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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Adami Debora e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Paoli n.17, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 23.06.2007 in Trento preso atto che all'udienza del 07.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 16.03.2017 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 08.02.2017 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che il termine di procedibilità di legge è spirato;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 8 Parte II Serie C Parte_2 Parte_1
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trento per l'anno 2007 alle seguenti condizioni:
1.Le figlie minori e di 16 e 13 anni vengono affidate in regime Per_1 Per_2
di affidamento condiviso ad entrambi i genitori mantenendo residenza e collocamento presso la madre nell'abitazione di quest'ultima, detenuta in forza di contratto di locazione, sita sempre in Mori nella stessa via G.
Battisti del marito, al civico n. 22.
2.I genitori si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche delle figlie minori, del rendimento scolastico e di quant'altro le riguardi, discutendo tra di loro ogni aspetto rilevante della vita, la salute e la crescita delle figlie.
3. A norma dell'articolo 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della pag. 2 di 5 residenza abituale delle figlie, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie stesse. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4.Nulla viene disposto con riferimento all'assegnazione della casa, non più familiare, di Mori Via G. Battisti19/A di proprietà esclusiva del signor che rimane quindi anche nella sua esclusiva disponibilità stante Pt_1
quanto già concordato in sede di separazione.
5.Per garantire continuità e costanza di rapporti delle figlie con ciascun genitore, e tenuto conto dell'attuale regolamentazione del regime di visita gradito alle figlie, i genitori concordano che le ragazze staranno con ciascun genitore a settimane alternate, l'intera settimana, a partire dal lunedì per il pranzo sino al lunedì successivo al mattino, quando rientreranno a scuola o se non ci fosse scuola a casa dell'altro genitore. Si prevede la possibilità, per quanto riguarda la figlia più grande , che ha Per_1
espresso la preferenza infrasettimanalmente a pernottare a casa della madre, per sua comodità, che ella, pur trascorrendo la settimana dal padre, possa rientrare a casa della madre tutte le sere, dal lunedì al giovedì, dopo la cena per il pernottamento;
salvo poi pernottare dal padre durante il fine settimana di sua competenza.
6.Si prevede la medesima alternanza per il periodo estivo, avendo cura i genitori di indicare entro il termine del 31 maggio eventuali periodi di ferie estive, qualora intendessero trascorrere con le figlie un periodo di vacanza prolungata di due settimane consecutive, in modo da concordare per tempo eventuali cambi sui fine settimana.
pag. 3 di 5 Lo stesso protocollo di alternanza settimanale verrà mantenuto anche per le vacanze di Pasqua e Natale, avendo solo cura i genitori di alternare tra loro, ad anni alterni, la giornata di Natale e Santo Stefano;
la giornata di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo.
Entrambi i genitori riconoscono che una tale regolamentazione è rispondente agli interessi di entrambe le figlie.
7.Il signor verserà a titolo di concorso nel mantenimento delle Pt_1
figlie entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlia); da versarsi sul conto corrente della madre e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2026.
Quanto alle spese straordinarie le stesse sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo quanto previsto nel protocollo CNF, sia quanto alla individuazione di quelle che necessitano o meno di accordo, sia quanto alle modalità di richiesta e rimborso. Si precisa inoltre che le spese che secondo le predette linee guida debbono essere concordate, dovranno esserlo effettivamente fra le parti solo laddove superiori ad euro 150,00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Espressamente si stabilisce che nelle spese straordinarie per le figlie, vengano ricomprese anche le spese per i farmaci acquistati su ricetta medico/pediatrica; le gite scolastiche anche giornaliere, la cancelleria scolastica di inizio anno, compreso quanto necessario per eventuali corsi e laboratori;
eventuali corsi di recupero se necessari;
il trasporto pubblico.
8.Deduzioni e detrazioni fiscali verranno ripartite come per legge.
9.Si prevede altresì che l'AUU Inps sia ripartito tra i genitori al 50%; mentre sia riconosciuto integralmente alla madre ogni altro pag. 4 di 5 contributo/assegno e provvidenza spettanti al nucleo, ovvero per il collocamento delle figlie, ad esempio l'assegno unico provinciale.
10.I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per le figlie.
11.Le parti dichiarano di essere autosufficienti, senza pretese di mantenimento reciproco, e dichiarano di aver già diviso ogni bene comune, definito ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e di non avere quindi null'altro da reciprocamente pretendere.
