società di distribuzione, quest'ultima avendo provato l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.
Conseguentemente, la somma riconosciuta in primo grado in favore dell'odierna appellata, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'acquisto di gasolio per alimentare il gruppo elettrogeno, di cui alle fatture n.1337/17 e 47/2018 per complessivi euro 2.918,66, non risulta dovuta. Peraltro la fattura
1337/2017 fa riferimento ad un acquisto di “gasolio agricolo risc. serre” del 6.12.2017, cioè prima del furto di rame.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
in riforma della sentenza n. 104/20 resa dal giudice di pace di Vittoria il 10/06/2020, rigetta la domanda proposta in primo grado da e la condanna a restituire agli appellanti la somma di € CP_2
2918,66, oltre accessori;
Co condanna al pagamento, in favore di ed CP_2 Parte_1
, delle spese di lite per i due gradi di giudizio, che liquida come compensi per Controparte_3 il primo grado in € 640,00 e per il secondo grado in € 1800,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, ed oltre € 348,00 per esborsi sostenuti nel secondo grado.
Ragusa, 14/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3937/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MANCUSO MARIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in Ragusa, nella Via Sacra Famiglia n. 5 presso il difensore avv. PAOLO CATRA;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MANCUSO MARIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in Ragusa, nella Via Sacra Famiglia n. 5 presso il difensore avv. PAOLO CATRA;
APPELLANTI
contro
, ) nata ad [...] il [...] ed ivi residente CP_2 CodiceFiscale_1 nella Via Manzoni n. 32, titolare dell'omonima azienda agricola, rappr.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Scavone ed elettivamente domiciliata in Acate nella Via XX Settembre n. 93 presso lo studio dell'avv. SALVATORE SCAVONE;
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.104/2020 resa inter partes dal Giudice di pace di Vittoria il 10.06.2020, nell'ambito del giudizio civile n. 323/2019 che ha condannato in solido le appellanti al risarcimento del danno pari ad € 2.917,00 in favore dell'appellata per la protratta interruzione di energia elettrica, di 100 giorni, tra il dicembre 2017 ed il febbraio 2018.
CONCLUSIONI Part Parte appellante principale ( ):
“…accogliere l'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza impugnata e per l'effetto, in totale riforma di detta sentenza, dichiarare inammissibili o infondate tutte le domande proposte dalla sig.ra , titolare dell'omonima azienda agricola, contro la CP_2 Parte_1 e condannarla al rimborso, in favore dell'appellante, di spese, diritti ed onorari di difesa di
[...] entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 1 di 4 Parte appellante in via incidentale ( ): Controparte_3
“…accogliere l'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza impugnata e per l'effetto, in totale riforma di detta sentenza, dichiarare inammissibili o infondate o non provate tutte le domande proposte da parte attrice;
annullare le statuizioni di condanna nei confronti della esponente società anche previa declaratoria di ultra petizione ovvero comunque perché inammissibili ovvero infondate o non provate;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata:
“…rigettare il proposto appello, nonché l'intervento con appello incidentale proposto avverso la sentenza n. 104/2020 del Giudice di Pace di Vittoria, dichiarandoli infondati in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza. Con le spese del giudizio di gravame”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato. È pacifico che parte appellata lamenta danni conseguenti all'interruzione dell'energia elettrica o, più correttamente, al mancato ripristino della stessa entro tempi ragionevoli a seguito del furto delle condutture di rame;
furto che costituisce, altrettanto pacificamente, la causa dell'interruzione.
In base al quadro normativo del mercato dell'energia elettrica – in particolare il D.Lgs. n. 79 del 16/03/1999 di attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – sussiste una separazione tra le attività di vendita, distribuzione e dispacciamento, la prima svolta in libera concorrenza e le altre due attività dello Stato svolte in concessione. L'unica fase liberalizzata è quella della vendita dell'energia, per cui ogni utente è libero di contrattare con uno dei venditori esistenti sul mercato, mentre il servizio di dispacciamento è affidato ad un unico gestore a livello nazionale, il servizio di trasporto dalle reti di Terna alle singole prese ed i servizi di connessione alla presa dell'utente finale e il servizio di misura sono affidati a concessionari pubblici.
La consegna dell'energia, come tutta la fase della distribuzione, è una funzione che rimane esterna al contratto di somministrazione concluso tra venditore e cliente finale sebbene ne sia presupposto tecnico indefettibile;
pertanto, i distributori non sono ausiliari dei venditori, atteso che questi non li scelgono liberamente, per cui non possono essere responsabili del loro operato. Come chiarito dalla Suprema Corte, “in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cass. Sez. III n. 1581/2018). Precisa la Corte in motivazione che “possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione” (cfr, ex plurimis, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 - 01). Pertanto, una volta escluso che le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia siano dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto (cfr. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28488 del 22/12/2011,
Rv. 620063 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 822 del 20/01/2012, Rv. 620496 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2964 del 13/02/2015, Rv. 634702 - 01), deve negarsi che l'odierna società appellante (pacificamente pagina 2 di 4 chiamata in giudizio quale mero fornitore dell'energia) possa esser chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della relativa mancata erogazione per un fatto imputabile al mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio.
Nel caso di specie, i danni lamentati da si assumono essere tutti derivati causalmente da CP_2 un'anomalia nel funzionamento della rete di distribuzione della energia elettrica, consistente nella mancata consegna dell'energia per un determinato periodo a causa del furto dei conduttori. Trattandosi di una questione esclusivamente relativa alla rete di distribuzione di energia elettrica, la società venditrice, ossia non è passivamente legittimata a Parte_1 contraddire per difetto di rapporto contrattuale ed extracontrattuale.
La domanda risarcitoria proposta dalla nei confronti del fornitore di energia elettrica va, dunque, CP_2 rigettata per difetto in capo allo stesso della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio attinente alla distribuzione dell'energia e, conseguentemente, va, riformata sul punto la sentenza del Giudice di Pace, laddove ha condannato la stessa, in solido, con l'altra società appellante al risarcimento del danno in favore di oltre alle spese processuali. CP_2
Ne consegue che viene in rilievo unicamente la posizione della società che gestisce la distribuzione dell'energia, ovvero che gestisce gli impianti di distribuzione. Il giudice di prime cure ha fondato il ritenuto obbligo risarcitorio non già sulla interruzione dell'energia, causata dal fatto delittuoso del terzo, bensì sul mancato ripristino della linea per un tempo ritenuto “alquanto lungo”, protrattosi per circa 100 giorni. Sul punto era certamente onere probatorio del distributore dimostrare che la prestazione di ripristino degli impianti di distribuzione era impossibile da assicurare prima di quei 100 giorni, allegando e provando di avere svolto i lavori di riparazione continuativamente durante quell'arco temporale. Posto ciò, si deve rilevare che non è configurabile un ritardo colpevole di Controparte_1 nell'adempimento dell'obbligo di ripristino della linea elettrica. Risulta infatti provato che quest'ultima, oltre ad aver prontamente allertato le competenti autorità giudiziarie, si sia tempestivamente attivata per l'affidamento dei necessari lavori di ripristino, mediante la stipula di un contratto di appalto con lettera di consegna lavori (LCL) del 18/12/2017 (interruzione avvenuta l'8.12.2017), lavori obiettivamente complessi ed onerosi in quanto consistenti nella sostituzione di un lungo tratto della linea elettrica per complessivi 4,23 km, con la connessa necessità di un'apposita progettazione e di una serie di verifiche tecniche preliminari. Nel caso di specie è vero che il termine del 31.01.2018, previsto per il ripristino della fornitura nella lettera di consegna lavori, non è stato osservato e che il ripristino completo della linea è avvenuto soltanto il 28.02.2018, ma il ritardo è dipeso dalla necessità di riprogrammare i lavori necessari a causa di un “ritardo nell'ottenimento dei permessi di alcuni proprietari”, stante la difficoltà di contattarli (cfr. all. 3 comparsa responsiva e- distribuzione in primo grado). I lavori sono stati eseguiti in 81 giorni solari, dal 27/12/2017 al 28/02/2018, comunque in un tempo inferiore ai 60 giorni stabiliti dall'ARERA per i cd. lavori complessi. La disciplina dell'AEEG (oggi ARERA) relativa alla esecuzione dei cd. “lavori complessi”
(ossia dei particolari lavori propri sulle linee - Cfr. delib. 333/07 AEEG), ovvero che concretizzano “la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici”), ritiene congruo un tempo di 60 gg. lavorativi (cfr. delib. 333/07 Aeeg, artt.65 e ss., delib. 198/11 art. 87 e ss., all.5 e delib. 201/99 art.7).
Né era possibile ricorrere tecnicamente all'utilizzo di gruppi elettrogeni o all'allocazione di ulteriore cabina elettrica, perché mancava la linea, in quanto trafugata. In sostanza risulta dimostrata un'impossibilità temporanea della prestazione di somministrazione per una causa non imputabile alla società di distribuzione, non evitabile neppure con l'uso della diligenza c.d. “qualificata” esigibile ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.
pagina 3 di 4 Va quindi accolto sul punto il motivo di appello in via incidentale proposto dalla società di distribuzione, quest'ultima avendo provato l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.
Conseguentemente, la somma riconosciuta in primo grado in favore dell'odierna appellata, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'acquisto di gasolio per alimentare il gruppo elettrogeno, di cui alle fatture n.1337/17 e 47/2018 per complessivi euro 2.918,66, non risulta dovuta. Peraltro la fattura
1337/2017 fa riferimento ad un acquisto di “gasolio agricolo risc. serre” del 6.12.2017, cioè prima del furto di rame.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
in riforma della sentenza n. 104/20 resa dal giudice di pace di Vittoria il 10/06/2020, rigetta la domanda proposta in primo grado da e la condanna a restituire agli appellanti la somma di € CP_2
2918,66, oltre accessori;
Co condanna al pagamento, in favore di ed CP_2 Parte_1
, delle spese di lite per i due gradi di giudizio, che liquida come compensi per Controparte_3 il primo grado in € 640,00 e per il secondo grado in € 1800,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, ed oltre € 348,00 per esborsi sostenuti nel secondo grado.
Ragusa, 14/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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