TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11973/2024 + R.G. 12025/2024 + 12026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa IA CO ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11973/2024 R.G. LAVORO a cui risultano riunite le cause con n.
R.G. 12025/2024 e n. R.G. 12026/2024
TRA
n. a TA IA CA VE (CE) il 13/12/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAURIELLO MICHELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, UC OL, OL FU e AV NO
RESISTENTE
Nonché
(già , Controparte_2 Controparte_3
C.F. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Cizza
RESISTENTE
CP_4
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con distinti ricorsi – poi successivamente riuniti - il ricorrente in epigrafe ha contestato il diritto della a procedere esecutivamente nei propri Controparte_2 confronti in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820180003247236000,
1 32820180007607219000, 32820190003235689000, 32820190007319306000, CP_ 32820190008374044000 e 32820210002755691000, presuntivamente notificati dall' , oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876202400002467000 notificata in data 26/09/2024.
Ha dedotto l'istante di non avere mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito eccependo la prescrizione della pretesa contributiva anche successivamente alla notifica dei predetti atti. CP_ L' e l si sono costituite e hanno chiesto il rigetto del Controparte_2 ricorso.
La è rimasta contumace. CP_4
Rinviati i procedimenti e disposta la riunione degli stessi all'udienza cartolare del
20.11.2025, la causa è stata decisa sulle note delle parti, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Va, preliminarmente, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , CP_4
CP_ cessionaria dei crediti maturati fino al 1.01.2006, tra i quali non rientrano quelli oggetto di causa.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il dato in contestazione, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla pretesa notifica degli atti prodromici a quello oggi impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) di cui l'istante allega di non aver avuto conoscenza legale in assenza di rituale e regolare notificazione dei titoli.
Va preliminarmente chiarito che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Ciò posto, tutti gli avvisi di addebito opposti risultano ritualmente notificati al ricorrente, mediante notifica a mezzo PEC all'indirizzo pec del destinatario
“ . (circostanza pacifica in quanto non contestata). Email_1
In particolare, l'avviso di addebito nn. 32820180003247236000 risulta notificato – tramite notifica a mezzo PEC - in data 11.7.2018; l'avviso n. 32820180007607219000 in data
12.01.2019; l'avviso di addebito n. 32820190003235689000 in data 22.7.2019; il
32820190007319306000 in data 21.12.2019; il 32820190008374044000 in data
2 31.12.2019 e l'avviso n. 32820210002755691000 il 27.11.2021 (v. documentazione in CP_ fascicolo ).
Gli atti notificati, inoltre, sono stati regolarmente consegnati al destinatario, come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata dall' . CP_1
Nel caso di specie, in cui il messaggio pec risulta regolarmente consegnato all'indirizzo pec “ il ricorrente non ha dedotto di non essere venuto a Email_1 conoscenza degli atti regolarmente recapitati al suo indirizzo pec, né ha allegato uno specifico pregiudizio in relazione al formato file prescelto dall' . CP_1
La eventuale nullità della notifica degli avvisi di addebito deve, quindi, ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, poiché il ricorrente ha avuto piena conoscenza degli atti notificati dall' a mezzo pec e del loro contenuto. CP_1
In ogni caso, deve rilevarsi la ritualità della notifica degli avvisi di addebito tramite notifica a mezzo pec.
Circa le modalità di funzionamento della notifica a mezzo pec, la norma fa espresso rimando al DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata). Perciò, la cartella, formata secondo i requisiti stabiliti dai decreti ministeriali, sarà digitalizzata ed allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata ed inviata all'indirizzo del contribuente nei cui confronti è stata emessa la cartella.
Il Gestore di posta elettronica restituisce poi al mittente la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna. In caso di contestazione da parte del contribuente, la prova della consegna, anche in ordine alla relativa data, è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Va evidenziato che la notifica, stando al DPR n. 68/2005, si considera perfezionata nel momento in cui il messaggio di posta elettronica viene reso disponibile dal Gestore nella casella di posta del destinatario;
ciò a prescindere dall'effettiva lettura da parte di quest'ultimo. Il comma 1 bis in esame, inoltre, stabilisce che la notifica a mezzo pec può essere effettuata solo ad un indirizzo risultante dai pubblici elenchi.