12.Le spese legali della presente procedura saranno ripartite tra le parti al
50%
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Adami Debora e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Paoli n.17, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 23.06.2007 in Trento preso atto che all'udienza del 07.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 16.03.2017 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 08.02.2017 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che il termine di procedibilità di legge è spirato;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 8 Parte II Serie C Parte_2 Parte_1
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trento per l'anno 2007 alle seguenti condizioni:
1.Le figlie minori e di 16 e 13 anni vengono affidate in regime Per_1 Per_2
di affidamento condiviso ad entrambi i genitori mantenendo residenza e collocamento presso la madre nell'abitazione di quest'ultima, detenuta in forza di contratto di locazione, sita sempre in Mori nella stessa via G.
Battisti del marito, al civico n. 22.
2.I genitori si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche delle figlie minori, del rendimento scolastico e di quant'altro le riguardi, discutendo tra di loro ogni aspetto rilevante della vita, la salute e la crescita delle figlie.
3. A norma dell'articolo 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della pag. 2 di 5 residenza abituale delle figlie, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie stesse. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4.Nulla viene disposto con riferimento all'assegnazione della casa, non più familiare, di Mori Via G. Battisti19/A di proprietà esclusiva del signor che rimane quindi anche nella sua esclusiva disponibilità stante Pt_1
quanto già concordato in sede di separazione.
5.Per garantire continuità e costanza di rapporti delle figlie con ciascun genitore, e tenuto conto dell'attuale regolamentazione del regime di visita gradito alle figlie, i genitori concordano che le ragazze staranno con ciascun genitore a settimane alternate, l'intera settimana, a partire dal lunedì per il pranzo sino al lunedì successivo al mattino, quando rientreranno a scuola o se non ci fosse scuola a casa dell'altro genitore. Si prevede la possibilità, per quanto riguarda la figlia più grande , che ha Per_1
espresso la preferenza infrasettimanalmente a pernottare a casa della madre, per sua comodità, che ella, pur trascorrendo la settimana dal padre, possa rientrare a casa della madre tutte le sere, dal lunedì al giovedì, dopo la cena per il pernottamento;
salvo poi pernottare dal padre durante il fine settimana di sua competenza.
6.Si prevede la medesima alternanza per il periodo estivo, avendo cura i genitori di indicare entro il termine del 31 maggio eventuali periodi di ferie estive, qualora intendessero trascorrere con le figlie un periodo di vacanza prolungata di due settimane consecutive, in modo da concordare per tempo eventuali cambi sui fine settimana.
pag. 3 di 5 Lo stesso protocollo di alternanza settimanale verrà mantenuto anche per le vacanze di Pasqua e Natale, avendo solo cura i genitori di alternare tra loro, ad anni alterni, la giornata di Natale e Santo Stefano;
la giornata di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo.
Entrambi i genitori riconoscono che una tale regolamentazione è rispondente agli interessi di entrambe le figlie.
7.Il signor verserà a titolo di concorso nel mantenimento delle Pt_1
figlie entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlia); da versarsi sul conto corrente della madre e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da gennaio 2026.
Quanto alle spese straordinarie le stesse sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo quanto previsto nel protocollo CNF, sia quanto alla individuazione di quelle che necessitano o meno di accordo, sia quanto alle modalità di richiesta e rimborso. Si precisa inoltre che le spese che secondo le predette linee guida debbono essere concordate, dovranno esserlo effettivamente fra le parti solo laddove superiori ad euro 150,00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Espressamente si stabilisce che nelle spese straordinarie per le figlie, vengano ricomprese anche le spese per i farmaci acquistati su ricetta medico/pediatrica; le gite scolastiche anche giornaliere, la cancelleria scolastica di inizio anno, compreso quanto necessario per eventuali corsi e laboratori;
eventuali corsi di recupero se necessari;
il trasporto pubblico.
8.Deduzioni e detrazioni fiscali verranno ripartite come per legge.
9.Si prevede altresì che l'AUU Inps sia ripartito tra i genitori al 50%; mentre sia riconosciuto integralmente alla madre ogni altro pag. 4 di 5 contributo/assegno e provvidenza spettanti al nucleo, ovvero per il collocamento delle figlie, ad esempio l'assegno unico provinciale.
10.I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé stessi che per le figlie.
11.Le parti dichiarano di essere autosufficienti, senza pretese di mantenimento reciproco, e dichiarano di aver già diviso ogni bene comune, definito ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e di non avere quindi null'altro da reciprocamente pretendere.
12.Le spese legali della presente procedura saranno ripartite tra le parti al
50%
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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