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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 611/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Eleonora Guido Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al 611/2025 R.G. promossa
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. LEUZZI Parte_1
NO EL, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Questore p.t., domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Lecce;
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, ha chiesto, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il diniego emesso dal Questore della Provincia di il giorno CP_1
24/10/2024, notificato in data 31/12/2024, con il quale è stato decretato il rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, con riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto del 05.03.2025 è stata fissata l'udienza del 06.05.2025 e disposta la notifica, a cura del ricorrente, nel termine di quaranta giorni precedenti l'udienza medesima, del ricorso e del decreto di fissazione udienza. L'istanza di sospensione formulata dal ricorrente, inoltre, alla luce delle notizie contenute nell'informativa della Questura di CP_1
e dei motivi del ricorso, inidonei a comportare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, è stata rigettata.
All'udienza cartolare del 06.05.2025, previa discussione innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 recante, tra l'altro,
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L.
n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria, l'art. 15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo
25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti:
“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
La lett. e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del già menzionato T.U. col seguente:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art
5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo
2 inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del già menzionato art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano
i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett. e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole
“condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113
/2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U.
Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art
19 comma 2 lett. d bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il
“permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi
1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr.
SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre
2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla CO LI (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo Paese di
3 origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge: “…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. n. 19393/2009 e Cass. SS.UU. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019;
n.23604/2017; 21903/2015).
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea”
(cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e
4 costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio.
Per completezza va solo precisato che con l'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”,
D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
è stata, altresì, espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno.
Egli non ha fornito prove sufficienti circa la sua integrazione nel nostro Stato, ove, peraltro, è stato numerose volte denunciato e sottoposto a procedimenti penali.
Dall'informativa della Questura di , invero, sono emersi numerosi precedenti CP_1 penali e di polizia:
21.07.2022 – Persona_1
19.07.2022 - RT ( ; Per_1 Per_1
09.07.2022 - D OGGETTI ATTI AD OFFENDERE ( ; Parte_2 Per_1
5 22.02.2018 - IMMIGRAZIONE PER ORDINE DEL QUESTORE CP_2 CP_3
GI NZ ( ); CP_1
16.10.2017 - FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO
(Brindisi);
11.09.2013 - VIOLENZA PRIVATA (Lecce);
11.09.2013 - FACOLTA' ED OBBLIGHI INERENTI AL SOGGIORNO (Lecce);
10.06.2013 - IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (Potenza);
21.07.2011 – MI (Lecce);
21.07.2011 - LESIONI PERSONALI, (Lecce); Per_1
11.02.2011 – INGIURIA, MI, VIOLAZIONE DI DOMICILIO, DANNEGGIAMENTO,
O DISTURBO ALLE PERSONE (Lecce). CP_4
Dalla lettura del provvedimento impugnato, nonché del parere della Commissione
Territoriale, inoltre, si evince che nel 2019 il ricorrente è stato condannato in via definitiva per le fattispecie di reato di cui agli artt. 110, 614 c.p. e 14 c. 5 e 5 bis D. Lgs n. 286/1998.
La documentazione in atti denota un principio di integrazione del ricorrente, ma, in comparazione con il suo comportamento tenuto sul territorio nazionale, connotato da reiterazione di condotte criminose, non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non essendo indicativa di un proficuo radicamento in Italia e, quindi, non valutabile sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. Oltretutto, dall'estratto contributivo in atti, emergono evidenti “vuoti” contributivi
(ad esempio, dal 2012 al 2018 non è stata registrata alcuna contribuzione, cfr. estratto contributivo in atti), dato che conferma una rilevante discontinuità lavorativa e una scarsa volontà di integrazione.
Non è stata, altresì, individuata alcuna esigenza specifica di vulnerabilità. L'istante, pur essendo presente sul territorio quantomeno dal 2007, data a cui risalgono i primi versamenti contributivi, non ha dato, pertanto, prova di essersi radicato nel tessuto socioeconomico dello Stato ospitante.
Al di là del periodo discontinuo nel corso del quale avrebbe offerto le sue prestazioni lavorative, deve rilevarsi che, ai fini del riconoscimento della protezione in esame, non può considerarsi, isolatamente ed astrattamente, il mero svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa. Il diritto alla protezione speciale, infatti, sorge in presenza dell'accertata sussistenza di una situazione di particolare gravità, avuto riguardo anche alle condizioni soggettive o oggettive del paese d'origine, ovvero di una condizione di vulnerabilità che metta a repentaglio l'esercizio dei diritti fondamentali del richiedente, oppure in presenza di un adeguato ed effettivo livello di integrazione sociale.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal
Tribunale, ha chiarito che l'integrazione sociale è “desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro … la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate sul territorio di insediamento” (Cass. N. 29458/19, SSUU 24413/21) che, nel caso di specie, non
6 sussistono, avendo il ricorrente depositato documentazione attestante discontinuità lavorativa ed avendo numerosi precedenti penali e di polizia.
D'altro canto, considerando l'età del richiedente ed il fatto che si trovi sul territorio stabilmente da almeno diciotto anni, non emerge che egli, dal suo arrivo, abbia profuso effettivi sforzi per integrarsi.
Neppure egli ha allegato alcunché in ordine alla sua attuale situazione familiare, alla presenza di legami nel territorio, o alla sussistenza di rilevanti relazioni sociali o altre eventuali esigenze familiari, economiche e sociali, connesse all'integrazione del medesimo in Italia. Inoltre, non risultano, né sono state allegate, patologie di rilievo, né situazioni familiari personali che possano integrare profili di vulnerabilità - al di là delle difficoltà economiche, di per sé sole non rilevanti ai fini che ci occupano ed in assenza di ulteriori specifiche allegazioni - in caso di rientro nel suo paese, sicché si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.
Come infatti ribadito dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della misura invocata, “non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente”, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6"
(Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455)” (Cass. sent. n. 15637/21).
Pertanto, la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sé alcun rilievo, salvo emerga che essa ha determinato specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale.
Giova aggiungere che le Sezioni Unite della Corte, nelle recenti sentenze nn. 29459 e
29460/2019, hanno ribadito anche l'orientamento in ordine al "rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale", rilevando che "non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia,
7 nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)", in quanto, così facendo, "si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria".
Pertanto, da un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente, con riferimento al paese di origine, in comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita in Italia, non caratterizzate neppure da stabili mezzi di sussistenza, non può ritenersi che il rimpatrio possa determinare la privazione dell'esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello status di dignità personale, né tanto meno che vi siano elementi nuovi, subentrati nelle more del giudizio che denotano una situazione di vulnerabilità tale da giustificarne una qualsiasi forma di protezione.
Sulle spese del giudizio
Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R
n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello
Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, “la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”(cfr. Cassaz., n.18583/2012; contra ord. Cassaz., n.5819/2018).
Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis
D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione
Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• rigetta la domanda di riconoscimento della protezione speciale;
• spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Guido Dott. Mario Cigna
(La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario U.P.P. della sezione, dott.ssa Ilenia Petrelli).
8
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Eleonora Guido Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al 611/2025 R.G. promossa
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. LEUZZI Parte_1
NO EL, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Questore p.t., domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Lecce;
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, ha chiesto, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il diniego emesso dal Questore della Provincia di il giorno CP_1
24/10/2024, notificato in data 31/12/2024, con il quale è stato decretato il rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, con riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto del 05.03.2025 è stata fissata l'udienza del 06.05.2025 e disposta la notifica, a cura del ricorrente, nel termine di quaranta giorni precedenti l'udienza medesima, del ricorso e del decreto di fissazione udienza. L'istanza di sospensione formulata dal ricorrente, inoltre, alla luce delle notizie contenute nell'informativa della Questura di CP_1
e dei motivi del ricorso, inidonei a comportare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, è stata rigettata.
All'udienza cartolare del 06.05.2025, previa discussione innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 recante, tra l'altro,
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L.
n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria, l'art. 15 comma 1 di detto decreto prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”.
Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo
25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti:
“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
La lett. e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del già menzionato T.U. col seguente:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art
5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo
2 inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del già menzionato art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano
i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ancora, la lett. e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole
“condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113
/2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U.
Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art
19 comma 2 lett. d bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il
“permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi
1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr.
SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre
2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla CO LI (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo Paese di
3 origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge: “…I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. n. 19393/2009 e Cass. SS.UU. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cassaz. n.13079/2019;
n.23604/2017; 21903/2015).
Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea”
(cfr. n.8571/2020, n.21123/2019; 13079/2019, n.13088/2019; n.13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cassaz., n.13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la “compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e
4 costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Non v'è dubbio alcuno che la significativa rivisitazione, in particolare delle due norme di cui innanzi, operata dal legislatore con il decreto legge in esame, oltre alla resurrezione di fatto della protezione umanitaria (previgente al D.L.n.113/2018), integri un' emblematica sintesi dei principii andati via via affermandosi nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza più sensibile ed attenta alle problematiche connesse alla grave tragedia umanitaria contemporanea costituita dell'inarrestabile fenomeno migratorio.
Per completezza va solo precisato che con l'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”,
D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
è stata, altresì, espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno.
Egli non ha fornito prove sufficienti circa la sua integrazione nel nostro Stato, ove, peraltro, è stato numerose volte denunciato e sottoposto a procedimenti penali.
Dall'informativa della Questura di , invero, sono emersi numerosi precedenti CP_1 penali e di polizia:
21.07.2022 – Persona_1
19.07.2022 - RT ( ; Per_1 Per_1
09.07.2022 - D OGGETTI ATTI AD OFFENDERE ( ; Parte_2 Per_1
5 22.02.2018 - IMMIGRAZIONE PER ORDINE DEL QUESTORE CP_2 CP_3
GI NZ ( ); CP_1
16.10.2017 - FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO
(Brindisi);
11.09.2013 - VIOLENZA PRIVATA (Lecce);
11.09.2013 - FACOLTA' ED OBBLIGHI INERENTI AL SOGGIORNO (Lecce);
10.06.2013 - IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (Potenza);
21.07.2011 – MI (Lecce);
21.07.2011 - LESIONI PERSONALI, (Lecce); Per_1
11.02.2011 – INGIURIA, MI, VIOLAZIONE DI DOMICILIO, DANNEGGIAMENTO,
O DISTURBO ALLE PERSONE (Lecce). CP_4
Dalla lettura del provvedimento impugnato, nonché del parere della Commissione
Territoriale, inoltre, si evince che nel 2019 il ricorrente è stato condannato in via definitiva per le fattispecie di reato di cui agli artt. 110, 614 c.p. e 14 c. 5 e 5 bis D. Lgs n. 286/1998.
La documentazione in atti denota un principio di integrazione del ricorrente, ma, in comparazione con il suo comportamento tenuto sul territorio nazionale, connotato da reiterazione di condotte criminose, non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non essendo indicativa di un proficuo radicamento in Italia e, quindi, non valutabile sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. Oltretutto, dall'estratto contributivo in atti, emergono evidenti “vuoti” contributivi
(ad esempio, dal 2012 al 2018 non è stata registrata alcuna contribuzione, cfr. estratto contributivo in atti), dato che conferma una rilevante discontinuità lavorativa e una scarsa volontà di integrazione.
Non è stata, altresì, individuata alcuna esigenza specifica di vulnerabilità. L'istante, pur essendo presente sul territorio quantomeno dal 2007, data a cui risalgono i primi versamenti contributivi, non ha dato, pertanto, prova di essersi radicato nel tessuto socioeconomico dello Stato ospitante.
Al di là del periodo discontinuo nel corso del quale avrebbe offerto le sue prestazioni lavorative, deve rilevarsi che, ai fini del riconoscimento della protezione in esame, non può considerarsi, isolatamente ed astrattamente, il mero svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa. Il diritto alla protezione speciale, infatti, sorge in presenza dell'accertata sussistenza di una situazione di particolare gravità, avuto riguardo anche alle condizioni soggettive o oggettive del paese d'origine, ovvero di una condizione di vulnerabilità che metta a repentaglio l'esercizio dei diritti fondamentali del richiedente, oppure in presenza di un adeguato ed effettivo livello di integrazione sociale.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal
Tribunale, ha chiarito che l'integrazione sociale è “desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro … la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate sul territorio di insediamento” (Cass. N. 29458/19, SSUU 24413/21) che, nel caso di specie, non
6 sussistono, avendo il ricorrente depositato documentazione attestante discontinuità lavorativa ed avendo numerosi precedenti penali e di polizia.
D'altro canto, considerando l'età del richiedente ed il fatto che si trovi sul territorio stabilmente da almeno diciotto anni, non emerge che egli, dal suo arrivo, abbia profuso effettivi sforzi per integrarsi.
Neppure egli ha allegato alcunché in ordine alla sua attuale situazione familiare, alla presenza di legami nel territorio, o alla sussistenza di rilevanti relazioni sociali o altre eventuali esigenze familiari, economiche e sociali, connesse all'integrazione del medesimo in Italia. Inoltre, non risultano, né sono state allegate, patologie di rilievo, né situazioni familiari personali che possano integrare profili di vulnerabilità - al di là delle difficoltà economiche, di per sé sole non rilevanti ai fini che ci occupano ed in assenza di ulteriori specifiche allegazioni - in caso di rientro nel suo paese, sicché si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.
Come infatti ribadito dalla Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della misura invocata, “non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente”, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al cit. D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6"
(Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455)” (Cass. sent. n. 15637/21).
Pertanto, la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sé alcun rilievo, salvo emerga che essa ha determinato specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale.
Giova aggiungere che le Sezioni Unite della Corte, nelle recenti sentenze nn. 29459 e
29460/2019, hanno ribadito anche l'orientamento in ordine al "rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale", rilevando che "non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia,
7 nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)", in quanto, così facendo, "si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria".
Pertanto, da un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del ricorrente, con riferimento al paese di origine, in comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita in Italia, non caratterizzate neppure da stabili mezzi di sussistenza, non può ritenersi che il rimpatrio possa determinare la privazione dell'esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello status di dignità personale, né tanto meno che vi siano elementi nuovi, subentrati nelle more del giudizio che denotano una situazione di vulnerabilità tale da giustificarne una qualsiasi forma di protezione.
Sulle spese del giudizio
Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R
n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello
Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, “la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”(cfr. Cassaz., n.18583/2012; contra ord. Cassaz., n.5819/2018).
Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis
D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione
Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• rigetta la domanda di riconoscimento della protezione speciale;
• spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Guido Dott. Mario Cigna
(La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario U.P.P. della sezione, dott.ssa Ilenia Petrelli).
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