Dei risvolti importanti ha, infine, l'esplicita esclusione dell'applicabilità dell'art. 149-bis del c.p.c. (la norma, cioè, in materia di notifiche a mezzo pec effettuate dagli ufficiali giudiziari). CP_ Nel caso di specie, pertanto, ben poteva l' avvalersi dell'indirizzo pec del ricorrente per notificare gli atti al ricorrente
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario
3 stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere considerata valida la notificazione dei predetti avvisi di addebito.
Si deve concludere, allora, per l'incontrovertibilità dei predetti avvisi di addebito, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Invero, i predetti avvisi di addebito, ritualmente notificati al ricorrente, non sono stati opposti nei termini stabiliti dalla legge.
L'atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque correttamente notificato e ogni Contr censura relativa al merito delle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Pertanto, per le contribuzioni relative agli avvisi di addebito in oggetto, è possibile esaminare soltanto il decorso del tempo successivamente alla loro notifica (in senso
4 conforme a tale principio si registra la sentenza della suprema Corte di Cassazione n.
10809 del 4/5/2017)
Ebbene, in considerazione della data di notifica degli avvisi di addebito nn.
32820180003247236000, 32820180007607219000, 32820190003235689000,
32820190007319306000, 32820190008374044000 (avvenuta, come sopra indicato, tra l'11.7.2018 e il 21.12.2019) risulta, tuttavia, allegato e provato, quale successivo atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 02820229000933281000 basata - tra gli altri titoli
– sui predetti avvisi di addebito e notificata al destinatario il 13.4.2022.
Mentre per l'avviso di addebito n. 32820210002755691000 notificato il 27.11.2021, il termine di prescrizione quinquennale risulta interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n. 02820249009375930000 (del 5.8.2024).
Pertanto, alla data del 26.09.2024 -allorquando è intervenuta la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - risulta attivata ulteriore azione che è andata ad interrompere il corso prescrizionale del credito da ritenersi quinquennale, secondo quanto condivisibilmente statuito dalla suprema Corte a sezioni Unite del
17/11/2016 n. 23397.
All'esito, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
CP_ condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell e dell
[...]
, in solido, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA E CPA Controparte_2 se spettanti;
nulla sulle spese nei confronti della CP_4
Aversa, 21.11.2025
Il giudice
IA CO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa IA CO ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11973/2024 R.G. LAVORO a cui risultano riunite le cause con n.
R.G. 12025/2024 e n. R.G. 12026/2024
TRA
n. a TA IA CA VE (CE) il 13/12/1974 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAURIELLO MICHELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, UC OL, OL FU e AV NO
RESISTENTE
Nonché
(già , Controparte_2 Controparte_3
C.F. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Cizza
RESISTENTE
CP_4
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con distinti ricorsi – poi successivamente riuniti - il ricorrente in epigrafe ha contestato il diritto della a procedere esecutivamente nei propri Controparte_2 confronti in relazione agli avvisi di addebito nn. 32820180003247236000,
1 32820180007607219000, 32820190003235689000, 32820190007319306000, CP_ 32820190008374044000 e 32820210002755691000, presuntivamente notificati dall' , oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02876202400002467000 notificata in data 26/09/2024.
Ha dedotto l'istante di non avere mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito eccependo la prescrizione della pretesa contributiva anche successivamente alla notifica dei predetti atti. CP_ L' e l si sono costituite e hanno chiesto il rigetto del Controparte_2 ricorso.
La è rimasta contumace. CP_4
Rinviati i procedimenti e disposta la riunione degli stessi all'udienza cartolare del
20.11.2025, la causa è stata decisa sulle note delle parti, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Va, preliminarmente, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , CP_4
CP_ cessionaria dei crediti maturati fino al 1.01.2006, tra i quali non rientrano quelli oggetto di causa.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il dato in contestazione, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla pretesa notifica degli atti prodromici a quello oggi impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) di cui l'istante allega di non aver avuto conoscenza legale in assenza di rituale e regolare notificazione dei titoli.
Va preliminarmente chiarito che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Ciò posto, tutti gli avvisi di addebito opposti risultano ritualmente notificati al ricorrente, mediante notifica a mezzo PEC all'indirizzo pec del destinatario
“ . (circostanza pacifica in quanto non contestata). Email_1
In particolare, l'avviso di addebito nn. 32820180003247236000 risulta notificato – tramite notifica a mezzo PEC - in data 11.7.2018; l'avviso n. 32820180007607219000 in data
12.01.2019; l'avviso di addebito n. 32820190003235689000 in data 22.7.2019; il
32820190007319306000 in data 21.12.2019; il 32820190008374044000 in data
2 31.12.2019 e l'avviso n. 32820210002755691000 il 27.11.2021 (v. documentazione in CP_ fascicolo ).
Gli atti notificati, inoltre, sono stati regolarmente consegnati al destinatario, come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata dall' . CP_1
Nel caso di specie, in cui il messaggio pec risulta regolarmente consegnato all'indirizzo pec “ il ricorrente non ha dedotto di non essere venuto a Email_1 conoscenza degli atti regolarmente recapitati al suo indirizzo pec, né ha allegato uno specifico pregiudizio in relazione al formato file prescelto dall' . CP_1
La eventuale nullità della notifica degli avvisi di addebito deve, quindi, ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, poiché il ricorrente ha avuto piena conoscenza degli atti notificati dall' a mezzo pec e del loro contenuto. CP_1
In ogni caso, deve rilevarsi la ritualità della notifica degli avvisi di addebito tramite notifica a mezzo pec.
Circa le modalità di funzionamento della notifica a mezzo pec, la norma fa espresso rimando al DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata). Perciò, la cartella, formata secondo i requisiti stabiliti dai decreti ministeriali, sarà digitalizzata ed allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata ed inviata all'indirizzo del contribuente nei cui confronti è stata emessa la cartella.
Il Gestore di posta elettronica restituisce poi al mittente la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna. In caso di contestazione da parte del contribuente, la prova della consegna, anche in ordine alla relativa data, è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Va evidenziato che la notifica, stando al DPR n. 68/2005, si considera perfezionata nel momento in cui il messaggio di posta elettronica viene reso disponibile dal Gestore nella casella di posta del destinatario;
ciò a prescindere dall'effettiva lettura da parte di quest'ultimo. Il comma 1 bis in esame, inoltre, stabilisce che la notifica a mezzo pec può essere effettuata solo ad un indirizzo risultante dai pubblici elenchi.
Dei risvolti importanti ha, infine, l'esplicita esclusione dell'applicabilità dell'art. 149-bis del c.p.c. (la norma, cioè, in materia di notifiche a mezzo pec effettuate dagli ufficiali giudiziari). CP_ Nel caso di specie, pertanto, ben poteva l' avvalersi dell'indirizzo pec del ricorrente per notificare gli atti al ricorrente
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario
3 stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere considerata valida la notificazione dei predetti avvisi di addebito.
Si deve concludere, allora, per l'incontrovertibilità dei predetti avvisi di addebito, in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Invero, i predetti avvisi di addebito, ritualmente notificati al ricorrente, non sono stati opposti nei termini stabiliti dalla legge.
L'atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque correttamente notificato e ogni Contr censura relativa al merito delle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale.
Pertanto, per le contribuzioni relative agli avvisi di addebito in oggetto, è possibile esaminare soltanto il decorso del tempo successivamente alla loro notifica (in senso
4 conforme a tale principio si registra la sentenza della suprema Corte di Cassazione n.
10809 del 4/5/2017)
Ebbene, in considerazione della data di notifica degli avvisi di addebito nn.
32820180003247236000, 32820180007607219000, 32820190003235689000,
32820190007319306000, 32820190008374044000 (avvenuta, come sopra indicato, tra l'11.7.2018 e il 21.12.2019) risulta, tuttavia, allegato e provato, quale successivo atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 02820229000933281000 basata - tra gli altri titoli
– sui predetti avvisi di addebito e notificata al destinatario il 13.4.2022.
Mentre per l'avviso di addebito n. 32820210002755691000 notificato il 27.11.2021, il termine di prescrizione quinquennale risulta interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n. 02820249009375930000 (del 5.8.2024).
Pertanto, alla data del 26.09.2024 -allorquando è intervenuta la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - risulta attivata ulteriore azione che è andata ad interrompere il corso prescrizionale del credito da ritenersi quinquennale, secondo quanto condivisibilmente statuito dalla suprema Corte a sezioni Unite del
17/11/2016 n. 23397.
All'esito, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
CP_ condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell e dell
[...]
, in solido, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA E CPA Controparte_2 se spettanti;
nulla sulle spese nei confronti della CP_4
Aversa, 21.11.2025
Il giudice
IA CO
5