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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2024, n. 41226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41226 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN SS nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET MO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 14/5/2024, confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 18/4/2024 nei confronti di SS EN, avente ad oggetto il profitto del reato associativo pari ad euro 105.352/00 in funzione della confisca, nonché i crediti di imposta inesistenti per euro 2.774.100/00. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto della circostanza per cui la ricorrente non risulta coinvolta in nessuna delle conversazioni intercettate e che 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41226 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/10/2024 tra i moltissimi soggetti escussi solo una minima parte ha chiamato in causa l'indagata; che non si è confrontato con le copiose allegazioni difensive da cui emergerebbe che le operazioni di sanificazione, che la pubblica accusa vuole inesistenti, in realtà sarebbero state effettuate con il consenso di tutte le parti intervenute prima dalla Futura Energia e, successivamente, a seguito del fallimento di quest'ultima, dalla Società di Ingegneria Applicata, facente capo a IT MI EN, padre della odierna ricorrente, per conto della D.G.R. di MI Buonocore. Evidenzia, altresì, la difesa che le cessioni dei crediti di imposta al EN sarebbero avvenute per il fatto che le prestazioni di sanificazione effettuate non sarebbero mai state retribuite dalla D.G.R., nonostante le ditte ed i professionisti asseveratori avessero prestato la loro opera;
che tale circostanza sarebbe confermata dalla proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo da parte di uno dei tecnici nei confronti della D.G.R. per ottenere il pagamento delle prestazioni effettuate;
che, dunque, i proprietari delle attività commerciali escussi avrebbero dichiarato falsamente che le operazioni di sanificazione non sarebbero mai avvenute, come invece risulterebbe dalla conclusione di contratti con cui la Società di Ingegneria Applicata avrebbe acquistato materiale per la sanificazione e dalla stipula di accordi con operai, oltre che dalla predisposizione dei piani pandemici;
che, inoltre, l'accesso al cassetto fiscale non può avvenire senza il consenso del diretto interessato;
che, in definitiva, le dichiarazioni poste a fondamento del fumus dal Tribunale del riesame non sono attendibili;
che in ogni caso mancherebbe l'elemento soggettivo, non emergendo dagli atti in capo all'indagata il dolo di partecipazione all'associazione per delinquere. Quanto ai crediti di imposta, osserva la difesa che si tratta di crediti relativi ad altro tipo di attività, che certamente non può essere riconducibile alla odierna ricorrente, né alle agevolazioni previste per la sanificazione degli ambienti di lavoro, riguardando piuttosto gli ecobonus, i bonus facciate ed i bonus 110%. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Osserva che il provvedimento impugnato si limita ad ipotizzare eventi futuri ed incerti circa la possibile dispersione del patrimonio della ricorrente, senza esaminare la situazione fattuale, cioè senza spiegare le ragioni che in concreto rendevano necessaria l'anticipazione della misura ablativa;
che omette di considerare che il credito di imposta recante codice univoco 6918 poteva essere utilizzato sino al 30/6/2021, di talchè oggi detto credito non esiste più; che, comunque, non si confronta con le argomentazioni difensive, secondo cui: il denaro sequestrato sui conti correnti ha provenienza lecita;
una parte, ammontante a circa diecimila euro proviene da un giroconto del marito dell'indagata e deriva dalla sua attività lavorativa;
gli 2 emolumenti percepiti dalla EN, pari a circa duemila ‘ euro mensili, sono il frutto della sua attività lavorativa, svolta presso la Società di Ingegneria Applicata. Rileva, infine, la difesa che i beni sottoposti a sequestro non hanno un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si osserva, innanzitutto, che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi;
si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, LE e Sez. U, n. 5 del 26/2/1991, Bruno;
seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 9/2/2024, Conti, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.2. Tanto premesso, il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che si confronta solo in apparenza con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, che ha dato conto degli elementi sui quali ha fondato il fumus dei reati contestati. Il Tribunale del riesame, invero, ha valorizzato le dichiarazioni di una serie di imprenditori che hanno in modo sovrapponibile riferito che, venuti in contatto con l'odierna ricorrente per la sanificazione e 3 l'adeguamento dei locali al piano pandemico, le avevano affidato Su sua richiesta i propri dati personali per l'accesso al sistema informatico della Agenzia delle Entrate ovvero che avevano eseguito detto accesso seguendo le sue indicazioni, in tutti i casi al fine di operare la cessione del credito in relazione agli interventi di sanificazione concordati, poi mai avvenuti. Dunque, l'accesso al cassetto fiscale è avvenuto con il consenso degli imprenditori cedenti, che sono stati vittime del raggiro posto in essere dalla ricorrente e dai coindagati con modalità seriali e collaudate. Ebbene, queste stringenti argomentazioni sono totalmente ignorate dal motivo di ricorso in esame, che si è limitato a reiterare pedissequamente le doglianze avanzate in sede di riesame, relative alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, risolte con motivazione rispettosa dei canoni della logica dal Tribunale di Catanzaro. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente, motiva in punto di esigenze cautelari, anche rinviando alla motivazione del provvedimento genetico, ritenendo concreto ed attuale il pericolo di dispersione dei beni sottoposti a sequestro, tenuto conto della loro natura (trattasi di denaro e crediti), per cui l'onere motivazionale può dirsi soddisfatto. Quanto alla dedotta circostanza per cui sul conto corrente in sequestro sarebbe confluito un bonifico del marito della ricorrente e la retribuzione per il lavoro svolto in favore della Società di Ingegneria Applicata, la natura fungibile del denaro ne determina la confusione. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037 - 01). 4 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2024.
ricorso trattato ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 14/5/2024, confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 18/4/2024 nei confronti di SS EN, avente ad oggetto il profitto del reato associativo pari ad euro 105.352/00 in funzione della confisca, nonché i crediti di imposta inesistenti per euro 2.774.100/00. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto della circostanza per cui la ricorrente non risulta coinvolta in nessuna delle conversazioni intercettate e che 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41226 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/10/2024 tra i moltissimi soggetti escussi solo una minima parte ha chiamato in causa l'indagata; che non si è confrontato con le copiose allegazioni difensive da cui emergerebbe che le operazioni di sanificazione, che la pubblica accusa vuole inesistenti, in realtà sarebbero state effettuate con il consenso di tutte le parti intervenute prima dalla Futura Energia e, successivamente, a seguito del fallimento di quest'ultima, dalla Società di Ingegneria Applicata, facente capo a IT MI EN, padre della odierna ricorrente, per conto della D.G.R. di MI Buonocore. Evidenzia, altresì, la difesa che le cessioni dei crediti di imposta al EN sarebbero avvenute per il fatto che le prestazioni di sanificazione effettuate non sarebbero mai state retribuite dalla D.G.R., nonostante le ditte ed i professionisti asseveratori avessero prestato la loro opera;
che tale circostanza sarebbe confermata dalla proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo da parte di uno dei tecnici nei confronti della D.G.R. per ottenere il pagamento delle prestazioni effettuate;
che, dunque, i proprietari delle attività commerciali escussi avrebbero dichiarato falsamente che le operazioni di sanificazione non sarebbero mai avvenute, come invece risulterebbe dalla conclusione di contratti con cui la Società di Ingegneria Applicata avrebbe acquistato materiale per la sanificazione e dalla stipula di accordi con operai, oltre che dalla predisposizione dei piani pandemici;
che, inoltre, l'accesso al cassetto fiscale non può avvenire senza il consenso del diretto interessato;
che, in definitiva, le dichiarazioni poste a fondamento del fumus dal Tribunale del riesame non sono attendibili;
che in ogni caso mancherebbe l'elemento soggettivo, non emergendo dagli atti in capo all'indagata il dolo di partecipazione all'associazione per delinquere. Quanto ai crediti di imposta, osserva la difesa che si tratta di crediti relativi ad altro tipo di attività, che certamente non può essere riconducibile alla odierna ricorrente, né alle agevolazioni previste per la sanificazione degli ambienti di lavoro, riguardando piuttosto gli ecobonus, i bonus facciate ed i bonus 110%. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Osserva che il provvedimento impugnato si limita ad ipotizzare eventi futuri ed incerti circa la possibile dispersione del patrimonio della ricorrente, senza esaminare la situazione fattuale, cioè senza spiegare le ragioni che in concreto rendevano necessaria l'anticipazione della misura ablativa;
che omette di considerare che il credito di imposta recante codice univoco 6918 poteva essere utilizzato sino al 30/6/2021, di talchè oggi detto credito non esiste più; che, comunque, non si confronta con le argomentazioni difensive, secondo cui: il denaro sequestrato sui conti correnti ha provenienza lecita;
una parte, ammontante a circa diecimila euro proviene da un giroconto del marito dell'indagata e deriva dalla sua attività lavorativa;
gli 2 emolumenti percepiti dalla EN, pari a circa duemila ‘ euro mensili, sono il frutto della sua attività lavorativa, svolta presso la Società di Ingegneria Applicata. Rileva, infine, la difesa che i beni sottoposti a sequestro non hanno un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si osserva, innanzitutto, che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi;
si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, LE e Sez. U, n. 5 del 26/2/1991, Bruno;
seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 9/2/2024, Conti, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.2. Tanto premesso, il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, atteso che si confronta solo in apparenza con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, che ha dato conto degli elementi sui quali ha fondato il fumus dei reati contestati. Il Tribunale del riesame, invero, ha valorizzato le dichiarazioni di una serie di imprenditori che hanno in modo sovrapponibile riferito che, venuti in contatto con l'odierna ricorrente per la sanificazione e 3 l'adeguamento dei locali al piano pandemico, le avevano affidato Su sua richiesta i propri dati personali per l'accesso al sistema informatico della Agenzia delle Entrate ovvero che avevano eseguito detto accesso seguendo le sue indicazioni, in tutti i casi al fine di operare la cessione del credito in relazione agli interventi di sanificazione concordati, poi mai avvenuti. Dunque, l'accesso al cassetto fiscale è avvenuto con il consenso degli imprenditori cedenti, che sono stati vittime del raggiro posto in essere dalla ricorrente e dai coindagati con modalità seriali e collaudate. Ebbene, queste stringenti argomentazioni sono totalmente ignorate dal motivo di ricorso in esame, che si è limitato a reiterare pedissequamente le doglianze avanzate in sede di riesame, relative alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, risolte con motivazione rispettosa dei canoni della logica dal Tribunale di Catanzaro. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente, motiva in punto di esigenze cautelari, anche rinviando alla motivazione del provvedimento genetico, ritenendo concreto ed attuale il pericolo di dispersione dei beni sottoposti a sequestro, tenuto conto della loro natura (trattasi di denaro e crediti), per cui l'onere motivazionale può dirsi soddisfatto. Quanto alla dedotta circostanza per cui sul conto corrente in sequestro sarebbe confluito un bonifico del marito della ricorrente e la retribuzione per il lavoro svolto in favore della Società di Ingegneria Applicata, la natura fungibile del denaro ne determina la confusione. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037 - 01). 4 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2024.