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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice rel. e est. dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/2024 promossa da: C.f.: , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Ravenna, Via Umberto Majoli n. 36, con il patrocinio dell'avv. CINZIA MONTANARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Viale Della Lirica N. 35
e
(C.f.: ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
05.09.1974 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CARLO BENINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna (RA), piazza Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 23.05.2025 e del 24.04.2025.
In data 07.03.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21.02.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data 09.09.2017 matrimonio con rito civile, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, all'atto n.13, parte I, u. 003, anno 2017, che la casa familiare veniva fissata presso l'immobile di proprietà della sig.ra sito a Parte_1
Ravenna, via Umberto Maioli n. 36, che dall'unione non erano nati figli e che, successivamente, i rapporti coniugali si deterioravano tanto che addivenivano alla determinazione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione di udienza e sostituzione della comparizione delle parti con il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) la signora continuerà a vivere nell'ex casa familiare di sua proprietà; Parte_1
2) il signor ha già lasciato l'ex casa familiare asportando parte dei beni in Parte_2 proprietà e dei propri effetti personali andando ad occupare l'immobile di proprietà della signora sito Madonna dell'Alberto via Grassi n. 3; Parte_1
3) il sig. dovrà cambiare la residenza da Via Umberto Majoli, n. 36, entro e non oltre il 15
Parte_2 febbraio 2024 e, entro la stessa data, dovrà lasciare libero da cose e persone l'immobile sito in Ravenna, Madonna dell'Albero via Grassi n. 3 di proprietà della signora per Parte_1 consentire a quest'ultima di dare inizio ai lavori di ristrutturazione. All'atto del trasferimento e della riconsegna delle chiavi dell'immobile di via Grassi il sig. dovrà sottoscrivere dichiarazione
Parte_2 nella quale conferma di aver asportato tutti i beni di sua proprietà. In difetto i beni verranno smaltiti e le relative spese detratte dalle somme di cui si dirà infra. Il dovrà esibire valida
Parte_2 documentazione attestante la richiesta del cambio di residenza. Contestualmente alla riconsegna delle chiavi dell'immobile libero da cose e persone, della dichiarazione e della documentazione di cui si è detto, la signora verserà sul C/C IT69I0627013181CC0810211236 intestato al sig. Parte_1 [...] la somma di € 15.000,00;
Parte_2
4) i beni tutti restanti nella casa coniugale rimarranno di proprietà della signora Parte_1
5) il sig. dichiara di aver asportato dal veicolo Mercedes targato GP779TC tutti i propri Parte_2 effetti e/o beni di proprietà e di non vantare alcun diritto su tale mezzo;
6) la signora si impegna a versare al sig. un assegno di contributo al di Parte_1 Parte_2 lui mantenimento pari a € 1.000,00 mensili a far data da 9/2023 e sino al 11/2024 sul conto corrente C/C [...]EM002243084 intestato al signor il pagamento della somma ad Parte_2 oggi maturata pari a € 6.000,00 avverrà sul medesimo conto contestualmente al deposito del presente atto. Il pagamento delle mensilità successive avverrà mensilmente a far data dal mese successivo al deposito e così sino a 11/2024 compreso sul c/c C/C [...]EM002243084;
7) spese legali compensate”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, di pronunciare pagina 2 di 5 sentenza di scioglimento del matrimonio, ponendo a carico della sig.ra la Parte_1 corresponsione a favore del sig. di una somma una tantum pari ad euro 140.000,00 ai Parte_2 sensi dell'art. 5, quarto comma, l. n. 898/1970. Con decreto emesso in data 04.03.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 04.07.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 07.03.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 01.07.2024 e dello 03.07.2024 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
le parti dichiaravano di rinunciare a comparire in udienza e di non volersi Parte_2 riconciliare e confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 23.07.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con la sentenza di separazione n. 183/2024 pubblicata in data 21.09.2024 il Tribunale omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, emetteva ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dello 05.02.2025 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti depositavano telematicamente le note scritte rispettivamente nelle date dello 03.02.2025 e dello 04.02.2025. Con ordinanza emessa in data 14.04.2025, il Giudice relatore ordinava alle parti di produrre il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza del 29.05.