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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del giudice, dr.SS Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 7123/2023 promoSS da:
con l'avv. ROSARIO MUSUMECI, che la rappresenta e difende giusta Parte_1 delega in atti
APPELLANTE
contro con l'avv. ANDREA ZEROLI, che la rappresenta e difende giusta Controparte_1 delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - bancario
CONCLUSIONI
Parte attrice appellante
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma parziale della sentenza n. 3246 pubblicata in data 3 novembre 2022 dal Giudice di Pace di Torino, in persona del Dr.SS , nel giudizio rubricato con numero di R.G. 13874/2021; CP_2
2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
- il diritto di parte istante, in qualità di consumatore, ex art.125 – sexies del Testo Unico
Bancario, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo pagina 1 di 8 limitato lo stesso, di ottenere la restituzione pro-quota di tutti gli oneri finanziari, versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo estinto anticipatamente, così come chiarito dalla
Corte di Giustizia Europea con la sentenza “EX”, nonché confermato dalla Corte
Costituzionale;
-accertare il diritto di parte appellante ad ottenere il rimborso pro quota di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi, facendo applicazione dell'art. 35 comma 2 del codice del consumo;
- che in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, si applica l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art.35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo nella loro interezza con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;
- l'applicazione del metodo pro rata temporis, e, secondo la quantificazione effettuata, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione di detti costi nella misura di € 2.784,68, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€.240,00) o alla somma minore o maggiore ritenuta congrua oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto;
-in via subordinata in merito al rimborso della polizza assicurativa, qualora venisse ritenuto valido ed efficace il presunto pagamento parziale dei ratei del premio assicurativo versati e non goduti, si chiede la condanna dell'odierna appellata al pagamento della differenza, di cui ai conteggi in narrativa, per la somma di euro 2.784,68;
- per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme versate da titolo di Controparte_1 spese legali, in esecuzione del provvedimento impugnato;
- condannare, altresì, la al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professionali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo.”
Parte convenuta appellata
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Milano, premeSS ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dalla Signora in Pt_1 quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3246/2022 resa dal Giudice di Pace di Torino.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.” pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3246/2022, emeSS dal Giudice di Pace di Torino in data 31.10.2022, chiedendone la riforma.
Riferiva di aver convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torino, Controparte_1
( ”) esponendo: di aver sottoscritto in data 04.02.2008 con poi CP_1 CP_3
, il contratto di mutuo n. 43/3334, rimborsabile mediante cessione del quinto, per un CP_1 importo di € 24.572,81, da restituire in 120 rate mensili di € 317,40 ciascuna;
che lo stesso veniva estinto anticipatamente alla 60esima rata;
che, a seguito dell'estinzione anticipata, la sig.ra veva diritto alla restituzione di tutti i costi posti a suo carico, sia essi qualificati Pt_1 come up front che recurring, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB;
che dovevano ritenersi contrarie a norme imperative le clausole contrattuali che distinguevano tra costi ripetibili e non ripetibili.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2022 chiedeva il rigetto CP_1 delle domande attoree, sostenendone l'infondatezza.
1.3. Con sentenza n. 3246/2022 il Giudice di Pace di Torino rigettava le domande di parte attrice.
Il giudice di prime cure evidenziava che il contratto di mutuo era stato stipulato nel febbraio
2008 sotto la vigenza dell'art. 125 TUB ante riforma del 2010, cosicché, ratione temporis, ad esso non era applicabile l'art. 125 sexies TUB nella successiva formulazione di cui al D.Lgs.
n. 141/2010, stante il principio di irretroattività della legge, come già statuito da diverse pronunce giurisprudenziali sul tema.
1.4. Avverso la suddetta sentenza la sig.ra proponeva appello, formulando Parte_1 cinque motivi di impugnazione.
1.5. Si costituiva , contestando le prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello.
1.6. All'udienza del 12.06.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nel termine di giorni trenta.
*******
2.1. Con tutti i motivi di appello, l'appellante in sostanza lamenta l'omeSS applicazione dell'art. 125 sexies TUB nella sua attuale formulazione e il mancato accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedono una distinzione tra costi ripetibili e non ripetibili;
pagina 3 di 8 essendo i motivi di appello strettamente connessi tra loro, la trattazione degli stessi verrà effettuata congiuntamente.
L'appello è fondato (salvo che per la regolamentazione delle spese di lite del primo grado).
La Direttiva n. 2008/48 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili
(come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente conneSS con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d.
EX, la quale, al punto 36, ha chiarito, fiSSndo un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva n. 2008/48, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima
Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. EX, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
pagina 4 di 8 Con la sentenza n. 263/2022 la Corte costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co.
1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2
D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza EX devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
A ciò si aggiunga che l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con
L. n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. EX.
Ciò chiarito e tratteggiato il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso che ci occupa occorre stabilire se i principi suesposti poSSno essere applicati anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dal Corte di
Giustizia Europea.
sostiene che il richiamo all'art. 125 sexies TUB sia inconferente, rammentando CP_1
“l'incontroverso principio dell'irretroattività della legge” e contestando la pretesa dell'appellante “di applicare al rapporto in esame una norma entrata in vigore anni dopo la sua stipulazione” (cfr. comp. cost. pag. 3).
Ebbene, il contratto oggetto di causa è disciplinato dalla L. 142/1992, che ha recepito la prima
Direttiva sul credito ai consumatori 87/102/CE, e successivamente dal TUB introdotto con
D.lgs. n. 385/1993.
L'art. 125 TUB alla data di stipula del contratto oggetto di causa così stabiliva: “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Attesa la mancata adozione della delibera CICR, trovava applicazione l'art. 3 del D.M. del
08.07.1992, il quale prevedeva che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.
2. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data
pagina 5 di 8 dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto…”.
Nel corso del presente giudizio è tuttavia intervenuta la Suprema Corte, affermando che l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. EX “è certamente estendibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto di costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (cfr. Cass. n.
16550/2024; in senso conforme Cass. n. 14836/2024 e Cass. n. 25977/2023), superando il rinvio “alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri” che era, invece, presente nella 87/102/CEE.
Inoltre, la Suprema Corte ha statuito, con un principio di diritto che questo giudice condivide, che in caso di estinzione anticipata il rimborso dei soli costi c.d. recurring e non di quelli c.d. up front “si pone in contrasto con l'art. 125 Tub ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena” (cfr. Cass. n. 16550/2024).
2.2. A sostegno delle proprie difese la convenuta ha poi sostenuto, in relazione alle commissioni dell'intermediario e delle commissioni dell'agente, che “le commissioni oggetto di contestazione avversaria sono rappresentate semplicemente dal corrispettivo dovuto a un terzo, al quale la Cliente si è rivolta […] Non si tratta, pertanto, di corrispettivo spettante all'odierna appellata, ma di oneri che ha trasferito al consulente della Controparte_1 controparte, intervenuto nell'operazione su autonoma iniziativa della cliente e per svolgere un'attività a suo esclusivo beneficio.” (comp. cost. pag. 6).
Tali considerazioni non sono fondate atteso che, come già statuito da questo Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]”
(Trib. Torino 4362/2020).
2.3. Ancora, sostiene che la sentenza della CGUE del 9.2.2023 nella causa C- CP_1
555/21 “ha pertanto espresso un principio diametralmente opposto a quanto affermato dalla celebre sentenza EX.” (comp. cost. pag. 7)
pagina 6 di 8 Quanto affermato da parte appellata non è condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso in esame, della sentenza c.d. , la quale è relativa all'interpretazione dell'art. Controparte_4
25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espreSSmente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. EX, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
2.4. , da ultimo, rileva il tema del criterio di calcolo del rimborso sostenendo che CP_1
“non troverebbe comunque applicazione il principio rivendicato da controparte secondo il criterio pro-rata temporis, ma semmai, il criterio della curva degli interessi (o ammortizzato)
[…] Tenuto conto che in caso di estinzione gli interessi vengono rimborsati in armonia con il piano di ammortamento, e pertanto per la quota ricompresa nei ratei aventi scadenza successiva all'estinzione, analogamente gli oneri (incluse le Commissioni finanziarie e le
Spese di istruttoria) dovrebbero essere rimborsati in base al medesimo criterio. Non vi è dubbio, infatti, che il principio c.d. della curva di interessi sarebbe applicabile non solo agli interessi […] ma anche agli oneri, in espreSS adesione al principio fatto proprio dal Collegio di coordinamento dell con pronuncia n. 26525 del 17 dicembre 2019” (comp. cost. CP_5 pagg. 15 e 16).
