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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/09/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 632/2024 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 18/06/2025, promossa
OGGETTO: d a
Responsabilità dei
, c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 genitori, dei tutori e dei patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE maestri (art. 2048 c.c.)
, elettivamente domiciliato in VIA S. CATERINA 6 - Parte_1
25100 , presso la menzionata Avvocatura. Pt_1
APPELLANTE
c o n tr o c.f. unitamente Controparte_2 C.F._1
al genitore convivente , c.f. Parte_2
nella sua qualità di Amministratore di Sostegno C.F._2 con il patrocinio dell'avv. NOVELLINI PAOLO, elettivamente domiciliati in VIA POERIO, 12 - 46012 BOZZOLO (MN), presso il menzionato difensore.
APPELLATI
e c o n tr o
[...]
c.f. Controparte_3
Pag. 1 di 12 con il patrocinio dell'avv. PARIANI ANGELO e P.IVA_2
dell'avv. SCAGLIARINI ZOEBISCH NADJA, elettivamente domiciliata in VIA HAJECH 10 - 20129 MILANO, presso i menzionati difensori.
APPELLATA
n o n c h é c on t ro
(già Controparte_4 Controparte_5
, c.f. e
[...] P.IVA_3 Controparte_6
(già , c.f. con il patrocinio
[...] Controparte_7 P.IVA_4 dell'avv. MOLINARI RAFFAELE, elettivamente domiciliate in VIA
VITTORIO EMANUELE II, n. 42 - 25100 , presso il Pt_1 menzionato difensore.
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione prima civile, pubblicata il 16/05/2024 con il n. 2005/2024.
CONCLUSIONI di : Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, previo accoglimento del proposto gravame, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2005/2024 del
Tribunale di Brescia quanto alle statuizioni contenute nel Capo 10 della stessa, concernente “Le spese di lite e di C.T.U.”, in accoglimento della domanda di manleva anche sotto tale profilo attivata con atto di citazione con chiamata in causa del terzo 11 dicembre 2020, condannare le Compagnie assicuratrici terze chiamate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore della parte attrice, oltre pagamento degli oneri inerenti l'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Dichiarando, altresì, che nulla è dovuto dall'Amministrazione appellante in favore delle Compagnie assicuratrici terze chiamate per spese inerenti il procedimento conclusosi con la censurata decisione.
Con condanna, in ogni caso, delle Compagnie assicuratrici terze chiamate a pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore
Pag. 2 di 12 dell'Amministrazione appellante.
Spese rifuse. di e : Controparte_2 Parte_2
si insiste per il rigetto dell'appello proposto dal CP_1
, nonché per il rigetto dell'appello incidentale proposto Controparte_1 dalle appellate e Controparte_8 Controparte_6
, entrambi infondati in fatto ed in diritto e si chiede la conferma
[...] dell'impugnata Sentenza n. 2005/2024 pubbl. il 16/05/2024 -RG n.
9685/2020, emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. di Controparte_3
[...]
voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in atti, respingere l'appello proposto dal , poiché Controparte_1
assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio svolti in narrativa e respingere qualsivoglia altra domanda svolta da parte del predetto appellante in quanto domanda inammissibile CP_9
oltre che infondata ed illegittima per tutti i motivi meglio dedotti in comparsa costitutiva datata 05.11.2024 depositata nell'interesse della
. Controparte_10
Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
In ogni caso con integrale rifusione di spese e competenze e rimborso forfettario del 15% (oltre accessori come per legge) del Giudizio di primo grado e del presente Giudizio di appello da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. di e Controparte_4 Controparte_6
:
[...]
Contrariis reiectis
Pag. 3 di 12 In ordine all'appello principale: respingersi, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, l'impugnazione proposta dal
[...]
avverso la sentenza n.2005/2024, pubblicata in data Controparte_1
16.5.2024, nel proc. civ. n.9685/2020 R.G., in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le motivazioni già indicate in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite, anche per il presente grado di giudizio.
In ordine all'appello incidentale autonomo, proposto dalle appellate
: accogliersi, previe sempre tutte le necessarie CP_11
declaratorie, i motivi di impugnazione proposti, in via incidentale, dalla difesa e e, per l'effetto, Controparte_4 Controparte_6 rideterminarsi l'importo dovuto in favore di parte attrice, a titolo di danno non patrimoniale, previa detrazione delle somme erogate CP_1 dall' per il danno biologico da invalidità permanente da attualizzare alla data della decisione e quindi riconoscersi su detto importo solo gli interessi da tardivo adempimento da calcolarsi sull'importo devalutato alla data dell'evento dannoso, via via rivalutato sino alla data della decisione.
Sempre con vittoria di spese e compensi di lite, anche per il presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2005/2024 il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda proposta congiuntamente da unitamente al Controparte_2
padre , amministratore di sostegno, condannando il Parte_2
a risarcire il danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale (€ 22.724,25) subito dal ragazzo a seguito di una caduta avvenuta il 17.12.2016, durante l'orario scolastico nel cortile interno dell'Istituto Tecnico Agrario G. Pastori di II) accoglieva la Pt_1
domanda di manleva avanzata dal nei confronti delle compagnie CP_9 di assicurazione terze chiamate, condannando Controparte_3
Pag. 4 di 12 , Controparte_3 Controparte_13
e a tenerlo indenne dal pagamento del
[...] Controparte_7 suddetto importo risarcitorio, ciascuna per la quota di spettanza in base alle rispettive polizze assicurative;
III) condannava il
[...]
a rifondere le spese di lite in favore di e delle Controparte_1 CP_2 compagnie chiamate in manleva;
IV) poneva le spese di CTU definitivamente a carico del . CP_9
La motivazione adottata dal Tribunale era questa.
Premesso che la responsabilità dell'istituto scolastico per i danni riportati dall'alunno da autodanneggiamento è di natura contrattuale, attesa la provata violazione dell'obbligo di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità su disabile, che, secondo quanto dedotto Controparte_2
e provato dalle deposizioni testimoniali assunte, era inciampato su una radice di albero posta nel vialetto sterrato che portava ad un laboratorio, che stava attraversando accompagnato da un operatore della
Cooperativa il , che gli forniva assistenza durante le lezioni. Pt_3
In relazione al quantum debeatur: il Tribunale procedeva alla liquidazione del danno non patrimoniale in base alla risultanze della
C.T.U. medica esperita, secondo i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano nell'edizione 2024 riconoscendo in favore di
[...]
€ 11.324,76 come danno differenziale per invalidità CP_2 permanente (ossia € 35.051,00 - € 23.726,24 dell'indennizzo ), € CP_12
9.132,75 per inabilità temporanea;
€ 2.266,74 per danno patrimoniale.
Il era tenuto, quindi, a risarcire agli attori la Controparte_1
complessiva somma di € 22.724,25, oltre rivalutazione ed interessi, e, considerata la fondatezza della domanda di manleva, condannava le tre
Compagnie di Assicurazione, ciascuna per la propria quota, a tenere indenne il dal pagamento dell'importo risarcitorio differenziale CP_9
e degli interessi.
Condannava il al pagamento delle spese di lite sostenute dagli CP_9 attori e dalle compagnie per aver immotivatamente mancato di aderire
Pag. 5 di 12 alla proposta transattiva, formulata dalle Assicurazioni in udienza, sostanzialmente accettata dagli attori in misura pressoché corrispondente all'entità del risarcimento posto a carico del CP_9
all'esito del giudizio.
In virtù della soccombenza e del menzionato contegno processuale, poneva definitivamente a carico del le spese di CTU. CP_9
Interponeva appello il . Controparte_1
Si costituivano e nonché Controparte_2 Parte_2 [...]
resistendo. Controparte_3
Si costituivano anche e Controparte_14 [...]
resistendo all'impugnazione e proponendo Controparte_6 appello incidentale.
All'udienza del 18/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE del CP_9
Con il primo motivo si duole del rigetto della domanda di manleva verso le compagnie assicurative in relazione alle spese di soccombenza dovute al danneggiato vittorioso, oltre che di quelle sostenute per la
CTU.
Assume l'inapplicabilità dell'art. 91, comma 1 secondo periodo, c.p.c. adottato dal primo giudice a fondamento della condanna poiché: I) le assicurazioni convenute in garanzia non avevano avanzato alcuna domanda in tal senso;
II) la proposta di definizione era stata rifiutata dal danneggiato perché considerata inadeguata sulle spese di lite;
III) il
Giudice non aveva formulato alcuna proposta transattiva o conciliativa come previsto dall'art. 185bis c.p.c.; IV) con gli scritti difensivi finali il ha chiarito che la stringata verbalizzazione dell'udienza del CP_9
09/11/2023 non aveva dato conto del proprio intendimento favorevole alla definizione in via transattiva per cui aveva chiesto la rimessione della causa in istruttoria per la formulazione al danneggiato di una proposta giudiziale anche sulle spese, auspicandone l'integrale
Pag. 6 di 12 accettazione.
Con il secondo motivo ritiene erronea la condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle terze chiamate sia perché le stesse non ne hanno fatto espressa domanda, non sussistendone in ogni caso i presupposti sulla scorta degli artt. 23 e 18 delle rispettive polizze assicurative, sia perché la transazione non è andata a buon fine poiché il danneggiato non ha accettato l'offerta limitatamente alle spese di lite.
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo e Controparte_4 Controparte_6
si dolgono della errata liquidazione del danno biologico da
[...]
invalidità permanente differenziale riconosciuto a Controparte_2 poiché gli importi a quest'ultimo corrisposti dall' avrebbero CP_12 dovuto essere rivalutati dalla data dei singoli pagamenti fino a quella della decisione e, solo successivamente a tale operazione, essere detratti dall'ammontare del risarcimento complessivo così ottenendo un danno differenziale di € 7.407,63 e non dei riconosciuti € 11.324,76.
Con il secondo motivo lamentano l'errata quantificazione del danno non patrimoniale sotto i seguenti ulteriori profili: I) per aver riconosciuto la rivalutazione monetaria su importi che già erano attuali, essendo stati calcolati mediante l'uso delle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, coeve alla decisione;
II) per aver riconosciuto la maggiorazione degli interessi sulle somme liquidate via via rivalutate sino alla data della decisione, senza stabilire la loro previa devalutazione alla data del sinistro (17/12/2016).
-.-
Ragioni di ordine sistematico impongono l'esame dell'appello incidentale.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
È devoluta alla cognizione di questa Corte la rideterminazione del credito risarcitorio per danno biologico da invalidità permanente
Pag. 7 di 12 residuo atteso che, per lo stesso pregiudizio, ha Controparte_2
ricevuto dall' un'indennità idonea a ridurre il risarcimento CP_12 civilistico (rif. Cass. SSUU 12566/2018).
Il Tribunale ha calcolato il c.d. danno differenziale defalcando dal valore monetario attuale del danno biologico permanente civilistico, liquidato secondo i criteri ordinari in € 35.051,00, l'indennità corrisposta dall' per l'identica voce (€ 23.726,24) senza, tuttavia, CP_12 rendere le due poste omogenee mediante rivalutazione dell'indennizzo alla data dell'operazione di scomputo, coincidente con quella della decisione del 16/05/2024 (rif. Cass. 30293/2023).
Procedendo dapprima alla rivalutazione dell'indennizzo di € CP_12
23.726,24 dalla data dei singoli pagamenti sino al 16/05/2024 (€
6.145,84 dal 20/01/2018, € 4.166,02 dal 22/11/2018 e € 13.414,38 dall'1/08/2019), e, detraendo il risultante importo di € 27.637,58 dal danno civilistico di € 35.051,00, si ottiene un danno biologico permanente differenziale di € 7.407,63.
Pertanto, tenuto conto che non è oggetto di appello la quantificazione del periodo di inabilità temporanea (€ 9.132,75), il
[...]
deve risarcire a e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 la complessiva somma di € 16.540,38 (=€ 7.407,63+€ 9.132,75) per il danno non patrimoniale a cui andrà sommato il danno patrimoniale, non oggetto di impugnazione, per la quantificazione dell'intero risarcimento.
Quanto a rivalutazione ed interessi sul danno non patrimoniale, devono ritenersi fondate le doglianze delle appellanti incidentali poiché: I) tale danno è stato liquidato dal Tribunale in moneta attuale con l'utilizzo delle Tabelle di Milano “da ultimo aggiornate” ossia quelle coeve alla decisione del 2024, pertanto non andava riconosciuta ulteriore rivalutazione;
II) secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
Civili della Corte di cassazione del 17 febbraio 1995, n. 1712, la base di calcolo su cui applicare gli interessi compensativi è il danno ai valori
Pag. 8 di 12 monetari dell'epoca del fatto, poi periodicamente rivalutato.
Non è possibile, invece, fare riferimento a valori monetari dell'epoca della decisione applicando ad essi gli interessi compensativi dalla data dell'illecito (rif. Cass. 5503/2003 e Cass. 21396/2014).
In conclusione, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale
(art. 1284, comma 1, c.c.) sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, devalutata alla data del sinistro (17/12/2016), e via via rivalutata anno per anno sino alla pronuncia, oltre gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto immotivato il rifiuto del
[...]
di aderire alla proposta transattiva di pagamento di € Controparte_1
22.000 per capitale ed € 3.000 per spese formulata dalle Compagnie di
Assicurazione agli attori e da questi accettata, seppur limitatamente al solo capitale, in misura pressoché corrispondente all'entità del risarcimento posto a carico del . CP_9
Pertanto, applicando l'art. 91, comma 1 secondo periodo, c.p.c. ha posto a carico del le spese di soccombenza dovute ai danneggiati CP_9 vittoriosi nonché quelle di CTU, rigettando la domanda di manleva anche per tali esborsi.
Pur consapevole del fatto che anche le proposte transattive possono essere sussunte sotto la fattispecie astratta disciplinata dall'art. 91 c.p.c. quando circoscritte alla materia del contendere (Cass. 7591/2023), la
Corte ritiene come nel caso di specie non vi siano le ragioni per derogare al principio della soccombenza.
Osserva come la proposta di definizione avanzata dalle Assicurazioni non fosse stata completamente accettata dagli attori che avevano chiesto un suo adeguamento in punto di spese e che, a tal riguardo, negli scritti conclusivi il Ministero aveva sollecitato il potere officioso del Giudice perché formulasse un'offerta giudiziale, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., con il chiaro intento di agevolare la richiesta degli attori di adeguamento
Pag. 9 di 12 della prima offerta e così chiudere bonariamente la vicenda.
Quindi, non è dato ravvisarsi quell'abuso del processo che la norma mira a colpire.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di manleva del
[...]
anche con riguardo alle spese di CTU (importo liquidato Controparte_1 in primo grado) ed alle spese di soccombenza nei confronti di CP_2
e con condanna di
[...] Parte_2 Controparte_4
e Controparte_6 Controparte_3
, ciascuna per la propria quota in relazione alle
[...] rispettive polizze di assicurazione, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, ad ogni titolo, ai terzi danneggiati in conseguenza del fatto assicurato.
Il secondo motivo dell'appello principale investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha regolamentato le spese del primo grado tra il e le tre Compagnie di Assicurazione. Controparte_1
Esso, pertanto, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo dell'appello principale e dell'appello incidentale che, comportando la parziale riforma della sentenza impugnata, implica la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi in base all'esito complessivo del giudizio.
Alla liquidazione la Corte provvede in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato (tra € 26.000 e € 52.000).
Il , soccombente, è condannato al rimborso Controparte_1
delle spese dei due gradi in favore di unitamente al Controparte_2 di lui genitore convivente nella sua qualità di Parte_2
Amministratore di Sostegno.
Gli importi vanno distratti in favore dell'avv. Paolo Novellini, antistatario.
, Controparte_4 Controparte_6 CP_3
, soccombenti nel Controparte_3 Controparte_3
Pag. 10 di 12 rapporto con il , sono condannate in solido al Controparte_1
rimborso delle spese dei due gradi in favore del . CP_9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal e sull'appello incidentale proposto Controparte_1
da E Controparte_4 Controparte_6
, avverso la sentenza n. 2005/2024, emessa dal Tribunale di Brescia
[...]
in data 16/05/2024, così provvede in parziale riforma della sentenza impugnata:
Accoglie l'appello principale e quello incidentale;
condanna il a pagare a Controparte_1 Controparte_2 unitamente a , nella qualità di amministratore di Parte_2
sostegno del figlio:
-l'importo complessivo di € 16.540,38 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi da calcolarsi come in parte motiva;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-le spese di lite dei due gradi liquidate: quanto al primo grado in complessivi € 7.616 (di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase decisoria), oltre esborsi per € 786,00 ed oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.; quanto al secondo grado in complessivi €
6.946,00 (di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; importi distratti in favore dell'Avv. Paolo Novellini che si è dichiarato antistatario;
condanna , Controparte_4 Controparte_6 [...]
, ciascuna per la Controparte_3
propria quota in relazione alle rispettive polizze di assicurazione, a tenere indenne il dal pagamento di quanto Controparte_1
Pag. 11 di 12 dallo stesso dovuto a e a titolo di Controparte_2 Parte_2
risarcimento, interessi e spese di soccombenza oltre che per le spese di
CTU (importo liquidato in primo grado); condanna , Controparte_4 Controparte_6 [...]
, in solido tra Controparte_3 loro, a pagare al le spese di lite dei due gradi Controparte_1
liquidate: quanto al primo grado in complessivi € 7.616 (di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A.; quanto al secondo grado in complessivi € 6.946
(di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, €
3.470 per la fase decisoria), oltre esborsi per € 804 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13/08/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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