Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 369 del 2025, proposto da
- IE NZ, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Alessandra Guarini, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Ruoti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Comune di Ruoti del 22 agosto 2025, prot. n. 8104, comunicato in pari data;
- di ogni atto anteriore e conseguenziale, comunque connesso e finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, il Consigliere avv. BE PP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IE NZ, titolare della farmacia sita in Ruoti alla via Appia n. 92, col presente ricorso notificato il 25 settembre 2025 e depositato il successivo 8 di ottobre, è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, col quale è stata respinta la sua istanza del 13 agosto 2025 volta a ottenere l'istituzione di uno stallo di sosta riservato ai clienti della farmacia, deducendone l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge.
2. L’Ente civico intimato, ritualmente evocato, non è comparso in lite.
3. All’esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025, con ordinanza n. 96/2025 l'incidentale istanza cautelare è stata accolta, ritenendosi sussistente il requisito del fumus boni iuris in relazione alla dedotta obliterazione della fase di partecipazione procedimentale, e disponendosi per l’effetto il riesame del provvedimento di diniego.
4. In data 28 novembre 2025, il Comune di Ruoti ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela del 21 novembre 2025, del diniego prot. n. 8104 del 22 agosto 2025 qui avversato.
5. Con memoria del 2 gennaio 2026, la ricorrente, pur prendendo atto dell'annullamento in autotutela, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sostenendo che l'annullamento del solo provvedimento di diniego non potrebbe comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permarrebbe l'illegittimità del silenzio inadempimento del Comune sull'istanza originaria del 12 agosto 2025, non essendo stato adottato alcun provvedimento espresso sulla richiesta di concessione dello stallo di sosta.
6. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 l’affare è transitato in decisione.
7. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla stregua della motivazione che segue.
7.1. Come evidenziato da costante giurisprudenza amministrativa, la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, ad esempio con l'annullamento in autotutela degli atti impugnati ( ex multis , Cons. Stato n. 1227 del 2020). Nel caso di specie, l'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego ha appunto prodotto effetti ex tunc , determinando la rimozione dall'ordinamento giuridico dell'atto lesivo impugnato.
7.2. Fuori asse è la tesi della ricorrente secondo cui nonostante l'annullamento in autotutela del diniego, permarrebbe l'illegittimità del silenzio inadempimento del Comune sull'istanza originaria, non essendo stato adottato alcun provvedimento espresso sulla richiesta di concessione dello stallo di sosta.
7.2.1. È infatti di piana evidenza che il diniego del 22 agosto 2025, prot. n. 8104, costituisca proprio l’atto espresso che ha definito l'istanza presentata dalla ricorrente il 13 agosto 2025. Non si è mai configurata, pertanto, una situazione di silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, essendo stato adottato, nei termini di legge, un provvedimento espresso (ancorché negativo) rispetto alla presentazione dell'istanza.
La circostanza che l'Amministrazione non abbia ancora adottato un nuovo provvedimento espresso sull'istanza (ferma restando la possibilità della deducente di azionare i rimedi processuali all’uopo apprestati dall’ordinamento, ove ne sussistano i presupposti) non incide quindi sulla natura satisfattiva dell'annullamento in autotutela rispetto all'interesse oppositivo azionato con il presente ricorso.
8. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe.
9. Le spese seguono la soccombenza virtuale, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Ruoti alla rifusione delle spese di lite, forfettariamente liquidando le stesse in € 1500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, coll'intervento dei magistrati:
AN NT, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
BE PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE PP | AN NT |
IL SEGRETARIO