Tale argomentazione non è condivisibile, atteso che, in assenza di una previsione contrattuale - come nel caso in esame, in cui il contratto non contiene un'espreSS indicazione - in applicazione degli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c. (secondo cui, in caso di dubbio, le clausole si interpretano a favore del non predisponente), il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, dovendosi dunque applicare a tutti i costi il metodo pro rata temporis.
Il criterio della curva degli interessi, infatti, non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espreSSmente stabilito dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. EX, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espreSSmente richiamati nella citata sentenza c.d. EX (in tal senso, Corte d'Appello Torino r.g. 336/2021 del pagina 7 di 8 09.02.2023; Corte d'Appello Torino n. 544/2023; Trib. Torino n. 2118/2023; Trib. Torino n.
3762/2024; Trib. Torino n. 570/2024).
Alla luce delle considerazioni svolte, ne consegue che il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha il diritto al rimborso di tutti i costi del credito - anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB così come interpretato dal Corte di Giustizia Europea - senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi.
In applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis, ne deriva che, in riforma della sentenza impugnata, l'appellata deve essere condannata al rimborso dei costi di credito sostenuti dall'appellante in via anticipatoria, per un importo pari a € 2.784,68 oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal 04.08.2021 (data della lettera di meSS in mora, pag. 8 docc. contrattuali parte appellante) ed ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di notifica della domanda giudiziale di primo grado al saldo.
3. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate, dal momento che le pronunce della Suprema Corte citate sono intervenute in corso di causa, mutando il precedente orientamento giurisprudenziale.
Devono invece essere confermate le spese del giudizio di primo grado, essendo tale decisione conforme ai principi giurisprudenziali in allora vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3246/2022, emeSS dal Giudice di Pace di Torino in data 31.10.2022/3.11.2022; condanna a corrispondere a la somma di € 2.784,68, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal 04.08.2021 ed ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di notifica della domanda giudiziale di primo grado al saldo;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello.
Così deciso in Torino, in data 27.6.2025
IL GIUDICE
Dr.SS Marisa GALLO
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del giudice, dr.SS Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 7123/2023 promoSS da:
con l'avv. ROSARIO MUSUMECI, che la rappresenta e difende giusta Parte_1 delega in atti
APPELLANTE
contro con l'avv. ANDREA ZEROLI, che la rappresenta e difende giusta Controparte_1 delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - bancario
CONCLUSIONI
Parte attrice appellante
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma parziale della sentenza n. 3246 pubblicata in data 3 novembre 2022 dal Giudice di Pace di Torino, in persona del Dr.SS , nel giudizio rubricato con numero di R.G. 13874/2021; CP_2
2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
- il diritto di parte istante, in qualità di consumatore, ex art.125 – sexies del Testo Unico
Bancario, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo pagina 1 di 8 limitato lo stesso, di ottenere la restituzione pro-quota di tutti gli oneri finanziari, versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo estinto anticipatamente, così come chiarito dalla
Corte di Giustizia Europea con la sentenza “EX”, nonché confermato dalla Corte
Costituzionale;
-accertare il diritto di parte appellante ad ottenere il rimborso pro quota di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi, facendo applicazione dell'art. 35 comma 2 del codice del consumo;
- che in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, si applica l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art.35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo nella loro interezza con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;
- l'applicazione del metodo pro rata temporis, e, secondo la quantificazione effettuata, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione di detti costi nella misura di € 2.784,68, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€.240,00) o alla somma minore o maggiore ritenuta congrua oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto;
-in via subordinata in merito al rimborso della polizza assicurativa, qualora venisse ritenuto valido ed efficace il presunto pagamento parziale dei ratei del premio assicurativo versati e non goduti, si chiede la condanna dell'odierna appellata al pagamento della differenza, di cui ai conteggi in narrativa, per la somma di euro 2.784,68;
- per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme versate da titolo di Controparte_1 spese legali, in esecuzione del provvedimento impugnato;
- condannare, altresì, la al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professionali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo.”
Parte convenuta appellata
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Milano, premeSS ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dalla Signora in Pt_1 quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3246/2022 resa dal Giudice di Pace di Torino.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.” pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 3246/2022, emeSS dal Giudice di Pace di Torino in data 31.10.2022, chiedendone la riforma.
Riferiva di aver convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torino, Controparte_1
( ”) esponendo: di aver sottoscritto in data 04.02.2008 con poi CP_1 CP_3
, il contratto di mutuo n. 43/3334, rimborsabile mediante cessione del quinto, per un CP_1 importo di € 24.572,81, da restituire in 120 rate mensili di € 317,40 ciascuna;
che lo stesso veniva estinto anticipatamente alla 60esima rata;
che, a seguito dell'estinzione anticipata, la sig.ra veva diritto alla restituzione di tutti i costi posti a suo carico, sia essi qualificati Pt_1 come up front che recurring, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB;
che dovevano ritenersi contrarie a norme imperative le clausole contrattuali che distinguevano tra costi ripetibili e non ripetibili.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2022 chiedeva il rigetto CP_1 delle domande attoree, sostenendone l'infondatezza.
1.3. Con sentenza n. 3246/2022 il Giudice di Pace di Torino rigettava le domande di parte attrice.
Il giudice di prime cure evidenziava che il contratto di mutuo era stato stipulato nel febbraio
2008 sotto la vigenza dell'art. 125 TUB ante riforma del 2010, cosicché, ratione temporis, ad esso non era applicabile l'art. 125 sexies TUB nella successiva formulazione di cui al D.Lgs.
n. 141/2010, stante il principio di irretroattività della legge, come già statuito da diverse pronunce giurisprudenziali sul tema.
1.4. Avverso la suddetta sentenza la sig.ra proponeva appello, formulando Parte_1 cinque motivi di impugnazione.
1.5. Si costituiva , contestando le prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello.
1.6. All'udienza del 12.06.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nel termine di giorni trenta.
*******
2.1. Con tutti i motivi di appello, l'appellante in sostanza lamenta l'omeSS applicazione dell'art. 125 sexies TUB nella sua attuale formulazione e il mancato accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedono una distinzione tra costi ripetibili e non ripetibili;
pagina 3 di 8 essendo i motivi di appello strettamente connessi tra loro, la trattazione degli stessi verrà effettuata congiuntamente.
L'appello è fondato (salvo che per la regolamentazione delle spese di lite del primo grado).
La Direttiva n. 2008/48 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili
(come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente conneSS con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d.
EX, la quale, al punto 36, ha chiarito, fiSSndo un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva n. 2008/48, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima
Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. EX, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front.
pagina 4 di 8 Con la sentenza n. 263/2022 la Corte costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co.
1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2
D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza EX devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
A ciò si aggiunga che l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con
L. n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. EX.
Ciò chiarito e tratteggiato il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso che ci occupa occorre stabilire se i principi suesposti poSSno essere applicati anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dal Corte di
Giustizia Europea.
sostiene che il richiamo all'art. 125 sexies TUB sia inconferente, rammentando CP_1
“l'incontroverso principio dell'irretroattività della legge” e contestando la pretesa dell'appellante “di applicare al rapporto in esame una norma entrata in vigore anni dopo la sua stipulazione” (cfr. comp. cost. pag. 3).
Ebbene, il contratto oggetto di causa è disciplinato dalla L. 142/1992, che ha recepito la prima
Direttiva sul credito ai consumatori 87/102/CE, e successivamente dal TUB introdotto con
D.lgs. n. 385/1993.
L'art. 125 TUB alla data di stipula del contratto oggetto di causa così stabiliva: “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Attesa la mancata adozione della delibera CICR, trovava applicazione l'art. 3 del D.M. del
08.07.1992, il quale prevedeva che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.
2. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data
pagina 5 di 8 dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto…”.
Nel corso del presente giudizio è tuttavia intervenuta la Suprema Corte, affermando che l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. EX “è certamente estendibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto di costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (cfr. Cass. n.
16550/2024; in senso conforme Cass. n. 14836/2024 e Cass. n. 25977/2023), superando il rinvio “alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri” che era, invece, presente nella 87/102/CEE.
Inoltre, la Suprema Corte ha statuito, con un principio di diritto che questo giudice condivide, che in caso di estinzione anticipata il rimborso dei soli costi c.d. recurring e non di quelli c.d. up front “si pone in contrasto con l'art. 125 Tub ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena” (cfr. Cass. n. 16550/2024).
2.2. A sostegno delle proprie difese la convenuta ha poi sostenuto, in relazione alle commissioni dell'intermediario e delle commissioni dell'agente, che “le commissioni oggetto di contestazione avversaria sono rappresentate semplicemente dal corrispettivo dovuto a un terzo, al quale la Cliente si è rivolta […] Non si tratta, pertanto, di corrispettivo spettante all'odierna appellata, ma di oneri che ha trasferito al consulente della Controparte_1 controparte, intervenuto nell'operazione su autonoma iniziativa della cliente e per svolgere un'attività a suo esclusivo beneficio.” (comp. cost. pag. 6).
Tali considerazioni non sono fondate atteso che, come già statuito da questo Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]”
(Trib. Torino 4362/2020).
2.3. Ancora, sostiene che la sentenza della CGUE del 9.2.2023 nella causa C- CP_1
555/21 “ha pertanto espresso un principio diametralmente opposto a quanto affermato dalla celebre sentenza EX.” (comp. cost. pag. 7)
pagina 6 di 8 Quanto affermato da parte appellata non è condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso in esame, della sentenza c.d. , la quale è relativa all'interpretazione dell'art. Controparte_4
25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espreSSmente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. EX, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
2.4. , da ultimo, rileva il tema del criterio di calcolo del rimborso sostenendo che CP_1
“non troverebbe comunque applicazione il principio rivendicato da controparte secondo il criterio pro-rata temporis, ma semmai, il criterio della curva degli interessi (o ammortizzato)
[…] Tenuto conto che in caso di estinzione gli interessi vengono rimborsati in armonia con il piano di ammortamento, e pertanto per la quota ricompresa nei ratei aventi scadenza successiva all'estinzione, analogamente gli oneri (incluse le Commissioni finanziarie e le
Spese di istruttoria) dovrebbero essere rimborsati in base al medesimo criterio. Non vi è dubbio, infatti, che il principio c.d. della curva di interessi sarebbe applicabile non solo agli interessi […] ma anche agli oneri, in espreSS adesione al principio fatto proprio dal Collegio di coordinamento dell con pronuncia n. 26525 del 17 dicembre 2019” (comp. cost. CP_5 pagg. 15 e 16).
Tale argomentazione non è condivisibile, atteso che, in assenza di una previsione contrattuale - come nel caso in esame, in cui il contratto non contiene un'espreSS indicazione - in applicazione degli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c. (secondo cui, in caso di dubbio, le clausole si interpretano a favore del non predisponente), il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, dovendosi dunque applicare a tutti i costi il metodo pro rata temporis.
Il criterio della curva degli interessi, infatti, non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espreSSmente stabilito dalla Corte di
Giustizia Europea nella sentenza c.d. EX, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espreSSmente richiamati nella citata sentenza c.d. EX (in tal senso, Corte d'Appello Torino r.g. 336/2021 del pagina 7 di 8 09.02.2023; Corte d'Appello Torino n. 544/2023; Trib. Torino n. 2118/2023; Trib. Torino n.
3762/2024; Trib. Torino n. 570/2024).
Alla luce delle considerazioni svolte, ne consegue che il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha il diritto al rimborso di tutti i costi del credito - anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB così come interpretato dal Corte di Giustizia Europea - senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi.
In applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis, ne deriva che, in riforma della sentenza impugnata, l'appellata deve essere condannata al rimborso dei costi di credito sostenuti dall'appellante in via anticipatoria, per un importo pari a € 2.784,68 oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal 04.08.2021 (data della lettera di meSS in mora, pag. 8 docc. contrattuali parte appellante) ed ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di notifica della domanda giudiziale di primo grado al saldo.
3. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate, dal momento che le pronunce della Suprema Corte citate sono intervenute in corso di causa, mutando il precedente orientamento giurisprudenziale.
Devono invece essere confermate le spese del giudizio di primo grado, essendo tale decisione conforme ai principi giurisprudenziali in allora vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3246/2022, emeSS dal Giudice di Pace di Torino in data 31.10.2022/3.11.2022; condanna a corrispondere a la somma di € 2.784,68, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal 04.08.2021 ed ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di notifica della domanda giudiziale di primo grado al saldo;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello.
Così deciso in Torino, in data 27.6.2025
IL GIUDICE
Dr.SS Marisa GALLO
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