Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 38649
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Sentenza 28 novembre 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, la quale aveva confermato la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Venezia per diversi reati di furto, rapina e lesioni personali, unificati dal vincolo della continuazione. L'imputato, tramite il suo ricorso, lamentava un'unica censura, articolata in violazione di legge e vizio di motivazione, relativa al diniego dell'invio ad un Centro di giustizia riparativa. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'istanza, formulata solo in secondo grado, e avrebbe travisato lo scopo dell'istituto, richiedendo una correlazione tra la resipiscenza dell'imputato e l'utilità della giustizia riparativa, nonché considerando in modo inappropriato la professione delle persone offese. L'imputato sosteneva che la norma di cui all'art. 129-bis c.p.p. consentisse l'invio in ogni stato e grado del procedimento, senza vincoli di ammissibilità legati alla resipiscenza o alla professione delle vittime, evidenziando inoltre la sua confessione e ammissione delle responsabilità.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Premesso che il procedimento di giustizia riparativa ha natura autonoma rispetto a quello penale e il suo avvio è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice in termini di utilità e assenza di pericoli, la Corte ha richiamato la giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, che ha superato il contrasto sull'impugnabilità del provvedimento di diniego, ammettendone l'impugnazione unitamente alla sentenza che definisce la fase del giudizio. Tuttavia, la Corte ha ribadito che non sussiste un diritto automatico all'accesso alla giustizia riparativa e che il giudice deve valutare diversi elementi, tra cui la personalità dell'imputato, le modalità del fatto e le caratteristiche della persona offesa. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivatamente respinto l'istanza, non per tardività, ma perché non ritenuta utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, valorizzando l'assenza di interesse dell'imputato a instaurare una relazione con le vittime e la natura dei reati commessi, connessi all'attività commerciale delle persone offese. Tali motivazioni sono state ritenute corrette e conformi ai principi che ispirano la giustizia riparativa, la quale presuppone un impegno personale e una revisione critica della condotta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 38649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38649
    Data del deposito : 28 novembre 2025

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