Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8265 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7839 del 2025, proposto da
Assotir - Associazione Italiana Imprese di Autotrasporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Dinelli, Gabriele Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Presidente del Comitato centrale n. 78 del 25 giugno 2025, di avviso di avvio del procedimento amministrativo di ricostituzione del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in parte qua;
- del Regolamento del Presidente del Comitato centrale n. 77 del 25 giugno 2025, recante “Modalità di controllo dei requisiti nell’ambito della procedura di ricostituzione del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi”, in parte qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa LE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Considerato che con atto depositato in data 27 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto dell’esito del giudizio e della costituzione meramente formale dell’intimata amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AN, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE AN |
IL SEGRETARIO