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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato all'esito della camera di consiglio, udienza del 01.07.2025, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7191/2024 RG;
T R A
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Benino Parte_1
Migliaccio;
ricorrente
C O N T R O C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Giannalavigna;
resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_2
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze della società resistente svolgendo l'attività di vendita di autovetture nuove ed usate e chiedeva: “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Santa Maria a Cubito n. 31 dal 12/04/2023 al 28/02/2024 e/o della diversa data di giustizia b) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto le mansioni indicate in ricorso e/o quelle diverse di giustizia inquadrabili nel 4 livello retributivo e/o di quelle diverse di giustizia dal 12/04/2023 al 28/02/2024 c) Accertare e dichiarare che per i titoli di cui in premessa al ricorrente compete la complessiva somma di euro 26.554,13 e/o della maggiore o minore somma di giustizia oltre interessi anche ai sensi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo e per l'effetto d) Chiede inoltre accertarsi l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e) Condannare
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in CP_1
Giugliano in Campania (NA) alla Via Santa Maria a Cubito n. 31 P.Iva e CF P.IVA_1 al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di euro 26.554,13 e/o della maggiore o minore somma di giustizia oltre interessi anche ai sensi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo nonchè alla condanna della regolarizzazione della posizione contributiva.”
1 Si costituiva il resistente allegando il sig. , a partire dal 12.05.2023, e non Parte_1 quindi dal 12.04.2023, senza che avesse prima mai prestato alcun tipo di attività lavorativa per la resistente, iniziava presso di essa un tirocinio formativo di tre mesi, promosso dall'agenzia per il lavoro Gesfor s.r.l.; che dunque, secondo i termini previsti dalla convenzione intervenuta il 11.05.2023 tra il soggetto promotore, la nella Controparte_1 qualità di soggetto ospitante e il ricorrente quale tirocinante, che all'uopo la sottoscriveva;
aggiungeva che il percorso formativo concordato si articolava nell'arco di 39 ore settimanali. Esponeva che in tale breve periodo, il ricorrente, privo di qualunque conoscenza ed esperienza nel settore di attività dalla società che lo ospitava, vale a dire la rivendita di veicoli usati, ha svolto attività di segreteria di call center, di preparazione della modulistica in uso all'azienda, di cura delle inserzioni sulla pagina web e sui profili social aziendali;
che poi, in prossimità della scadenza del periodo formativo fissato per la data 11.08.2023, ne veniva poi richiesta in data 09.08.2023 una proroga di ulteriori tre mesi, avendone il tirocinante fatta espressa manifestazione di volontà con sottoscrizione della relativa istanza (cfr. doc. in atti). Esponeva che, nell'arco di tale periodo di formazione, al ricorrente è stata corrisposta regolarmente la retribuzione (rectius: indennità di partecipazione) di €1.000,00 mensili, come stabilito tra le parti nella sottoscrizione della convenzione posta a base del progetto formativo, trattamento economico da considerarsi comunque assolutamente proporzionale alla quantità ed alla qualità dell'attività effettivamente prestata. Aggiungeva che, terminato il progetto di formazione, con contratto sottoscritto il 11.01.2024, il ricorrente, che nel frattempo ne aveva a più riprese fatto richiesta, rappresentando la necessità di lavorare, veniva assunto a tempo parziale ed a tempo determinato con la mansione di impiegato di archivio, con inquadramento nel Livello C3 del CCNL Autorimesse Noleggio Automezzi, la cui declaratoria è del tutto corrispondente all'esperienza maturata dal lavoratore fatta durante il tirocinio , con scadenza al 28.02.2024. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. Si costituiva l' chiedendo “che, l'ill.mo Tribunale adito, in caso di accoglimento delle CP_2 domande di parte ricorrente, voglia condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali CP_2 ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo che verrà accertato e riconosciuto, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.”
All'odierna udienza il ricorrente ed il datore di lavoro hanno conciliato la controversia insorta tra le stesse parti, avendo il ricorrente rinunciato all'azione (cfr. verbale di conciliazione in atti).
Residua, pertanto, la controversia tra l' e la società resistente avente ad oggetto la CP_2 condanna al pagamento dei contributi, avendo l' chiesto “che, l'ill.mo Tribunale adito, CP_2 in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, voglia condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo CP_2
2 che verrà accertato e riconosciuto, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.” E' assorbente al fine di decidere la suddetta controversia la rinuncia all'azione formalizzata dal ricorrente nel verbale di conciliazione. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2268 del 13/03/1999) ha affermato che la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato “Quanto al secondo mezzo si premette che nel caso in esame non vi è stata rinuncia agli atti ma rinuncia all'azione, per la cui operatività, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, non è richiesta l'accettazione del convenuto che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda. È necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti che comporta una definizione in rito mentre l'accettazione della rinuncia alla domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equivalente alla reiezione. Questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato tali principi. Cosi nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 si osserva che "la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Ancora nella Sentenza n. 5506 in data 8 maggio 1992 si statuisce nel senso che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. Da quanto precede deriva, quindi che - in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l'azione ex art.263 c.c. - la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè- la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l'azione, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio". Nello stesso senso Cass.23 aprile 1966 n. 1047). La rinuncia alla domanda non importa però l'estinzione del processo. Cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza (Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza N. 622 del 22 gennaio 1997) . Invero la cosiddetta "cessazione della materia del contendere", disciplinata per il giudizio
3 amministrativo agli artt. 23-27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di l'annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra una modo autonomo di definizione del processo civile. Trattasi di mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragione di essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, atto a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, atteso che sulla sentenza che dichiari cessata la materia del contendere può essere fondata un'exceptio rei iudicatae, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata”.
Pertanto stante la rinuncia all'azione formalizzata dal ricorrente nel verbale di conciliazione deve dichiararsi la cessata materia del contendere per quanto attiene alla controversia tra l' e la società resistente avente ad oggetto la condanna al pagamento dei contributi. CP_2
Le spese di lite tra l' e la società resistente possono essere compensate, in quanto la CP_2 domanda di condanna proposta dall' trova il suo presupposto nella controversia CP_2 insorta tra le parti tra cui è intercorso il rapporto lavorativo ed avendo le stesse parti conciliato la controversia in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla controversia tra l' e CP_2 la società vente ad oggetto la condanna al pagamento dei contributi;
Controparte_1
- compensa le spese di lite tra l' e la società CP_2 Controparte_1
Così deciso il 01.07.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
4
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7191/2024 RG;
T R A
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Benino Parte_1
Migliaccio;
ricorrente
C O N T R O C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Giannalavigna;
resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_2
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze della società resistente svolgendo l'attività di vendita di autovetture nuove ed usate e chiedeva: “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via Santa Maria a Cubito n. 31 dal 12/04/2023 al 28/02/2024 e/o della diversa data di giustizia b) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto le mansioni indicate in ricorso e/o quelle diverse di giustizia inquadrabili nel 4 livello retributivo e/o di quelle diverse di giustizia dal 12/04/2023 al 28/02/2024 c) Accertare e dichiarare che per i titoli di cui in premessa al ricorrente compete la complessiva somma di euro 26.554,13 e/o della maggiore o minore somma di giustizia oltre interessi anche ai sensi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo e per l'effetto d) Chiede inoltre accertarsi l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e) Condannare
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in CP_1
Giugliano in Campania (NA) alla Via Santa Maria a Cubito n. 31 P.Iva e CF P.IVA_1 al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di euro 26.554,13 e/o della maggiore o minore somma di giustizia oltre interessi anche ai sensi dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo nonchè alla condanna della regolarizzazione della posizione contributiva.”
1 Si costituiva il resistente allegando il sig. , a partire dal 12.05.2023, e non Parte_1 quindi dal 12.04.2023, senza che avesse prima mai prestato alcun tipo di attività lavorativa per la resistente, iniziava presso di essa un tirocinio formativo di tre mesi, promosso dall'agenzia per il lavoro Gesfor s.r.l.; che dunque, secondo i termini previsti dalla convenzione intervenuta il 11.05.2023 tra il soggetto promotore, la nella Controparte_1 qualità di soggetto ospitante e il ricorrente quale tirocinante, che all'uopo la sottoscriveva;
aggiungeva che il percorso formativo concordato si articolava nell'arco di 39 ore settimanali. Esponeva che in tale breve periodo, il ricorrente, privo di qualunque conoscenza ed esperienza nel settore di attività dalla società che lo ospitava, vale a dire la rivendita di veicoli usati, ha svolto attività di segreteria di call center, di preparazione della modulistica in uso all'azienda, di cura delle inserzioni sulla pagina web e sui profili social aziendali;
che poi, in prossimità della scadenza del periodo formativo fissato per la data 11.08.2023, ne veniva poi richiesta in data 09.08.2023 una proroga di ulteriori tre mesi, avendone il tirocinante fatta espressa manifestazione di volontà con sottoscrizione della relativa istanza (cfr. doc. in atti). Esponeva che, nell'arco di tale periodo di formazione, al ricorrente è stata corrisposta regolarmente la retribuzione (rectius: indennità di partecipazione) di €1.000,00 mensili, come stabilito tra le parti nella sottoscrizione della convenzione posta a base del progetto formativo, trattamento economico da considerarsi comunque assolutamente proporzionale alla quantità ed alla qualità dell'attività effettivamente prestata. Aggiungeva che, terminato il progetto di formazione, con contratto sottoscritto il 11.01.2024, il ricorrente, che nel frattempo ne aveva a più riprese fatto richiesta, rappresentando la necessità di lavorare, veniva assunto a tempo parziale ed a tempo determinato con la mansione di impiegato di archivio, con inquadramento nel Livello C3 del CCNL Autorimesse Noleggio Automezzi, la cui declaratoria è del tutto corrispondente all'esperienza maturata dal lavoratore fatta durante il tirocinio , con scadenza al 28.02.2024. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. Si costituiva l' chiedendo “che, l'ill.mo Tribunale adito, in caso di accoglimento delle CP_2 domande di parte ricorrente, voglia condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali CP_2 ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo che verrà accertato e riconosciuto, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.”
All'odierna udienza il ricorrente ed il datore di lavoro hanno conciliato la controversia insorta tra le stesse parti, avendo il ricorrente rinunciato all'azione (cfr. verbale di conciliazione in atti).
Residua, pertanto, la controversia tra l' e la società resistente avente ad oggetto la CP_2 condanna al pagamento dei contributi, avendo l' chiesto “che, l'ill.mo Tribunale adito, CP_2 in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, voglia condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti e non prescritti, per il periodo CP_2
2 che verrà accertato e riconosciuto, oltre interessi legali, ed eventuali sanzioni, come per legge.” E' assorbente al fine di decidere la suddetta controversia la rinuncia all'azione formalizzata dal ricorrente nel verbale di conciliazione. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2268 del 13/03/1999) ha affermato che la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. La Corte nella suddetta pronuncia ha affermato “Quanto al secondo mezzo si premette che nel caso in esame non vi è stata rinuncia agli atti ma rinuncia all'azione, per la cui operatività, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, non è richiesta l'accettazione del convenuto che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda. È necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti che comporta una definizione in rito mentre l'accettazione della rinuncia alla domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equivalente alla reiezione. Questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato tali principi. Cosi nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 si osserva che "la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Ancora nella Sentenza n. 5506 in data 8 maggio 1992 si statuisce nel senso che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. Da quanto precede deriva, quindi che - in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l'azione ex art.263 c.c. - la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè- la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l'azione, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio". Nello stesso senso Cass.23 aprile 1966 n. 1047). La rinuncia alla domanda non importa però l'estinzione del processo. Cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza (Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza N. 622 del 22 gennaio 1997) . Invero la cosiddetta "cessazione della materia del contendere", disciplinata per il giudizio
3 amministrativo agli artt. 23-27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di l'annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra una modo autonomo di definizione del processo civile. Trattasi di mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragione di essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, atto a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, atteso che sulla sentenza che dichiari cessata la materia del contendere può essere fondata un'exceptio rei iudicatae, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata”.
Pertanto stante la rinuncia all'azione formalizzata dal ricorrente nel verbale di conciliazione deve dichiararsi la cessata materia del contendere per quanto attiene alla controversia tra l' e la società resistente avente ad oggetto la condanna al pagamento dei contributi. CP_2
Le spese di lite tra l' e la società resistente possono essere compensate, in quanto la CP_2 domanda di condanna proposta dall' trova il suo presupposto nella controversia CP_2 insorta tra le parti tra cui è intercorso il rapporto lavorativo ed avendo le stesse parti conciliato la controversia in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla controversia tra l' e CP_2 la società vente ad oggetto la condanna al pagamento dei contributi;
Controparte_1
- compensa le spese di lite tra l' e la società CP_2 Controparte_1
Così deciso il 01.07.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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