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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/10/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2363 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in corso Luigi Fera Parte_1 C.F._1
n.158\a, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Feraudo che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
- appellante -
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
(cod.fisc. P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2 P.IVA_1
- appellati contumaci – avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1957/2022
Conclusioni: come rassegnate dal procuratore di parte appellante all'udienza del 6 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.04.2021 e notificato al ed a Controparte_1 CP_2 [...]
chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso di accertamento n. Parte_1
1078045200135283, emesso sul supposto omesso versamento del corrispettivo dovuto per Canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2016, per l'immobile sito in in via CP_1
Montegrappa n. 29\b, e pari ad € 210,00.
pagina 1 di 5 A fondamento della propria domanda eccepiva, preliminarmente, l'irregolarità formale dell'avviso con violazione dell'art.24 Cost per l'omessa chiara indicazione su autorità, forme e termini presso cui proporre impugnazione;
nel merito eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza dei presupposti di legge, non essendo lo stesso titolare di alcuna concessione e\o autorizzazione per il passo carrabile indicato nell'avviso di accertamento e non essendo neanche utilizzatore di fatto dell'immobile ubicato in via Montegrappa n.29\b che, sin dal 1999, risultava essere parte di un compendio pignorato, per il quale il Tribunale di Cosenza aveva nominato nel tempo più custodi giudiziari e la cui procedura esecutiva era in corso ancora nel 2019; in subordine, eccepiva la prescrizione del credito e, in via ancor più mediata, chiedeva di rideterminare l'importo richiesto in misura ridotta, ricalcolando sanzioni ed interessi.
Il nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio deducendo la fondatezza dell'accertamento, sia in relazione ai CP_2 requisiti formali dell'avviso che al merito della pretesa allo stesso sottesa, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1957\2022 depositata dal Giudice di pace di Cosenza in data 30.12.2022 veniva rigettata l'opposizione e confermato l'accertamento di pagamento n.1078045200135283 dell'11.12.2020 emesso da con compensazione delle spese di giudizio tra le parti. CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, contestando la decisione di primo grado che aveva erroneamente ritenuto che fosse obbligato al pagamento del Canone di occupazione di suolo pubblico, in quanto proprietario dell'immobile sito in via Montegrappa n.29\b, senza considerare che lo stesso non era mai stato titolare di concessione o autorizzazione per il passo carrabile e che l'immobile era parte di un compendio pignorato sin dal 1999 per il quale il Tribunale aveva nominato negli anni vari custodi giudiziari che lo avevano detenuto, posseduto ed amministrato fino a tutto il 2019, sicchè il non era neanche utilizzatore di fatto del Pt_1 predetto bene.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, venisse riformata la sentenza di primo grado e che, in accoglimento dell'opposizione fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e fosse annullato l'avviso di accertamento n. 1078045200135283, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
pagina 2 di 5 Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, il non Controparte_3
si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
*****
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
L'odierna opposizione ha ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento n. 078045200135283, emesso dal per l'importo di € 210,00, a titolo di omesso versamento del Controparte_1 corrispettivo dovuto per Canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2016, in riferimento all'immobile sito in in via Montegrappa n. 29\b. CP_1
Secondo l'orientamento interpretativo espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8628 del
7.5.2020).
In particolare, il legislatore, nell'istituire, a partire dal gennaio 1999, il canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap), che della Tosap mutua finalità sostanziale e in gran parte disciplina, ha previsto, con l'art.63, primo comma, del d.lgs.n.446/97, un regime complessivo in forza del quale il canone è dovuto dal concessionario e, solo in ipotesi di occupazione abusiva (cioè in mancanza di concessione), dall'occupante di fatto, in ossequio al principio, desumibile dall'art.23 della Costituzione, di tassatività e determinatezza delle norme impositive il quale impone che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
La Suprema Corte aveva, già in passato, affermato, sempre in materia di TOSAP, che quando la lettera della legge non è ambigua né vaga non c'è bisogno di ricorrere a criteri ermeneutici sussidiari e che, in ogni caso, le norme che definiscono oggetti e soggetti imponibili sono complete per loro natura, non essendo prospettabile nelle fattispecie impositive l'esistenza di lacune tecniche da risolvere con una interpretazione estensiva o analogica e non potendo le norme tributarie impositrici colpire soggetti non precisamente e specificamente individuate (cfr.Cass. nn. 11936, 11937 del 13 luglio 2012).
Nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. Parte_1
078045200135283, emesso dal Comune di per l'importo di € 210,00, a titolo di omesso CP_1 versamento del corrispettivo dovuto per Canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) per l'anno pagina 3 di 5 2016, in riferimento all'immobile sito in in via Montegrappa n. 29\b, rilevando di non essere CP_1
mai stato titolare di concessione e/o di autorizzazione per il passo carrabile, né di essere stato utilizzatore di fatto dell'immobile, in quanto lo stesso era stato pignorato sin dal 1999, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare tutt'ora pendente, nella quale erano stati nominati diversi custodi giudiziari.
Alla stregua dei principi espressi, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia errato nel ravvisare la legittimazione passiva di in relazione all'obbligazione di pagamento relativa al Parte_1
Canone di occupazione di suolo pubblico, per il passo carrabile riferito all'immobile sito in in CP_1
via Montegrappa n. 29\b, sul solo presupposto che lo stesso fosse “proprietario” del predetto bene, atteso che, per un verso, né l'ente impositore né il concessionario per la riscossione hanno prodotto l'atto di concessione e/o autorizzazione per il passo carrabile in oggetto, rilasciato in favore di
[...]
, e che, per altro verso, questi ha dimostrato di non essere stato utilizzatore di fatto Parte_1 dell'immobile, né di averne avuto la disponibilità, atteso che sin dal 1999, il relativo compendio immobiliare è stato oggetto di pignoramento (cfr. procedura esecutiva REI n. 75\1999), con successiva nomina, da parte del Tribunale di Cosenza, di diversi custodi giudiziari che hanno relazionato circa la situazione di fatto del bene e la sua utilizzazione (cfr. relazioni del 25.3.2002 e del 16.10.2017).
Consegue che non ricorrono né l'ipotesi della titolarità della concessione e/o autorizzazione per il passo carrabile né quella residuale dell'utilizzazione di fatto dell'immobile, al fine di legittimare la titolarità passiva del rapporto rispetto a e determinare l'obbligazione di pagamento del Parte_1
Canone di occupazione di suolo pubblico, per l'anno 2016, di cui all'avviso di accertamento impugnato, non valendo a tal fine il diritto dominicale sul bene.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'appello proposto da va accolto e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'opposizione, va annullato l'avviso di accertamento n. 1078045200135283 emesso da in data 11.12.2020. Controparte_2
Le spese e competenze del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 0,01 ad € 1.100,00) del D.M. n.
147/2022, in ragione della semplicità delle questioni affrontate e della natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute-appellate, in solido tra loro e liquidate in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n. 1078045200135283 emesso da in data 11.12.2020; Controparte_2
2) condanna il e in solido tra loro, alla rifusione, in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'Erario – attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato -, delle Parte_1 spese e competenze di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 332,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., IVA e CPA, come per legge.
Cosenza, 7.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2363 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in corso Luigi Fera Parte_1 C.F._1
n.158\a, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Feraudo che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
- appellante -
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
(cod.fisc. P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2 P.IVA_1
- appellati contumaci – avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1957/2022
Conclusioni: come rassegnate dal procuratore di parte appellante all'udienza del 6 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.04.2021 e notificato al ed a Controparte_1 CP_2 [...]
chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso di accertamento n. Parte_1
1078045200135283, emesso sul supposto omesso versamento del corrispettivo dovuto per Canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2016, per l'immobile sito in in via CP_1
Montegrappa n. 29\b, e pari ad € 210,00.
pagina 1 di 5 A fondamento della propria domanda eccepiva, preliminarmente, l'irregolarità formale dell'avviso con violazione dell'art.24 Cost per l'omessa chiara indicazione su autorità, forme e termini presso cui proporre impugnazione;
nel merito eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza dei presupposti di legge, non essendo lo stesso titolare di alcuna concessione e\o autorizzazione per il passo carrabile indicato nell'avviso di accertamento e non essendo neanche utilizzatore di fatto dell'immobile ubicato in via Montegrappa n.29\b che, sin dal 1999, risultava essere parte di un compendio pignorato, per il quale il Tribunale di Cosenza aveva nominato nel tempo più custodi giudiziari e la cui procedura esecutiva era in corso ancora nel 2019; in subordine, eccepiva la prescrizione del credito e, in via ancor più mediata, chiedeva di rideterminare l'importo richiesto in misura ridotta, ricalcolando sanzioni ed interessi.
