Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
Sentenza 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/05/2025, n. 10548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10548 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10548/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16627/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16627 del 2023, proposto da
AR OR, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Scorsone, Caterina Zuardi Scorsone, Flavio Scorsone e Dario Scorsone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CM/1494/2023 del 4 agosto 2023, Numero Protocollo cm/75934/2023 del 4 agosto 2023 del Municipio Roma VIII - Direzione Tecnica, Servizio Urbanistico- Edilizia Privata - Ufficio Disciplina Edilizia, di ingiunzione a rimuovere e demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in via Casale della Sergetta n.14 - Art. 16 L.R. n. 15/08, notificata in data 17 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la Signora AR OR impugna la determina ii cui estremi sono indicati in epigrafe, con la quale Roma Capitale ha ingiunto la rimozione e la demolizione, ex art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e art. 16 della l.r. n. 15/2008, delle opere di ristrutturazione edilizia, consistenti nel cambio destinazione d’uso di una veranda in uso residenziale per 40 mq e 120 mc, mediante chiusura di porticato, realizzato, in assenza di titolo edilizio, in Roma, via del Casale della Sergetta n. 14.
Tale atto è stato preceduto dalla comunicazione del 2 marzo 2023, di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 artt.7 ed 8, riscontrata dalla Signora OR con propria nota del 20 aprile 2022.
Dette opere hanno costituito oggetto di istanza di condono edilizio, ai sensi della l. n. 326/20023 e della l.r. n. 12/2004, presentata in data 10.12.2004 da GI CA, dante causa della ricorrente, rigettata con determinazione dirigenziale Numero Repertorio QI/1012/2021 del 4.6.2021, Numero Protocollo QI/108006/2021cdel 04.06.2021. Si rammenta che avverso quest’ultimo provvedimento è stato proposto dalla medesima odierna ricorrente il ricorso n. 10014 del 2021, respinto con sentenza n. 8270 adottata all’esito dell’udienza di smaltimento del 7 febbraio 2025.
2. Questi i motivi di diritto dedotti:
I) Violazione di legge - omessa e contraddittoria motivazione - ovvero difetto di motivazione - eccesso di potere - illogicità manifesta - erronea valutazione e travisamento dei fatti: vengono mosse contestazioni al presupposto diniego di condono.
II) Violazione di legge - omessa e contraddittoria motivazione ovvero difetto di motivazione - eccesso di potere- illogicità manifesta - erronea valutazione e travisamento dei fatti-genericità del provvedimento, mancata indicazione della porzione di bene interessata e degli interventi necessari:
II.1. Si contesta che “è ordinata puramente e semplicemente la rimozione e demolizione e ripristino dello stato dei luoghi senza, tuttavia, precisare in concreto ovvero indicare quali opere andrebbero rimosse e demolite” , per cui tale ordine, in quanto riferito al mutamento di destinazione d’uso, sarebbe ineseguibile.
II.2. Si assume altresì l’inapplicabilità del richiamato art. 16 della l.r. n. 15/2008, disposizione applicabile agli interventi di ristrutturazione edilizia ed ai cambi di destinazione d’uso in assenza titolo abilitativo ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali, in quanto nel caso in esame, si sarebbe in presenza di un mutamento di destinazione d’uso realizzato in un’opera già condonata.
Si precisa poi che l’art. 16 statuisce che siano contestati i cambi di destinazione d’uso da una categoria catastale ad altra, mentre nella specie l’intero immobile è rimasto nella categoria catastale residenziale.
Si aggiunge che il mutamento di destinazione d'uso, ove non accompagnato da opere edilizie, come avverrebbe nel caso in esame, non necessiterebbe neppure di permesso di costruire.
II.3. Non dovrebbe venire in rilievo la circostanza che l'immobile si trova in zona vincolata, attesa l'irrilevanza di tale argomentazione a presupposto del provvedimento di demolizione ed invero anche nella reiezione della domanda di condono.
II.4. Si sarebbe dovuto tenere conto che l’oggetto di condono riguardava il mutamento di destinazione di uso di un’opera già esistente per la quale erano state già rilasciate in precedenza le concessioni in sanatoria.
“L’Amministrazione avrebbe dovuto cercare di contemperare gli intessi, privati e pubblici, indicando i rimedi esperibili per conformare l’opera all’ambiente.” .
Sarebbe carente la motivazione del provvedimento, affetto da illogicità manifesta ed erronea valutazione dei fatti.
II.5. Si sostiene ancora che un determinato uso potrebbe essere vietato solo se effettivamente ed in base a circostanze concrete sia incompatibile con la tutela imposta dal vincolo.
II.6. L’odierno provvedimento costituirebbe pure una grave disparità di trattamento rispetto alle precedenti domande accolte e sulla base delle quali la odierna ricorrente aveva pure fatto affidamento, alla luce non solo dell’avvenuto accoglimento dei precedenti condoni, ma anche del tempo ormai decorso e dalla qualificazione dell’oggetto del condono come “abuso minore”.
II.7. Sarebbe stato necessario, ai fini dell'individuazione nel concreto delle opere da rimuovere, un accesso motivato e specifico sui luoghi.
II.8. Il provvedimento impugnato si appaleserebbe illegittimo ed intempestivo anche per la pendenza del ricorso dinanzi al T.a.r. avverso il diniego della domanda di condono nel quale esso trova il suo presupposto atteso che la decisione del T.a.r. sul primo ricorso sarebbe pregiudiziale rispetto a quella relativa al provvedimento di demolizione, non potendo porsi in esecuzione un provvedimento su cui non è ancora intervenuta alcuna pronuncia.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, depositando copiosa documentazione e memorie difensive.
4. Fissata l’udienza pubblica del 15 aprile 2025 per la trattazione del merito, entrambe le parti hanno depositato documenti e memorie ex art. 73 c.p.a..
4.1. Infine nella predetta udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
5. Preliminarmente occorre evidenziare che tutte le censure riferite al presupposto provvedimento di diniego di condono, dedotte anche e in precedenza nel ricorso recante la sua impugnazione (n. 10014 del 2021), sono evidentemente inammissibili.
6. Sempre in via preliminare deve precisarsi l’entità dell’abuso, consistente nel cambio di destinazione d’uso di una veranda in residenziale, eseguita mediante chiusura di un porticato, per 40 mq e 120 mc, con conseguente ampliamento della superficie residenziale fruibile. Esso va quindi qualificato come ristrutturazione edilizia e, pertanto, le norme statale e regionale in concreto applicate, come sopra richiamate, sono conferenti, in quanto riferite proprio ad interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di titolo edilizio.
7. Cessata la pendenza del procedimento di condono, determinante la sospensione di ogni attività sanzionatoria rispetto alle opere che costituiscono oggetto della relativa domanda, le opere stesse – in precedenza specificate – sono abusive e suscettibili di essere sanzionate con l’ingiunzione di demolizione, che non può che riferirsi al contestato intervento di ristrutturazione edilizia – cambio di destinazione d’uso di area scoperta adibita a veranda in residenziale mediante chiusura di porticato. Evidentemente la rimozione attiene proprio alle opere di chiusura grazie alle quali l’area è divenuta fruibile per uso residenziale. Ovviamente le pregresse opere già condonate non risultano minimamente interessate dall’ingiunzione di demolizione.
8. Quest’ultima, a fronte di un abuso come quello descritto, costituisce espressione di attività vincolata, che non consente alcuna valutazione degli interessi in gioco né richiede una puntuale motivazione ulteriore rispetto alla descrizione delle opere e al richiamo delle norme in concreto applicate.
9. Nessuna rilevanza avrebbe poi potuto avere l’avvenuta proposizione di ricorso avverso il presupposto diniego di condono e la pendenza del relativo giudizio. Infatti, a fronte di reiezione dell’istanza di sanatoria, le opere erano abusive a tutti gli effetti e, come tali, erano perseguibili; il relativo provvedimento, per quanto gravato, mai è stato sospeso per cui era pienamente efficace.
10. Alla luce delle considerazioni sinora svolte deve concludersi che il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, in favore di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO