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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3555/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3555/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] interno 10
e
, C.F. nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] interno 10
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rita Isabella
Famà
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Roma in data 10 ottobre 2020
[...]
e precisando che, dalla loro unione sono nati i figli (il 25 ottobre 2017) e Per_1
(il 15 maggio 2021), hanno allegato il venir meno della loro comunione morale Per_2
e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno provvederà ai propri bisogni economici;
2. La dimora familiare ubicata nel Comune di Morlupo in Via delle Grotte n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora
[...] nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso Parte_3 fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
PIANO GENITORIALE PER I GL NN
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_1 Per_2 al padre sarà attribuito il mio ampio diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e, in caso di disaccordo tra i genitori, verranno disposte le seguenti modalità minime:
4/a) il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati, dal sabato mattina dopo scuola alla domenica sera dopo cena nonché ogni settimana il mercoledì pomeriggio dal termine delle lezioni sino all'indomani mattina allorché li accompagnerà all'entrata della scuola;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze
2 estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
I costi relativi alle vacanze saranno sostenuti, salvo diverso accordo, dal genitore che organizzerà le stesse ed accompagnerà i figli;
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito in Parte_2 Parte_1
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, con il quale concorrerà a tutte le spese necessarie al loro mantenimento ordinario, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 29 ottobre 2018, redatto dal Tribunale di Tivoli e dal COA di Tivoli. Detto assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. dall'assegno che precede sono escluse tutte le spese straordinarie per come indicate e classificate nel predetto Protocollo d'intesa, che graveranno su ciascun coniuge nella misura del 50% e dovranno essere, salvo quelle urgenti e necessarie alla salute dei figli, preventivamente concordate dai coniugi;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali rispettive condizioni economico/reddituali, ciascun coniuge rinuncia a chiedere all'altro il proprio mantenimento, e così fin tanto che ognuno non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da consentire un contributo al sostentamento economico dell'altro;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 10 dicembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3 3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere condivise da questo Collegio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
4. La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_3 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 10 ottobre 2020, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2020, Atto n. 00514, Parte I,
Serie 03;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA UL RA PI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 3555/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] interno 10
e
, C.F. nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] interno 10
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rita Isabella
Famà
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Roma in data 10 ottobre 2020
[...]
e precisando che, dalla loro unione sono nati i figli (il 25 ottobre 2017) e Per_1
(il 15 maggio 2021), hanno allegato il venir meno della loro comunione morale Per_2
e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno provvederà ai propri bisogni economici;
2. La dimora familiare ubicata nel Comune di Morlupo in Via delle Grotte n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora
[...] nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso Parte_3 fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
PIANO GENITORIALE PER I GL NN
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
Per_1 Per_2 al padre sarà attribuito il mio ampio diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e, in caso di disaccordo tra i genitori, verranno disposte le seguenti modalità minime:
4/a) il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati, dal sabato mattina dopo scuola alla domenica sera dopo cena nonché ogni settimana il mercoledì pomeriggio dal termine delle lezioni sino all'indomani mattina allorché li accompagnerà all'entrata della scuola;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze
2 estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
I costi relativi alle vacanze saranno sostenuti, salvo diverso accordo, dal genitore che organizzerà le stesse ed accompagnerà i figli;
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito in Parte_2 Parte_1
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, con il quale concorrerà a tutte le spese necessarie al loro mantenimento ordinario, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 29 ottobre 2018, redatto dal Tribunale di Tivoli e dal COA di Tivoli. Detto assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. dall'assegno che precede sono escluse tutte le spese straordinarie per come indicate e classificate nel predetto Protocollo d'intesa, che graveranno su ciascun coniuge nella misura del 50% e dovranno essere, salvo quelle urgenti e necessarie alla salute dei figli, preventivamente concordate dai coniugi;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali rispettive condizioni economico/reddituali, ciascun coniuge rinuncia a chiedere all'altro il proprio mantenimento, e così fin tanto che ognuno non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da consentire un contributo al sostentamento economico dell'altro;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza del 10 dicembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3 3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere condivise da questo Collegio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
4. La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_3 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 10 ottobre 2020, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2020, Atto n. 00514, Parte I,
Serie 03;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA UL RA PI
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