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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG TA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 705 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23.12.2025 e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Francesco Aniello
Parte opponente
E
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_1
Rossi
Parte opposta
E
in persona del l.r.p.t., C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Nicolò Ettore Zito
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale del 23.12.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 99/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 291/2022, con cui è ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 147.068,16, quale saldo del corrispettivo dovuto all'opposta in dipendenza della merce venduta all'opponente e dei servizi alla medesima resi;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, che nessun contratto sarebbe intercorso con l'opposta, come si ricaverebbe dall'attività imprenditoriale svolta dall'opponente, incompatibile con i servizi in tesi resi dall'opposta, nonché dal luogo di erogazione dei servizi e di consegna del mobilio, trattandosi di un locale commerciale riferibile alla società denominata 1961 s.r.l.; di aver pagato all'opposta l'acconto CP_2
di € 40.000,00 sul maggiore corrispettivo “per mero spirito di solidarietà fra imprese ed
imprenditori” nei confronti di dal 1961 s.r.l., ma che quest'ultima sarebbe l'effettiva CP_2
committente dei servizi e del mobilio per cui l'opposta pretenderebbe il corrispettivo;
di avere, quindi, interesse all'estensione a dal 1961 s.r.l. del contraddittorio;
che CP_2
l'opposta, in violazione della buona fede processuale, non avrebbe dato atto del pagamento dell'acconto nel formulare la domanda monitoria.
La parte conclude come segue: “- in via preliminare;
per i motivi di cui in narrativa, rigettare
l'avversa istanza avente ad oggetto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
99/20221 e, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare l'opponente a procedere alla citazione del terzo
“ (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Roma (RM) alla Via Paolo Emilio n. 9/11, con conseguente differimento dell'udienza di
prima comparizione;
- in via principale;
per i motivi di fatto e di diritto ampiamente esposti, revocare e/o dichiarare
nullo, o comunque inefficace nei confronti della il decreto ingiuntivo n 99/2022 e, Parte_1
accertati i danni patiti dall'opponente, condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento, della somma ritenuta di giustizia;
Parte_1
pagina 2 di 7 - in via subordinata;
accertata la natura e la sussistenza del rapporto fra la e la Controparte_1
“ , condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento, in favore dell'opposta, per la somma ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo
parziale delle avverse domande, condannare la al pagamento della minor somma Parte_1
ritenuta di giustizia e comunque accertata in corso di causa, considerato anche il pagamento della
somma di € 40.000,00= a titolo di acconto”.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, di cui stigmatizza la finalità
dilatoria, eccependo che nell'anno della fornitura, il 2020, l'opponente avrebbe svolto l'attività
imprenditoriale “di commercio all'ingrosso di cucine arredo negozi, mobili e accessori senza deposito
e gestione di bar, pizzerie, pub;
- produzione, trasformazione e commercia-lizzazione di prodotti
biologici”, per la quale avrebbe commissionato all'opposta le forniture di mobilio e i servizi descritti nelle fatture;
di aver domandato soltanto il saldo del corrispettivo, al netto dell'acconto versato dalla controparte, la quale non avrebbe, peraltro, disconosciuto la documentazione a sua firma, in particolare i d.d.t. comprovanti il negozio inter partes.
La parte conclude come segue: “IN VIA PRELIMINARE:
1) Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo-sto n. 99/2022
(RG 291-2022) emesso dal Tribunale Civile di Spoleto (PG), Dott.ssa AG TA in data
16.02.2022, depositato in data 17.02.2022 e notificato il 21.02.2022;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'opposizione
svolta da parte attrice e per l'effetto rigettare le domande ivi spiega-te in quanto illegittime ed infondate
in fatto ed in diritto con confermare del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni come tutte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
1) Accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice nei confronti di della CP_1
somma di Euro 147.068,16 (120.583,21, oltre Iva di legge), dovuta in forza della fattura n.1459/A del
31.12.2021 e, per l'effetto, condannare la medesima al pa-gamento in favore di CP_1
della somma di Euro 147.068,16, oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo,
pagina 3 di 7 nonché al pagamento delle spese e compensi professionali così come liquidati nel decreto ingiuntivo
opposto.
2) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità e/o tardività delle avverse ec-cezioni e
ragioni e per l'effetto rigettare le domande attoree, così come tutte spiegate in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni come tutte esposte in narrativa e condannare
l'opponete al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e di Giustizia;
IN VIA SUBORDINATA: esposte in narrativa e condannare l'opponete al risarcimento del danno
ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e di Giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: senza voler invertire l'onere della prova, si chiede sin d'ora ammettersi
prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di meglio specificare i singoli capitoli ed
indicare i testi, nonché ulteriormente eccepire, dedurre e produrre nei prefiggendi termini di legge. Si
chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio monitorio.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio"
3. La società terza, di cui viene autorizzata la chiamata in giudizio, eccepisce la propria estraneità ai rapporti negoziali tra l'opponente e l'opposta e l'insussistenza di alcun rapporto negoziale tra sé e l'opposta.
La parte conclude come segue: “in via preliminare alla luce della mancata prova di un
qualsivoglia elemento utile in ordine ad individuare un qualunque rapporto giuridico tra le parti in
causa e la terza convenuta, si chiede il volersi pronunciare sentenza parziale in ordine all'estromissione
dal presente giudizio della dal 1961, in ragione della totale assenza di un qualsiasi Controparte_2
elemento che la possa ricondurre alla qualifica di debitore sostanziale di cui alle somme richieste in
monitorio per il tramite del decreto opposto e con condanna alle spese di lite in capo a controparte e da
distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
nel merito rigettare ogni domanda spiegata nei confronti della dal 1961, giacché Controparte_2
non provata né in fatto, né in diritto, anche e soprattutto in ragione dell'esistenza di una qualsivoglia
prova che dimostri alcun rapporto corrente la l'odierna convenuta e le parti del presente giudizio che
comunque si contesta espressamente e, per l'effetto, riconoscere come nulla sia dovuto dalla
[...]
dal 1961 alle parti di cui al presente giudizio, in ragione del titolo oggi opposto, o ancora di CP_2
pagina 4 di 7 un qualsiasi titolo, per mancanza di esistenza di alcun rapporto sotteso. Con condanna alle spese di lite in capo a controparte e da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara
antistatario.”
4. In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr.
Cass. n. 3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
4.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio sulla medesima gravante in qualità di creditore.
Sul piano documentale l'opposta produce in giudizio le fatture concernenti le forniture e i servizi resi in favore dell'opponente (cfr. doc. all. ricorso monitorio); i relativi d.d.t. (doc. all.
ricorso monitorio), buona parte dei quali contenenti la sottoscrizione della destinataria -parte opponente- non disconosciuta;
la corrispondenza inter partes, da cui emergono gli aggiornamenti concordati tra le parti alla fornitura e ai servizi inizialmente preventivati (cfr.
allegato 2 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta).
L'istruttoria orale svolta in giudizio conferma l'esistenza del contratto inter partes e l'adempimento da parte dell'opposta alle obbligazioni sulla medesima gravanti da contratto -
pagina 5 di 7 fornitura di merce ed erogazione di servizi- (cfr. testimonianze rese da , Testimone_1
, ). Testimone_2 Testimone_3
4.2. Viene, inoltre, ritenuta l'inidoneità delle difese svolte dall'opponente, pacificamente inadempiente all'obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito con l'opposta, a scalfire la fondatezza dell'avversa domanda di pagamento: come condivisibilmente rilevato dall'opposta, l'opponente ha svolto in forma imprenditoriale l'attività di “gestione di bar,
pizzerie, pub;
- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici;
- attivita' di
elicicoltura e connessa commercializzazione” nonché “dal 22/04/2020” l'attività di “commercio
all'ingrosso di cucine arredo negozi,mobili e accessori senza deposito”, in relazione a cui ha commissionato all'opposta il mobilio e i servizi descritti nella citata documentazione (cfr. doc.
n. 8, pag. 5, all. comparsa di costituzione e risposta); l'opponente ha pacificamente versato ante causam un acconto pari ad € 40.000,00 rispetto al maggiore corrispettivo spettante all'opposta, di cui quest'ultima ha tenuto conto nella determinazione del saldo domandato in sede monitoria (cfr. d.d.t., fatture, scheda contabile versati in atti dall'opposta); l'opponente ha, dunque, assunto un comportamento logicamente incompatibile con la successiva negazione -in sede giudiziale- del rapporto negoziale inter partes;
alcun elemento documentale dimostra, infine, che il pagamento dell'acconto da parte dell'opponente sia stato eseguito “per mero spirito di solidarietà fra imprese ed imprenditori” in favore della terza chiamata e che il negozio controverso sia intercorso tra l'opposta e la terza chiamata, circostanza negata puntualmente dalla parte chiamata.
5. Tirando le fila della motivazione, l'opposizione è infondata e viene respinta unitamente alla domanda dell'opponente di condanna della terza chiamata al pagamento delle somme in favore dell'opposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in favore dell'opposta e della terza chiamata nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia nonché dell'attività
svolta da ciascuna parte vittoriosa in relazione alle singole fasi del giudizio.
pagina 6 di 7 Non ricorrono, infine, i presupposti applicativi per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione e la domanda dell'opponente di condanna della terza chiamata al pagamento delle somme in favore dell'opposta;
2) condanna l'opponente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, che liquida in
-€ 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti all'opposta,
-€ 3.090,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti alla terza chiamata, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Spoleto, il 23.12.2025
Il Giudice
AG TA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG TA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 705 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 23.12.2025 e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Francesco Aniello
Parte opponente
E
in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_1
Rossi
Parte opposta
E
in persona del l.r.p.t., C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Nicolò Ettore Zito
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale del 23.12.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 7 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 99/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 291/2022, con cui è ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 147.068,16, quale saldo del corrispettivo dovuto all'opposta in dipendenza della merce venduta all'opponente e dei servizi alla medesima resi;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, che nessun contratto sarebbe intercorso con l'opposta, come si ricaverebbe dall'attività imprenditoriale svolta dall'opponente, incompatibile con i servizi in tesi resi dall'opposta, nonché dal luogo di erogazione dei servizi e di consegna del mobilio, trattandosi di un locale commerciale riferibile alla società denominata 1961 s.r.l.; di aver pagato all'opposta l'acconto CP_2
di € 40.000,00 sul maggiore corrispettivo “per mero spirito di solidarietà fra imprese ed
imprenditori” nei confronti di dal 1961 s.r.l., ma che quest'ultima sarebbe l'effettiva CP_2
committente dei servizi e del mobilio per cui l'opposta pretenderebbe il corrispettivo;
di avere, quindi, interesse all'estensione a dal 1961 s.r.l. del contraddittorio;
che CP_2
l'opposta, in violazione della buona fede processuale, non avrebbe dato atto del pagamento dell'acconto nel formulare la domanda monitoria.
La parte conclude come segue: “- in via preliminare;
per i motivi di cui in narrativa, rigettare
l'avversa istanza avente ad oggetto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
99/20221 e, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare l'opponente a procedere alla citazione del terzo
“ (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Roma (RM) alla Via Paolo Emilio n. 9/11, con conseguente differimento dell'udienza di
prima comparizione;
- in via principale;
per i motivi di fatto e di diritto ampiamente esposti, revocare e/o dichiarare
nullo, o comunque inefficace nei confronti della il decreto ingiuntivo n 99/2022 e, Parte_1
accertati i danni patiti dall'opponente, condannare la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento, della somma ritenuta di giustizia;
Parte_1
pagina 2 di 7 - in via subordinata;
accertata la natura e la sussistenza del rapporto fra la e la Controparte_1
“ , condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento, in favore dell'opposta, per la somma ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo
parziale delle avverse domande, condannare la al pagamento della minor somma Parte_1
ritenuta di giustizia e comunque accertata in corso di causa, considerato anche il pagamento della
somma di € 40.000,00= a titolo di acconto”.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, di cui stigmatizza la finalità
dilatoria, eccependo che nell'anno della fornitura, il 2020, l'opponente avrebbe svolto l'attività
imprenditoriale “di commercio all'ingrosso di cucine arredo negozi, mobili e accessori senza deposito
e gestione di bar, pizzerie, pub;
- produzione, trasformazione e commercia-lizzazione di prodotti
biologici”, per la quale avrebbe commissionato all'opposta le forniture di mobilio e i servizi descritti nelle fatture;
di aver domandato soltanto il saldo del corrispettivo, al netto dell'acconto versato dalla controparte, la quale non avrebbe, peraltro, disconosciuto la documentazione a sua firma, in particolare i d.d.t. comprovanti il negozio inter partes.
La parte conclude come segue: “IN VIA PRELIMINARE:
1) Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo-sto n. 99/2022
(RG 291-2022) emesso dal Tribunale Civile di Spoleto (PG), Dott.ssa AG TA in data
16.02.2022, depositato in data 17.02.2022 e notificato il 21.02.2022;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'opposizione
svolta da parte attrice e per l'effetto rigettare le domande ivi spiega-te in quanto illegittime ed infondate
in fatto ed in diritto con confermare del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni come tutte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
1) Accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice nei confronti di della CP_1
somma di Euro 147.068,16 (120.583,21, oltre Iva di legge), dovuta in forza della fattura n.1459/A del
31.12.2021 e, per l'effetto, condannare la medesima al pa-gamento in favore di CP_1
della somma di Euro 147.068,16, oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo,
pagina 3 di 7 nonché al pagamento delle spese e compensi professionali così come liquidati nel decreto ingiuntivo
opposto.
2) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità e/o tardività delle avverse ec-cezioni e
ragioni e per l'effetto rigettare le domande attoree, così come tutte spiegate in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni come tutte esposte in narrativa e condannare
l'opponete al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e di Giustizia;
IN VIA SUBORDINATA: esposte in narrativa e condannare l'opponete al risarcimento del danno
ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa e di Giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: senza voler invertire l'onere della prova, si chiede sin d'ora ammettersi
prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di meglio specificare i singoli capitoli ed
indicare i testi, nonché ulteriormente eccepire, dedurre e produrre nei prefiggendi termini di legge. Si
chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio monitorio.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio"
3. La società terza, di cui viene autorizzata la chiamata in giudizio, eccepisce la propria estraneità ai rapporti negoziali tra l'opponente e l'opposta e l'insussistenza di alcun rapporto negoziale tra sé e l'opposta.
La parte conclude come segue: “in via preliminare alla luce della mancata prova di un
qualsivoglia elemento utile in ordine ad individuare un qualunque rapporto giuridico tra le parti in
causa e la terza convenuta, si chiede il volersi pronunciare sentenza parziale in ordine all'estromissione
dal presente giudizio della dal 1961, in ragione della totale assenza di un qualsiasi Controparte_2
elemento che la possa ricondurre alla qualifica di debitore sostanziale di cui alle somme richieste in
monitorio per il tramite del decreto opposto e con condanna alle spese di lite in capo a controparte e da
distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
nel merito rigettare ogni domanda spiegata nei confronti della dal 1961, giacché Controparte_2
non provata né in fatto, né in diritto, anche e soprattutto in ragione dell'esistenza di una qualsivoglia
prova che dimostri alcun rapporto corrente la l'odierna convenuta e le parti del presente giudizio che
comunque si contesta espressamente e, per l'effetto, riconoscere come nulla sia dovuto dalla
[...]
dal 1961 alle parti di cui al presente giudizio, in ragione del titolo oggi opposto, o ancora di CP_2
pagina 4 di 7 un qualsiasi titolo, per mancanza di esistenza di alcun rapporto sotteso. Con condanna alle spese di lite in capo a controparte e da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara
antistatario.”
4. In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr.
Cass. n. 3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
4.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio sulla medesima gravante in qualità di creditore.
Sul piano documentale l'opposta produce in giudizio le fatture concernenti le forniture e i servizi resi in favore dell'opponente (cfr. doc. all. ricorso monitorio); i relativi d.d.t. (doc. all.
ricorso monitorio), buona parte dei quali contenenti la sottoscrizione della destinataria -parte opponente- non disconosciuta;
la corrispondenza inter partes, da cui emergono gli aggiornamenti concordati tra le parti alla fornitura e ai servizi inizialmente preventivati (cfr.
allegato 2 alla seconda memoria istruttoria dell'opposta).
L'istruttoria orale svolta in giudizio conferma l'esistenza del contratto inter partes e l'adempimento da parte dell'opposta alle obbligazioni sulla medesima gravanti da contratto -
pagina 5 di 7 fornitura di merce ed erogazione di servizi- (cfr. testimonianze rese da , Testimone_1
, ). Testimone_2 Testimone_3
4.2. Viene, inoltre, ritenuta l'inidoneità delle difese svolte dall'opponente, pacificamente inadempiente all'obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito con l'opposta, a scalfire la fondatezza dell'avversa domanda di pagamento: come condivisibilmente rilevato dall'opposta, l'opponente ha svolto in forma imprenditoriale l'attività di “gestione di bar,
pizzerie, pub;
- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici;
- attivita' di
elicicoltura e connessa commercializzazione” nonché “dal 22/04/2020” l'attività di “commercio
all'ingrosso di cucine arredo negozi,mobili e accessori senza deposito”, in relazione a cui ha commissionato all'opposta il mobilio e i servizi descritti nella citata documentazione (cfr. doc.
n. 8, pag. 5, all. comparsa di costituzione e risposta); l'opponente ha pacificamente versato ante causam un acconto pari ad € 40.000,00 rispetto al maggiore corrispettivo spettante all'opposta, di cui quest'ultima ha tenuto conto nella determinazione del saldo domandato in sede monitoria (cfr. d.d.t., fatture, scheda contabile versati in atti dall'opposta); l'opponente ha, dunque, assunto un comportamento logicamente incompatibile con la successiva negazione -in sede giudiziale- del rapporto negoziale inter partes;
alcun elemento documentale dimostra, infine, che il pagamento dell'acconto da parte dell'opponente sia stato eseguito “per mero spirito di solidarietà fra imprese ed imprenditori” in favore della terza chiamata e che il negozio controverso sia intercorso tra l'opposta e la terza chiamata, circostanza negata puntualmente dalla parte chiamata.
5. Tirando le fila della motivazione, l'opposizione è infondata e viene respinta unitamente alla domanda dell'opponente di condanna della terza chiamata al pagamento delle somme in favore dell'opposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in favore dell'opposta e della terza chiamata nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia nonché dell'attività
svolta da ciascuna parte vittoriosa in relazione alle singole fasi del giudizio.
pagina 6 di 7 Non ricorrono, infine, i presupposti applicativi per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione e la domanda dell'opponente di condanna della terza chiamata al pagamento delle somme in favore dell'opposta;
2) condanna l'opponente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, che liquida in
-€ 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti all'opposta,
-€ 3.090,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti alla terza chiamata, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Spoleto, il 23.12.2025
Il Giudice
AG TA
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