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate rispettivamente nelle date del 23.05.2025 e del 24.04.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti davano atto Parte_2 Parte_1 che, nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. per il reato di maltrattamenti Parte_2 iscritto al r.g.n.r. 6071/2023 pendente innanzi al Gup del Tribunale di Ravenna, il medesimo aveva formulato una proposta risarcitoria alla sig.ra per l'importo di euro 30.000,00 e che, alla luce Parte_1 dell'accettazione da parte della moglie, era loro intenzione divorziare alle seguenti condizioni: “le parti, in conformità al disposto di cui all'art. 5 comma 4 della 898 così come modificato dalla legge 74/1987, hanno concordemente deciso di prevedere la corresponsione di un importo a carico della Signora in favore del sig. a titolo di liquidazione una tantum della somma Parte_1 Parte_2 di € 110.000,00. Il pagamento avverrà entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio;
- il signor ha ritenuto congrua ed equa la corresponsione della somma un supra a Parte_2 tacitazione di qualsivoglia pretesa economica nei confronti della signora Parte_1
- con il regolare adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente atto, le parti dichiarano che nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra e, anche laddove dovessero insorgere modifiche alle condizioni economiche e/o di salute dei coniugi, entrambi non potranno più vantare alcun diritto di natura patrimoniale o di altra natura l'uno dall'altro;
pagina 3 di 5 - spese legali compensate”. Con ordinanza emessa in data 09.10.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 09.09.2017 a Ravenna e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 13, parte I, dell'anno 2017. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 21.09.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni contenute nel ricorso e nelle note scritte e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 23.05.2025 e del 24.04.2025. Stante l'espressa domanda sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_2 Parte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] Parte_2
RE (BL) il 05.09.1974, e nata a [...] il [...], contratto in data Parte_1
09.09.2017 a Ravenna e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 13, parte I, dell'anno 2017;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti nelle note scritte come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
pagina 4 di 5 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice rel. e est. dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/2024 promossa da: C.f.: , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Ravenna, Via Umberto Majoli n. 36, con il patrocinio dell'avv. CINZIA MONTANARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Viale Della Lirica N. 35
e
(C.f.: ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
05.09.1974 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CARLO BENINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna (RA), piazza Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 23.05.2025 e del 24.04.2025.
In data 07.03.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21.02.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data 09.09.2017 matrimonio con rito civile, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, all'atto n.13, parte I, u. 003, anno 2017, che la casa familiare veniva fissata presso l'immobile di proprietà della sig.ra sito a Parte_1
Ravenna, via Umberto Maioli n. 36, che dall'unione non erano nati figli e che, successivamente, i rapporti coniugali si deterioravano tanto che addivenivano alla determinazione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione di udienza e sostituzione della comparizione delle parti con il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) la signora continuerà a vivere nell'ex casa familiare di sua proprietà; Parte_1
2) il signor ha già lasciato l'ex casa familiare asportando parte dei beni in Parte_2 proprietà e dei propri effetti personali andando ad occupare l'immobile di proprietà della signora sito Madonna dell'Alberto via Grassi n. 3; Parte_1
3) il sig. dovrà cambiare la residenza da Via Umberto Majoli, n. 36, entro e non oltre il 15
Parte_2 febbraio 2024 e, entro la stessa data, dovrà lasciare libero da cose e persone l'immobile sito in Ravenna, Madonna dell'Albero via Grassi n. 3 di proprietà della signora per Parte_1 consentire a quest'ultima di dare inizio ai lavori di ristrutturazione. All'atto del trasferimento e della riconsegna delle chiavi dell'immobile di via Grassi il sig. dovrà sottoscrivere dichiarazione
Parte_2 nella quale conferma di aver asportato tutti i beni di sua proprietà. In difetto i beni verranno smaltiti e le relative spese detratte dalle somme di cui si dirà infra. Il dovrà esibire valida
Parte_2 documentazione attestante la richiesta del cambio di residenza. Contestualmente alla riconsegna delle chiavi dell'immobile libero da cose e persone, della dichiarazione e della documentazione di cui si è detto, la signora verserà sul C/C IT69I0627013181CC0810211236 intestato al sig. Parte_1 [...] la somma di € 15.000,00;
Parte_2
4) i beni tutti restanti nella casa coniugale rimarranno di proprietà della signora Parte_1
5) il sig. dichiara di aver asportato dal veicolo Mercedes targato GP779TC tutti i propri Parte_2 effetti e/o beni di proprietà e di non vantare alcun diritto su tale mezzo;
6) la signora si impegna a versare al sig. un assegno di contributo al di Parte_1 Parte_2 lui mantenimento pari a € 1.000,00 mensili a far data da 9/2023 e sino al 11/2024 sul conto corrente C/C [...]EM002243084 intestato al signor il pagamento della somma ad Parte_2 oggi maturata pari a € 6.000,00 avverrà sul medesimo conto contestualmente al deposito del presente atto. Il pagamento delle mensilità successive avverrà mensilmente a far data dal mese successivo al deposito e così sino a 11/2024 compreso sul c/c C/C [...]EM002243084;
7) spese legali compensate”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, di pronunciare pagina 2 di 5 sentenza di scioglimento del matrimonio, ponendo a carico della sig.ra la Parte_1 corresponsione a favore del sig. di una somma una tantum pari ad euro 140.000,00 ai Parte_2 sensi dell'art. 5, quarto comma, l. n. 898/1970. Con decreto emesso in data 04.03.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 04.07.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 07.03.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 01.07.2024 e dello 03.07.2024 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
le parti dichiaravano di rinunciare a comparire in udienza e di non volersi Parte_2 riconciliare e confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 23.07.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con la sentenza di separazione n. 183/2024 pubblicata in data 21.09.2024 il Tribunale omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, emetteva ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dello 05.02.2025 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti depositavano telematicamente le note scritte rispettivamente nelle date dello 03.02.2025 e dello 04.02.2025. Con ordinanza emessa in data 14.04.2025, il Giudice relatore ordinava alle parti di produrre il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza del 29.05.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate rispettivamente nelle date del 23.05.2025 e del 24.04.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti davano atto Parte_2 Parte_1 che, nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. per il reato di maltrattamenti Parte_2 iscritto al r.g.n.r. 6071/2023 pendente innanzi al Gup del Tribunale di Ravenna, il medesimo aveva formulato una proposta risarcitoria alla sig.ra per l'importo di euro 30.000,00 e che, alla luce Parte_1 dell'accettazione da parte della moglie, era loro intenzione divorziare alle seguenti condizioni: “le parti, in conformità al disposto di cui all'art. 5 comma 4 della 898 così come modificato dalla legge 74/1987, hanno concordemente deciso di prevedere la corresponsione di un importo a carico della Signora in favore del sig. a titolo di liquidazione una tantum della somma Parte_1 Parte_2 di € 110.000,00. Il pagamento avverrà entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio;
- il signor ha ritenuto congrua ed equa la corresponsione della somma un supra a Parte_2 tacitazione di qualsivoglia pretesa economica nei confronti della signora Parte_1
- con il regolare adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente atto, le parti dichiarano che nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra e, anche laddove dovessero insorgere modifiche alle condizioni economiche e/o di salute dei coniugi, entrambi non potranno più vantare alcun diritto di natura patrimoniale o di altra natura l'uno dall'altro;
pagina 3 di 5 - spese legali compensate”. Con ordinanza emessa in data 09.10.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 09.09.2017 a Ravenna e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 13, parte I, dell'anno 2017. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 21.09.2024 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, le allegazioni contenute nel ricorso e nelle note scritte e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 23.05.2025 e del 24.04.2025. Stante l'espressa domanda sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_2 Parte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] Parte_2
RE (BL) il 05.09.1974, e nata a [...] il [...], contratto in data Parte_1
09.09.2017 a Ravenna e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 13, parte I, dell'anno 2017;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti nelle note scritte come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
pagina 4 di 5 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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