Decreto cautelare 22 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 22/02/2021, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2021
N. 00164/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Invidia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Peschiera Del Garda, via Marzan n. 4;
nei confronti
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con istanza di decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.
del provvedimento Cat. A12/2020/Imm/2^Sez/am/-OMISSIS- del 5.11.2020, del Questore della Provincia di -OMISSIS-, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente l' 8.2.2021;
di ogni altro atto connesso e/o presupposto, anche non noto o non notificato al ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che il provvedimento impugnato ha ampiamente descritto la situazione del ricorrente, con puntuale riferimento alla condanna subita e più in generale al giudizio di pericolosità sociale ad esso riferito, pur tenendo conto dei legami familiari esistenti;
riservata , in ogni caso, alla sede collegiale la disamina circa la fondatezza delle censure dedotte;
atteso altresì che le ragioni di estrema gravità addotte al fine della concessione della misura cautelare inaudita altera parte discendono unicamente dalla possibilità di un allontanamento dello straniero dall’Italia per effetto del provvedimento di espulsione che verrebbe adottato in caso di mancato allontanamento volontario nel termine assegnato dal Questore;
che, quindi, il pregiudizio temuto dal ricorrente discenderebbe in ipotesi da un provvedimento futuro ed eventuale di espulsione, suscettibile di autonomi rimedi anche cautelari ove adottato nelle more della prossima camera di consiglio utile;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 marzo 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 22 febbraio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO