TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1481/2024 del registro generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: “interdizione”, e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciamillo, dom.ta come in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi res. al Vicolo Gaffi n. 5 (CF: CP_1
); C.F._1
INTERDICENDA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente nella qualità di figlia della interdicenda, con ricorso depositato in data 21.5.2024, ha chiesto che il Tribunale di Avellino pronunciasse l'interdizione di affetta da CP_1
“encefalopatia degenerativa primaria (morbo di Alzheimer), vascolopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo e disturbo del comportamento;
sindrome psicotica in encefalopatia mista a decorso cronico complicata da parkinsonismo”, tale da necessitare di assistenza continuativa in tutte le attività della vita quotidiana;
il ricorso è stato notificato agli altri figli, e , indicati Pt_2 Per_1 in ricorso come gli unici altri familiari, i quali comparivano personalmente all'udienza del
21.11.2024.
All'udienza del 31.1.2025 il giudice, assente il p.m., ha proceduto all'esame dell'interdicenda mediante collegamento audiovisivo attesa la condizione di intrasportabilità della CP_1
Ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 16.10.2025
2. La domanda di interdizione è fondata e va accolta.
Presupposto dell'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (come novellato dalla legge n. 6/2004, istitutiva della misura della cd. amministrazione di sostegno), è l'abituale infermità di mente che renda il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi;
la interdizione è pronunciata quando ciò
è necessario per assicurare adeguata protezione.
E' dunque necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
• che la persona si trovi in condizioni di abituale infermità di mente;
• che ciò la renda incapace di provvedere ai suoi interessi;
• che l'interdizione sia necessaria per assicurarle adeguata protezione.
Non è necessaria al fine della integrazione dei detti elementi l'esistenza di una malattia mentale o di un'infermità derivante da una forma patologica tipica e definita;
è sufficiente e necessario che sussista l'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale ed economica, ma anche a tutti gli atti della vita personale, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore.
La abitualità della infermità mentale ricorre laddove si ravvisi una condizione permanente, anche se non necessariamente continuativa, della persona.
Essa deve, dunque, costituire la condizione psichica normale della persona, non rilevando i c.d.
“lucidi intervalli”, ovvero brevi momenti di lucidità alternati a momenti di instabilità prolungati. Non sono rilevanti ai fini della pronuncia di interdizione episodi sporadici o transitori (conforme Trib.
Monza 01/04/2011).
Inoltre la condizione di infermità mentale deve essere connotata da attualità e gravità, tali da importare un difetto assoluto di capacità di intendere e di volere.
Infine la misura della interdizione ha carattere residuale, dovendo applicarsi nella sola ipotesi in cui sia la sola misura ad assicurare adeguata protezione.
In relazione alla maggiore o minore gravità della condizione di infermità e della sua interferenza in ordine alla autonoma capacità di attendere ai propri interessi si colloca il discrimine con il diverso istituto della inabilitazione.
Ancora l'ordinamento prevede l'ulteriore e diversa misura di protezione dell'amministrazione di sostegno che deve essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
Pertanto al fine della pronuncia di interdizione è necessario che la misura risulti la sola necessaria ed idonea a tutelare il soggetto stesso dal rischio di adozione di iniziative ed atti pregiudizievoli per la propria sfera giuridica rivestendo carattere residuale rispetto alle altre misure previste dall'ordinamento, a carattere non completamente ablativo della capacità di agire.
Pertanto resta riservata al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle circostanze che militano in favore dell'interdizione in luogo dell'amministrazione di sostegno o della inabilitazione, tenendo conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. 486672010, anche Corte Cost. 2005, n. 440); in tale ottica si inscrive anche il potere del giudice ex art. 418 c.p.c., esercitabile ex officio, di azionare anche nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione la procedura relativa all'amministrazione di sostegno.
3. Nel caso al vaglio risulta dalla documentazione in atti che la sin dal 2020 è affetta dalla CP_1 patologia di Alzheimer con decadimento cognitivo e disturbo del comportamento come risulta dalle certificazioni dell'Asl e dai referti medici di neurologia ospedaliera (Ospedale Moscati di Avellino) depositate dalla ricorrente.
L'esame dell'interdicenda, effettuato in data 31.1.2025, risulta aderente a tale profilo;
la ha CP_1
Cont dichiarato esclusivamente di chiamarsi senza rispondere ad alcuna altra domanda, non è stato in grado di indicare l'età, il luogo in cui vive, nè di fornire adeguate informazioni sulla propria vita quotidiana, apparendo disorientata e sfuggente. Non ha fornito alcuna risposta alle domande elementari rivoltegli aventi ad oggetto l'età ed il luogo in cui abita.
L'interdicenda non è stata in grado di rispondere in modo minimo e compiuto ad alcuna delle domande così rivelando il difetto del necessario rapporto di adeguatezza tra la mente e le esigenze della vita, cagionato da patologia psichiatrica, confermata dalla documentazione prodotta, risultando così pregiudicata la sua capacità di formazione e manifestazione della volontà.
L'esame svolto ha dimostrato assenza dal contesto e di lucidità.
Dalle risultanze istruttorie, sia documentali che orali, si rileva dunque che è CP_1 assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi e di attendere in autonomia ai bisogni primari della vita, giustificandosi la richiesta pronuncia di interdizione.
La misura della interdizione risulta essere la più adeguata alle condizioni in cui versa l'interdicendo.
Non appaiono adeguate e idonee misure meno ablative non potendosi distinguere tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto in ragione della condizione psico- fisica della e della sua impossibilità ad assumere anche le decisioni quotidiane. CP_1
4.Va dichiarata pertanto l'interdizione di . CP_1
La presente sentenza va trasmessa a cura della cancelleria al Giudice Tutelare presso il Tribunale sede per gli adempimenti successivi (art. 42 disp. att. c.c.) e va comunicata all'ufficiale dello Stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita (art. 423 c.c.).
Va nominata Tutrice di la figlia con lei convivente, e che si è dichiarata CP_1 Parte_1 disposta ad assumere l'incarico, nulla opponendo le altre parti.
5.Le ragioni della decisione, unitamente alla peculiarità e delicatezza della materia trattata, impongono una compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] ed ivi res. CP_1 al Vicolo Gaffi n. 5 (CF: ). C.F._2
2) nomina tutrice la figlia n. il 4.9.1965 a EL (Germania) e res. in NT Parte_1
PA al Vicolo Gaffi n. 5 (CF: ; C.F._3
3) compensa le spese;
4) ordina eseguirsi le formalità di cui all'art.423 c.c. e 49 lett. E) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 e trasmettersi la sentenza al giudice tutelare a cura della cancelleria. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Dott. Raffaele Califano