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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2806 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cosenza alla via F. Acri n. 3, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Coppa, da cui è rappresentato e difeso, unitamente dall'avv. Antonino Marturano, in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- ATTORE -
E
(c.f. – p.i. ), in persona del NT P.IVA_1 P.IVA_2
Responsabile della Funzione Affari Legali, Avv. Andrea Sandulli, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Bruno Tassone, presso il cui studio, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA-
E NEI CONFRONTI DI
PRINCIPE DINA
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 10.2.2025 la causa era trattenuta in decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc come ratione temporis vigente rispetto alla data di introduzione del giudizio - sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc e richiamate all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: - rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, la preliminare eccezione sollevata dalla VE , volta ad ottenere la Controparte_2
dichiarazione del difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, rigettare la richiesta di estromissione avanzata alla stessa;
- rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, la preliminare eccezione sollevata dalla VE , volta ad ottenere la Controparte_3 dichiarazione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
nel merito - accertare e dichiarare la responsabilità della VE – e, NT
in ogni caso di per il sinistro occorso al SI. , in data CP_4 Parte_1
14 novembre 2019, davanti alla filiale dell'ufficio postale di Saporito di ND, citato in narrativa, ai sensi dell'art. 2051 e/o ai sensi del 2043 del cod. civ., escludendo qualsivoglia concorso- assorbente e/o parziale- di colpa dell'attore nella verificazione dello stesso, ex art. 1227, comma 1 e 2 c.c.; - condannare, per l'effetto, la VE
-e, in ogni caso al risarcimento di tutti i danni patiti e NT CP_4 patiendi dall'attore, a causa dei fatti descritti nel presente atto, quantificando gli stessi in misura complessiva non inferiore ad Euro 25.000/00 (euro venticinquemila/00) o in quella diversa somma maggiore o minore che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari e con ogni altra espressa riserva di ulteriori produzioni, deduzioni ed eccezioni, nonché di articolare mezzi di prova”;
Per la VE (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate all'udienza di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE ⎯ Autorizzare la chiamata in causa della SI.ra , nata a S. Pietro in [...], in data [...] e CP_4
residente in [...] per essere dalla stessa garantita e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che derivasse alla VE dall'accoglimento della domanda, per la condanna della stessa al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite nonché di CTU altresì con onere di rimborso delle spese per la nomina di un proprio CTP, con conseguente differimento dell'udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato ai sensi degli artt. 166 e 269 c.p.c.; ⎯
2 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della VE e disporne
l'estromissione dal giudizio, per le ragioni di cui in narrativa;
⎯ accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutti i motivi pure meglio descritti in narrativa;
NEL
MERITO ⎯ rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dall'Attore poiché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni indicate in narrativa;
⎯ ancora in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1 e 2 c.c., il concorso di colpa assorbente e in subordine parziale dell'Attore nella verificazione del sinistro per le ragioni indicate in narrativa;
⎯ in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., il concorso di colpa parziale dell'Attore nella verificazione del sinistro escludendo, in ogni caso, la responsabilità esclusiva, per l'effetto ridurre la domanda nel quantum per tutte le ragioni indicate in narrativa”.
PREMESSO IN FATTO
La domanda introduttiva del presente giudizio era proposta da al fine Parte_1 di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in data 14.11.2019, quando l'attore, dopo essersi recato presso l'ufficio postale di ND (fil. di Surdo) in via G. De Chirico n. 192, cadeva rovinosamente a terra a causa della mancanza di due mattonelle sul marciapiede presente lungo l'uscita laterale, destinata al transito del pubblico.
Resisteva , eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di NT legittimazione passiva rispetto alla domanda dell'attore, essendo l'immobile nel contesto del quale si verificava il fatto di proprietà di , che l'aveva concesso in CP_4
locazione alla società VE, mantenendo, tuttavia, l'obbligo di manutenzione straordinaria. La VE eccepiva altresì: la nullità dell'atto introduttivo per vizio dell'editio actionis; la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c.; la sussistenza di un evidente concorso di colpa del danneggiato, tale da escludere o comunque limitare il suo diritto al risarcimento del danno.
