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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa GA TA Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 194 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 , vertente
TRA
con l'avv. LUCISANO SERGIO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti AVENA GILDA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1669/2024, pubblicata in data 26/09/2024; spese processuali.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 13.3.2024 davanti al Giudice del Lavoro di Cosenza, Parte_1 ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento non CP_1 erogati, nonostante la notifica del decreto di omologa reso a definizione del procedimento per ATP in data 4.11.2023 e nonostante il decorso del termine di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c.
2.L' , costituitosi in giudizio, ha prodotto prospetto di liquidazione attestante l'avvenuto CP_1 pagamento di tutte le somme rivendicate dalla ricorrente in data 9.4.2024.
1 3.Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha posto le spese processuali a carico dell' considerato l'avvenuto pagamento della prestazione oltre il termine di 120 giorni CP_1 di cui all'art. 445 bis c.p.c. (che scadeva il 4.3.2024) e soltanto dopo la notifica del ricorso (in data
26.3.2024)- liquidandole in euro 1.200.
4. La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla misura delle spese. Lamenta che la liquidazione sia incongrua rispetto ai parametri previsti dai DM 55/2014 e 37/2018 e al dichiarato valore del credito.
Chiede, dunque, che le spese siano rideterminate in conformità a quei parametri.
5 L' insiste nel rigetto del gravame assumendone l'infondatezza. CP_1
6.Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note di trattazione, ha deciso come segue.
DIRITTO.
7.L'appello va accolto.
8.Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dai DM 55/2014 e 37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
9.Ha dunque ragione l'appellante a rivendicare che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai suddetti DM, ratione temporis applicabili.
10.Nella liquidazione occorre tener conto del dichiarato valore del credito controverso, e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà.
11.Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso DM per le cause di lavoro di valore fino ad
€ 26000,00.
12.Alla stregua di tali considerazioni, l'appello va accolto riliquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione fino a euro 26.000; b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di previdenza e per le singole fasi effettivamente svolte.
2 13. Si perviene, pertanto, alla determinazione delle spese di primo grado, per la fase di studio, introduzione, trattazione e decisione, nella misura di € 2700,00.
14. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, liquidate con riferimento al valore del maggior importo riconosciuto alla ricorrente1, alle tabelle vigenti di cui al DM 147/2022 e ai compensi per le cause di appello, ammontano ad € 350, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
15. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore del richiedente procuratore antistatario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 26/03/2025 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 1669/2024 , pubblicata in data 26/09/2024 , così provvede:
1. accoglie l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ridetermina in € 2.700 le spese del primo grado dovute alla ricorrente;
2. condanna l' a rifondere all'appellante le spese del grado che distrae a favore del suo CP_1 difensore e liquida in € 350,00, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
22.9.2025
La Presidente est.
GA TA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”.
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa GA TA Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 194 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 , vertente
TRA
con l'avv. LUCISANO SERGIO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti AVENA GILDA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1669/2024, pubblicata in data 26/09/2024; spese processuali.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 13.3.2024 davanti al Giudice del Lavoro di Cosenza, Parte_1 ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento non CP_1 erogati, nonostante la notifica del decreto di omologa reso a definizione del procedimento per ATP in data 4.11.2023 e nonostante il decorso del termine di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c.
2.L' , costituitosi in giudizio, ha prodotto prospetto di liquidazione attestante l'avvenuto CP_1 pagamento di tutte le somme rivendicate dalla ricorrente in data 9.4.2024.
1 3.Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha posto le spese processuali a carico dell' considerato l'avvenuto pagamento della prestazione oltre il termine di 120 giorni CP_1 di cui all'art. 445 bis c.p.c. (che scadeva il 4.3.2024) e soltanto dopo la notifica del ricorso (in data
26.3.2024)- liquidandole in euro 1.200.
4. La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla misura delle spese. Lamenta che la liquidazione sia incongrua rispetto ai parametri previsti dai DM 55/2014 e 37/2018 e al dichiarato valore del credito.
Chiede, dunque, che le spese siano rideterminate in conformità a quei parametri.
5 L' insiste nel rigetto del gravame assumendone l'infondatezza. CP_1
6.Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note di trattazione, ha deciso come segue.
DIRITTO.
7.L'appello va accolto.
8.Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dai DM 55/2014 e 37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
9.Ha dunque ragione l'appellante a rivendicare che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai suddetti DM, ratione temporis applicabili.
10.Nella liquidazione occorre tener conto del dichiarato valore del credito controverso, e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà.
11.Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso DM per le cause di lavoro di valore fino ad
€ 26000,00.
12.Alla stregua di tali considerazioni, l'appello va accolto riliquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione fino a euro 26.000; b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di previdenza e per le singole fasi effettivamente svolte.
2 13. Si perviene, pertanto, alla determinazione delle spese di primo grado, per la fase di studio, introduzione, trattazione e decisione, nella misura di € 2700,00.
14. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, liquidate con riferimento al valore del maggior importo riconosciuto alla ricorrente1, alle tabelle vigenti di cui al DM 147/2022 e ai compensi per le cause di appello, ammontano ad € 350, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
15. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore del richiedente procuratore antistatario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 26/03/2025 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 1669/2024 , pubblicata in data 26/09/2024 , così provvede:
1. accoglie l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ridetermina in € 2.700 le spese del primo grado dovute alla ricorrente;
2. condanna l' a rifondere all'appellante le spese del grado che distrae a favore del suo CP_1 difensore e liquida in € 350,00, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
22.9.2025
La Presidente est.
GA TA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”.
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