Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani e degli enti e societa' italiane, in possesso rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalita' italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti, danneggiati o, comunque, colpiti da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi, a causa di atti compiuti dalle autorita' o dalle truppe armate giapponesi nei territori dell'Estremo Oriente nei quali si sono svolte operazioni belliche del conflitto cino-giapponese a partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale.
Detto indennizzo sara' determinato a seguito di opportuni accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello Stato a seconda della natura dei beni, diritti ed interessi con riguardo alle consistenze di essi al momento del danno ed ai valori del 1938, espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al cambio di L. 19,65 per ogni dollaro USA, moltiplicati per il coefficiente di maggiorazione 25.
Nel caso in cui un cittadino italiano o un ente o societa' italiana abbia, prima della firma dell'accordo italo-giapponese del 18 luglio 1972, ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione nei confronti dello stato giapponese, di una somma per danni per uno dei titoli di cui al primo comma del presente articolo, l'indennizzo non potra' essere inferiore alla somma attribuita con detta sentenza, anche se essa sia stata successivamente gravata da opposizione di terzo da parte dello Stato italiano.
L'indennizzo sara' concesso con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 ottobre 1954 n. 1050 , e sara' pagato con le modalita' e i termini previsti dai successivi articoli 5 e 6 della stessa legge n. 1050.
E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani e degli enti e societa' italiane, in possesso rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalita' italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti, danneggiati o, comunque, colpiti da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi, a causa di atti compiuti dalle autorita' o dalle truppe armate giapponesi nei territori dell'Estremo Oriente nei quali si sono svolte operazioni belliche del conflitto cino-giapponese a partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale.
Detto indennizzo sara' determinato a seguito di opportuni accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello Stato a seconda della natura dei beni, diritti ed interessi con riguardo alle consistenze di essi al momento del danno ed ai valori del 1938, espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al cambio di L. 19,65 per ogni dollaro USA, moltiplicati per il coefficiente di maggiorazione 25.
Nel caso in cui un cittadino italiano o un ente o societa' italiana abbia, prima della firma dell'accordo italo-giapponese del 18 luglio 1972, ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione nei confronti dello stato giapponese, di una somma per danni per uno dei titoli di cui al primo comma del presente articolo, l'indennizzo non potra' essere inferiore alla somma attribuita con detta sentenza, anche se essa sia stata successivamente gravata da opposizione di terzo da parte dello Stato italiano.
L'indennizzo sara' concesso con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 ottobre 1954 n. 1050 , e sara' pagato con le modalita' e i termini previsti dai successivi articoli 5 e 6 della stessa legge n. 1050.