Autorizzata la chiamata in causa di – la quale rimaneva contumace in CP_4
giudizio – la causa era istruita mediante prova per testi e CTU sui quesiti oggetto dell'ordinanza del 9.9.2024.
Completata l'istruttoria, la causa era trattenuta in decisione in data 10.2.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc (come ratione temporis vigente rispetto alla data di introduzione del giudizio) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
3 RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda.
Il referente normativo della pretesa azionata dall'attore deve essere individuato nell'art. 2051 c.c.., avendo lo stesso attore allegato la riconducibilità dei danni sofferti ad una caduta determinata dalla presenza di una sconnessione nel pavimento esterno dell'ufficio postale di ND (fil. Surdo), prospiciente l'uscita laterale che il aveva Parte_1 attraversato una volta effettuata l'operazione di pagamento di alcuni bollettini. Non sussiste, rispetto alla domanda introduttiva, il vizio dell'editio actionis lamentato dalla VE costituita, evincendosi dall'atto di citazione, in maniera sufficientemente specifica, l'oggetto della pretesa risarcitoria e le ragioni di essa.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che graverà sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto - nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il soggetto convenuto, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la dimostrazione del caso fortuito, configurabile qualora il custode dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. tra le tante Cass. 6826/2021; Cass. 11802/2016).
2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della VE.
Incontestato è che il fatto oggetto di giudizio si verificasse in area di proprietà di CP_4
facente parte dell'immobile concesso in locazione della medesima a
[...] CP_4 [...]
. Su tale presupposto, la VE ha eccepito il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, competendo, secondo la sua prospettazione, alla (nei cui CP_4
confronti ha comunque spiegato domanda di garanzia impropria) la manutenzione straordinaria dell'immobile locato. Orbene, è pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10983/2023; Cass. 30729/2019; Cass. 21788/2015) che in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione,
4 mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. Ciò posto, non c'è dubbio che l'astratta legittimazione passiva rispetto ai fatti denunciati dall'attore competa alla società conduttrice dell'immobile, in quanto il piazzale esterno adibito a parcheggio e il piccolo marciapiede circostante costituivano parte dell'immobile acquisita alla sua disponibilità e, per come riconosciuto dalla stessa VE, il marciapiede su cui il fatto si verificava “presentava solo due mattonelle mancanti – ben visibili e localizzate in un solo e unico punto – mentre la restante parte della pavimentazione si presentava del tutto integra” (così pag. 2 della comparsa conclusionale di replica), sicché la manutenzione
(mediante l'apposizione delle due mattonelle mancanti o di materiale che potesse evitare il dislivello con il resto del mattonato) poteva avvenire senza interventi strutturali o demolitori su muri o impianti. D'altra parte, la VE sia nella corrispondenza stragiudiziale con il difensore di parte attrice, sia in comparsa di costituzione, rappresenta di aver più volte sollecitato l'intervento della proprietaria in relazione allo stato del mattonato esterno (cfr. all. 6), ma anche tale deduzione è rimasta del tutto sprovvista di prova, ai fini di un'eventuale garanzia impropria (che sarebbe in ogni caso priva di titolo alla luce di quanto sinora esposto).
3. Sul merito della domanda.
Tanto premesso, è da ritenere che l'attore abbia assolto all'onere probatorio minimo su di lui incombente.
I testi escussi, infatti, confermavano che nelle circostanze di tempo e di luogo oggetto di citazione il nell'uscire dall'ufficio postale di ND, cadeva a causa della Parte_1 mancanza delle mattonelle sul marciapiede antistante l'uscita, urtando prima il fianco e poi capo. Immediatamente egli era trasportato presso il Pronto Soccorso di Cosenza, dove riferiva l'accaduto ascrivendolo ad una caduta accidentale. Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi e in particolare del teste , indifferente Tes_1
alle parti, che assisteva alla caduta descrivendone in maniera puntuale la dinamica.
