Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2907 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GRASSIA Parte_1
GENNARO presso cui è elettivamente domiciliato e , rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. STEFANIA TURNATURI presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in Sant'Anastasia (NA), in data 18/05/2006; che, dallo stesso, sono nati due figli
(24/11/2007) e (04/07/2011); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è Per_1 Per_2
divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 21.03.2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
I. Condizioni generali. I ricorrenti prestano il reciproco consenso a vivere nel mutuo rispetto in distinte abitazioni.
II. Affidamento ed inclinazioni dei figli minori. I figli minori sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
entrambi i genitori, sin d'ora si impegnano reciprocamente a decidere di comune accordo – secondo le inclinazioni dei figli, sentiti i professori e/o specialisti se necessario – eventuali sport e/o hobbies opportuni e/o necessari per lo sviluppo psico/fisico dei figli.
III. Domicilio dei figli e della casa coniugale Il domicilio dei figli minori è fissato presso il padre che all'attualità dichiara essere l'abitazione coniugale in Pastorano (CE), alla Via 10 Ottobre 1943 nr. 1; mentre la madre ha già trasferito la propria residenza altrove. In ogni caso, i genitori si impegnano a comunicare a mezzo racc.ta a/r, ovvero altro strumento idoneo, ogni eventuale spostamento e/o modifica di domicilio per consentire reciprocamente il diritto di visita dei minori e la reperibilità a ciascun genitore.
IV. Rapporti con i nonni e con i rispettivi genitori. In ogni caso i genitori si obbligano, per quanto di ragione e di opportunità, a far sì che la figlia minore mantenga rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
i ricorrenti si impegnano a favorire in ogni modo la permanenza della minore presso l'altro genitore e a far mantenere buoni rapporti tra gli stessi e la parentela tutta.
V. Diritto di visita della madre e disciplina delle vacanze estive. Le parti concordano che la madre possa tenere con sé i figli minori per un pomeriggio a settimana, nonché i fine settimana in maniera alterna, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con pernotto presso il suo domicilio;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dalle 09.00 del 23 dicembre alle ore 22.00 del 26 dicembre e dalle 3
09.00 del 30 dicembre alle ore 22.00 del 01 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 22.00 ed il lunedì In
Albis dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Per le vacanze estive la madre potrà tenere i figli con sé per 15 giorni consecutivi ad agosto in un periodo da concordare almeno un mese prima. Le parti si danno reciproca concessione a modificare il fine settimane di permanenza dando un preavviso di almeno due giorni. Resta inteso che in caso di trasferimento presso altro domicilio del padre con i minori, le parti concordano identiche condizioni, tuttavia, il padre sin dalla sottoscrizione del presente atto si impegna a consentire alla madre eventuali cambiamenti di orari o giorni prefissati in ragione dei giorni e degli orari dei mezzi per raggiungere il domicilio dei figli anche in ragione di eventuali imprevisti.
VI. Mantenimento e spese straordinarie. Tenuto conto delle attuali esigenze dei minori e delle risorse dei rispettivi genitori, le parti stabiliscono che la madre contribuisca al mantenimento dei soli figli con la corresponsione della somma mensile di euro
200,00 (euro 100 per ciascun figlio) da versare a mezzo accredito su conto corrente intestato al padre, entro il 15 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici Istat a partire dal dodicesimo mese successivo alla comparizione delle parti innanzi al presidente;
la madre contribuirà al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli, previo accordo con l'altro coniuge. Dette spese verranno rimborsate entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Per la determinazione delle spese straordinarie, le parti si rifanno al protocollo di intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V.. L'assegno unico verrà percepito interamente dal signor presso il cui domicilio risiedono in via prevalente i minori. Parte_1
VII. Obbligo di comunicazione. Le comunicazioni tra i genitori di cui alla presente avverranno esclusivamente per iscritto. In ogni caso, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro eventuali trasferimenti di residenza e qualora ciò avvenga in altra regione l'accordo deve essere adottato da entrambi i genitori. Le comunicazioni avranno effetto reciprocamente solo con la loro effettiva ricezione da parte del destinatario in quanto si conviene che tale comunicazione abbia effetto recettizio.
VIII. Sui mobili della casa coniugale. Le parti dichiarano che i mobili presenti nella casa coniugale sono stati acquistati esclusivamente dal signor e resteranno presso Pt_1
la casa coniugale. 4
IX. Effetti. Con la sottoscrizione congiunta del presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a nessun titolo e/o causale comunque connesso al loro matrimonio e/o rapporti coniugali/genitoriali e/o per i beni mobili;
che i rapporti tra i genitori sono pacifici ed entrambi si impegnano affinché tali restino anche in futuro nell'interesse supremo dei figli.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 21.03.2025, le parti hanno precisato che l'Assegno Unico ammonta ad € 402,00
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 21.03.2025.
Rilevato che, le stesse, hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Posto che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi nato il [...] in [...], e , nata il Parte_1 Controparte_1
13/08/1979 a Napoli (NA);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NTAN (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 31, parte II, serie A, anno 2006);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese