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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/11/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 686/2022 R.G. promosso
DA
), n.q. di Parte_1 C.F._1
socio unico e legale rappresentate p.t. nonché liquidatore della CP_1
unipersonale (società cancellata), rappresentata e difesa dall'avv. Elena
[...]
Leone;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._2
dagli avv.ti Francesco Guastella e Stefano Schininà
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso d.i.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 716 del 27.06.2022 il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dalla CP_1 Controparte_1
unipersonale in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2020 emesso in favore di per il pagamento di € 41.574,61 oltre spese ed CP_2
interessi a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18, co. 4, L. 300/70.
Avverso tale pronuncia, con ricorso iscritto in data 29.07.2022, proponeva appello spendendo la qualità di socio unico e legale Parte_1
rappresentate p.t. nonché liquidatore della unipersonale;
Controparte_1
resisteva al gravame. CP_2
La causa era posta in decisione in data 4 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va dato atto che all'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 i procuratori delle parti non hanno depositato note scritte.
La Corte, con ordinanza debitamente comunicata alle parti, ha assegnato nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte sino al 4 novembre
2025, con l'avvertimento che il mancato deposito di note avrebbe comportato gli effetti previsti dal comma 4 dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche per l'udienza cartolare del 4 novembre 2025 i procuratori delle parti non hanno depositato note scritte.
2. A norma del 4 comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
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