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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco AR, all'udienza del 19/02/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. STALLONE PIETRO nell'interesse di e dall'avv. DI VINCENZO GIOVANNI Parte_1
BATTISTA nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha CP_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1189/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STALLONE PIETRO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. DI VINCENZO CP_1
GIOVANNI BATTISTA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/06/2024, ha convenuto in giudizio Parte_2
l' , esponendo di avere prestato attività lavorativa per l'Azienda Agricola Leone e di CP_1 avere subito un infortunio sul lavoro dal quale era conseguito “artrosi post - traumatica della tibiotarsica sx con grave zoppia”; ha precisato che l' , in esito alla procedura CP_1 amministrativa e al relativo ricorso, gli aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 6% e non anche del 16% come da ctp allegata in ricorso.
Il ricorrente ha quindi chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare che il ricorrente,
a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro;
1
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle prestazioni per l'inabilità permanente parziale nella misura del 16% (SEDICI) o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad un indennizzo in rendita da parte dell CP_1 per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
4. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 16% o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio;
5. In subordine qualora venisse accertato in capo al ricorrente un grado di percentuale invalidità permanente inferiore al 16% condannare l' all'indennizzo in capitale nella misura da stabilirsi a CP_1 mezzo C.T.U, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato integralmente la CP_2 domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata decisa all'udienza odierna celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter del codice di rito.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, né il nesso di causalità tra le patite lesioni e detto infortunio, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
L'individuazione del grado percentuale delle menomazioni assume rilevanza fondamentale;
dalla lettura dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, invero, emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
per le menomazioni pari o superiori al
16% è riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione.
Nel caso di specie, il TU nominato è pervenuto ad una valutazione complessiva del danno biologico permanente nella misura del solo 8%.
2 Egli, infatti, ha effettuato un esame obiettivo del ricorrente, evidenziando quanto segue:
“buone condizioni di nutrizione e sanguificazione, con altezza pari a mt 1,75 e peso a 117 kg (IMC: 38); deambulazione autonoma, mostrando un accenno a zoppia sinistra, in assenza di utilizzo di bastone o supporto;
passaggi posturali autonomi;
stazione eretta autonoma, senza sbandamenti;
alla caviglia sinistra: presenza di cicatrice retta, lineare, non ipercromica, premalleolare, di 7 cm;
riferita dolorabilità alla palpazione del seno tarsale;
scarsa collaborazione alla motilità attiva (il paziente riferisce di non riuscire ad andare in punta di piedi, salvo offrire una valida resistenza alle manovre di motilità passiva del piede sinistro)”.
Il TU ha poi precisato che “In base agli attuali accertamenti medico-legali, al resoconto anamnestico e alla documentazione agli atti, è possibile affermare che il sig. ai fini Parte_1 del presente ricorso, in esito all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 27.10.2014 - ha riportato: “esiti e postumi di trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con pregressa distrazione del legamento peroneoastragalico anteriore con osteocondrite dell'astragalo sinistro, trattata chirurgicamente, a modesta incidenza funzionale” e ha ritenuto la diagnosi “compatibile con la dinamica del sinistro” e “legata con nesso causale al tipo di incidente nel quale il periziato è rimasto coinvolto”.
Il medico ha poi stimato il danno biologico “nella misura complessiva dell'8%, tenuto conto che:
- La pregressa distrazione del legamento peroneo-astragalico anteriore, con osteocondrite dell'astragalo sinistro, trattata chirurgicamente, sono valutabili al 4% (cod. per analogia 2952); - La limitazione funzionale della tibio-tarsica, è valutabile al 4% (cod. per analogia 2933); - L'esito cicatriziale è valutabile all'1% (cod. 364)”.
Le superiori conclusioni e le risposte alle osservazioni vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Il ricorrente, quindi, ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo rapportata ad un grado di menomazione pari all'8% e non anche al 6%.
Il parziale accoglimento della domanda suggerisce l'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%. La restante frazione segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, disponendo la condanna al pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002 essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza dei postumi dell'infortunio di cui è causa, ha subito un grado di menomazione pari all'8% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di detratto quanto CP_1 Parte_1 già versato, dell'indennizzo previsto dalla legge con decorrenza ed interessi come per legge;
3 condanna l' in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione del 50% CP_1 delle spese di lite pari ad € 1.310,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute da versarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002. pone definitivamente a carico dell'istituto convenuto le spese di C.T.U. già liquidate.
Così deciso in Marsala, il 19/02/2025
IL GIUDICE
Francesco AR
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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