Sarebbe stato, di contro, onere del custode dimostrare l'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità dell'evento: deve, infatti, rammentarsi che la particolare responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. trova la sua ratio negli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza che fanno capo sul custode e in base ai quali il custode stesso è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi (Cass. 8811/2020); caso fortuito, pertanto, è solo quello che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, in quanto eccezionale, imprevedibile
5 ed inevitabile e tale da favorire da solo il verificarsi dell'evento lesivo. Di una simile situazione non ricorre riscontro alla luce dell'istruttoria svolta, non essendo stata offerta, da parte del custode, alcuna prova circa il carattere del tutto estemporaneo ed imprevedibile del vizio che provocava la caduta dell'attore, con conseguente impossibilità di ipotizzare un “caso fortuito” nel senso sopra detto (piuttosto che un'omessa manutenzione perdurante nel tempo, come di contro appare evidente alla luce delle emergenze processuali). Impropri appaiono, altresì, i riferimenti della VE alla giurisprudenza formatasi sulla c.d. insidia o trabocchetto, trattandosi di orientamenti da considerarsi oramai superati nell'interpretazione dell'art. 2051 c.c.
La domanda dell'attore deve, pertanto, trovare accoglimento in ordine all'an debeatur.
Essendo, tuttavia, evidente il vizio della cosa che provocava la caduta (ciò sia alla luce della documentazione fotografica in atti - discorrendosi di mattonelle completamente mancanti nel tratto destinato al transito pedonale, in orario diurno e in presenza di condizioni climatiche buone – sia in ragione delle dichiarazioni e della percezione
Tes soggettiva del teste ) può riconoscersi un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., trattandosi di situazione di possibile danno che poteva essere fronteggiata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Tale concorso, considerandosi tutte le vicende del caso concreto – quali, come detto, l'evidenza del vizio della cosa, ma anche l'età avanzata del danneggiato, già ultranovantenne al momento del fatto – può essere stimato nella misura del 25%.
4. Sul quantum della pretesa risarcitoria dell'attore.
Venendo al quantum debeatur, il ha chiesto il risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 14.11.2019.
Per l'accertamento del danno alla salute ha avuto luogo CTU medico/legale in corso di causa. Il consulente ha accertato, attraverso l'esame del perziando e della documentazione medica esibita (atti allegati al fascicolo di parte attrice), che il ha riportato, in Parte_1 conseguenza dei fatti oggetto dell'atto introduttivo, la “Frattura della VI° costa di sx”, oltre ad alcune escoriazioni al volto ed al quinto dito della mano sx., quali lesioni giudicate dall'ausiliario perfettamente compatibili con la dinamica della caduta descritta nell'atto introduttivo, risultando in tal senso soddisfatti tutti i criteri specifici di valutazione della causalità. Le escoriazioni al volto e al quinto dito della mano sx guarivano, poi, senza residui segni clinico-obiettivi, mentre rispetto alla frattura della VI° costa sx residuava quale menomazione a carattere permanente una “Sindrome algica
6 locale”. Ne conseguivano postumi invalidanti, tali cioè da incidere sull'integrità psico- fisica del soggetto, stimati nella misura del 2%, secondo i specificamente Per_1 indicati dall'ausiliario (Decreto 3 luglio 2003 - Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità - Gazzetta ufficiale n° 211 dell'11 settembre 2003).
Sempre secondo quanto ricostruito dal CTU, il subiva, altresì, per effetto dei Parte_1 fatti oggetto dell'atto introduttivo, un periodo di Inabilità Temporanea Totale pari a giorni
15 (corrispondente al periodo con necessità di riposo assoluto); un periodo di 30 giorni di
Inabilità Temporanea Parziale al 50% ed un ulteriore periodo di 15 giorni di Inabilità
Temporanea Parziale al 25% (corrispondenti ai periodi necessari per il progressivo consolidamento della frattura e recupero clinico-funzionale fino alla stabilizzazione dei postumi).
Le conclusioni a cui il CTU, frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico, vanno certamente recepite in questa sede, anche perché specificamente non contestate dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 193 e 195 cpc o successivamente in corso di causa.
Quanto alle modalità di liquidazione di tali postumi, stante la necessità di effettuare una liquidazione equitativa di tale voce di danno ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e non potendo trovare applicazione, in relazione alla natura dell'infortunio il d.lgs. 209/2005 pur trattandosi di lesioni micropermanenti, possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 8532/2020). Non può, infatti, applicarsi nel presente giudizio, in relazione alla data dell'infortunio, la tabella unica approvata con DPR n. 12 del
13/01/2025. Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attore al momento del sinistro (93 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), che non congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, per come si avrà modo di dire infra, il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro 1.599,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di € 1.480,36);
- euro 1.725,00 (considerandosi euro 115,00 per ogni giorno di ITA);
- euro 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 50%;
- euro 431,25 per inabilità temporanea parziale al 25%.
7 La somma così ottenuta (euro 5.480,25) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 6.280,25. Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili, diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni obiettive riportate. Anche le prove offerte dall'attore a fini di personalizzazione non danno spazio per una maggiorazione del risarcimento tabellare, essendo stato il carattere difficoltoso della ripresa difficoltosa favorito dall'età del danneggiato, quale parametro già considerato nella quantificazione del pregiudizio sofferto (come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la misura "standard" del risarcimento derivante dall'applicazione del sistema tabellare può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento: cfr., tra le più recenti, Cass. 5984/2025)
In punto di danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass. 29206/2019). Resta ferma, tuttavia, la possibilità di provare tale tipologia di pregiudizio per presunzioni, sulla base di elementi oggettivi forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita o la compromissione delle esigenze familiari.
Nel caso di specie, l'attore ha allegato tempestivamente uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente proprio alla caduta descritta nell'atto introduttivo, sostanziatosi in una perdita di autonomia, confermata anche dalla figlia escussa quale teste in corso di causa.
E', d'altra parte, circostanza notoria quella per cui le cadute ingenerano nelle persone molto anziane paure di reiterazione dell'evento, tali da comprometterne le certezze e condizionarne le abitudini quotidiane.
8 Pur discorrendosi, pertanto, di lesioni fisiche micropermanenti, può applicarsi l'incremento del punto tabellare per sofferenza soggettiva, tale da portare il punto base per il calcolo del danno non patrimoniale ad 1.850,45. Ne consegue una quantificazione complessiva del pregiudizio in euro 5.879,25 (euro 1998,00 per danno da inabilità permanente e danno morale + euro 3.881,25 per danno da inabilità temporanea assoluta e parziale).
Considerandosi il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato, di essa la società VE risponderà nella misura di euro 4.409,44, pari al 75% del risarcimento complessivamente dovuto.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
In mancanza di specifica allegazione e domanda non può riconoscersi la rifusione delle spese mediche, quale voce pure riconosciuta dal CTU nell'elaborato.
5. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra attrice e VE, in relazione al “decisum” (risultato essere inferiore al
“disputatum”, anche in forza del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato) e sulla base dei medi tabellari per tutte le fasi, congrui in relazione alle caratteristiche del giudizio. Le spese di CTU, come liquidate con contestuale decreto, sono definitivamente poste a carico della VE soccombente, con obbligo per quest'ultima di rifondere alla parte attrice l'acconto già corrisposto all'ausiliario. Le spese sono, infine, dichiarate irripetibili nell'ambito del rapporto tra la VE e la terza chiamata, non essendosi quest'ultima costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
9 1. dichiara la responsabilità della VE in persona del l.r.p.t., NT in ordine alle lesioni riportate dall'attore per effetto dei fatti descritti nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
2. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla VE, in tale rigetto assorbita ogni pretesa nei confronti della terza chiamata;
3. per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante NT
pro-tempore, al pagamento in favore di , della somma di euro Parte_1
4.409,44 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, oltre interessi per come specificato in motivazione, riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato quantificato ex art. 1227 c.c. nella misura del 25%;
4. condanna , in persona del l.r.p.t., alla rifusione, in favore di NT
, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano Parte_1
in euro 264,00 per spese ed euro 2.552,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. pone le spese di CTU, come liquidate con contestuale decreto, definitivamente a carico della VE , con obbligo di rifondere all'attore NT
quanto versato a titolo di acconto;
6. dichiara le spese irripetibili nel rapporto tra la VE e la terza chiamata;
7. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 17/05/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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