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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1187 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
e , quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei Persona_1
Mellini n. 44, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Arcangeli che li rappresenta e difende, unitamente ed anche disgiuntamente con l'Avv. Lorenza Arcangeli giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma presso la sede Filiale CP_1
Metropolitana Roma Flaminio, Viale Giulio Romano n. 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dario PERIS in forza di delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana CP_ di Roma Flaminio
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04/06/2024, la parte ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di frequenza ex art. 1 della L. n.
289/90, con decorrenza dalla data della visita medico legale di revisione (30.08.2022) e la conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
1 - che il Tribunale Civile di Civitavecchia, Sez. Lavoro, con decreto di omologa del
15.1.2024 (RG 1845.2022) omologava l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza, ai sensi dell'art.1 L.289/90, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dalla data della visita medico legale di revisione dell'agosto 2022; CP_
- che detto decreto veniva notificato via Pec alle sedi competenti in data 17.1.2024; CP_
- che la parte ricorrente, in data 24.1.2024, presentava all' la documentazione necessaria – MODELLO AP70 - per procedere alla liquidazione della prestazione;
- che ricorrono i requisiti socioeconomici per ottenere il riconoscimento della prestazione in questione, e che la minore dalla data di presentazione della domanda amministrativa a tutt'oggi ha regolarmente frequentato la scuola, come da documentazione in atti;
- di non aver mai ricevuto né gli arretrati maturati né la rata mensile.
Si è costituito l' , in data 10/06/2025, deducendo di aver già liquidato e versato le CP_1 somme richieste dalla ricorrente.
Con note di udienza depositate il 19/06/2025 la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l' allegato alla propria memoria il CP_1 cedolino di pagamento dei ratei maturati, avente data valuta 07.10.2024, e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la parte ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia
“ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass.,
24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
2 La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento solo dopo l'iscrizione al CP_1 ruolo del ricorso e financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 22.7.2024.
Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese al
50%, attesa la peculiarità della materia, della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere CP_1 risposta.
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al
DM 55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio - tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015, n.
10455) - con aumento del 10% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit., devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 50%, considerato che il pagamento è avvenuto CP_1 nell'ottobre 2024 mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 22.07.2024,
e compensate per la restante parte.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' al pagamento dell'50% delle spese di lite, aumentate del 10% ex art.4 CP_1
D.M. 55/14, pari ad € 1.025,70 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della parte ricorrente, da versarsi all' avv. Jacopo Arcangeli e dell'avv. Lorenza
Arcangeli, dichiaratisi antistatari.
Civitavecchia, 24/06/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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