Il nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva in giudizio deducendo la fondatezza dell'accertamento, sia in relazione ai CP_2 requisiti formali dell'avviso che al merito della pretesa allo stesso sottesa, e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1957\2022 depositata dal Giudice di pace di Cosenza in data 30.12.2022 veniva rigettata l'opposizione e confermato l'accertamento di pagamento n.1078045200135283 dell'11.12.2020 emesso da con compensazione delle spese di giudizio tra le parti. CP_2
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, contestando la decisione di primo grado che aveva erroneamente ritenuto che fosse obbligato al pagamento del Canone di occupazione di suolo pubblico, in quanto proprietario dell'immobile sito in via Montegrappa n.29\b, senza considerare che lo stesso non era mai stato titolare di concessione o autorizzazione per il passo carrabile e che l'immobile era parte di un compendio pignorato sin dal 1999 per il quale il Tribunale aveva nominato negli anni vari custodi giudiziari che lo avevano detenuto, posseduto ed amministrato fino a tutto il 2019, sicchè il non era neanche utilizzatore di fatto del Pt_1 predetto bene.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, venisse riformata la sentenza di primo grado e che, in accoglimento dell'opposizione fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e fosse annullato l'avviso di accertamento n. 1078045200135283, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
pagina 2 di 5 Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, il non Controparte_3
si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
*****
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
L'odierna opposizione ha ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento n. 078045200135283, emesso dal per l'importo di € 210,00, a titolo di omesso versamento del Controparte_1 corrispettivo dovuto per Canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2016, in riferimento all'immobile sito in in via Montegrappa n. 29\b. CP_1
Secondo l'orientamento interpretativo espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8628 del
7.5.2020).
In particolare, il legislatore, nell'istituire, a partire dal gennaio 1999, il canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap), che della Tosap mutua finalità sostanziale e in gran parte disciplina, ha previsto, con l'art.63, primo comma, del d.lgs.n.446/97, un regime complessivo in forza del quale il canone è dovuto dal concessionario e, solo in ipotesi di occupazione abusiva (cioè in mancanza di concessione), dall'occupante di fatto, in ossequio al principio, desumibile dall'art.23 della Costituzione, di tassatività e determinatezza delle norme impositive il quale impone che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
La Suprema Corte aveva, già in passato, affermato, sempre in materia di TOSAP, che quando la lettera della legge non è ambigua né vaga non c'è bisogno di ricorrere a criteri ermeneutici sussidiari e che, in ogni caso, le norme che definiscono oggetti e soggetti imponibili sono complete per loro natura, non essendo prospettabile nelle fattispecie impositive l'esistenza di lacune tecniche da risolvere con una interpretazione estensiva o analogica e non potendo le norme tributarie impositrici colpire soggetti non precisamente e specificamente individuate (cfr.Cass. nn. 11936, 11937 del 13 luglio 2012).
Nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. Parte_1
078045200135283, emesso dal Comune di per l'importo di € 210,00, a titolo di omesso CP_1 versamento del corrispettivo dovuto per Canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) per l'anno pagina 3 di 5 2016, in riferimento all'immobile sito in in via Montegrappa n. 29\b, rilevando di non essere CP_1
mai stato titolare di concessione e/o di autorizzazione per il passo carrabile, né di essere stato utilizzatore di fatto dell'immobile, in quanto lo stesso era stato pignorato sin dal 1999, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare tutt'ora pendente, nella quale erano stati nominati diversi custodi giudiziari.
Alla stregua dei principi espressi, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia errato nel ravvisare la legittimazione passiva di in relazione all'obbligazione di pagamento relativa al Parte_1
Canone di occupazione di suolo pubblico, per il passo carrabile riferito all'immobile sito in in CP_1
via Montegrappa n. 29\b, sul solo presupposto che lo stesso fosse “proprietario” del predetto bene, atteso che, per un verso, né l'ente impositore né il concessionario per la riscossione hanno prodotto l'atto di concessione e/o autorizzazione per il passo carrabile in oggetto, rilasciato in favore di
[...]
, e che, per altro verso, questi ha dimostrato di non essere stato utilizzatore di fatto Parte_1 dell'immobile, né di averne avuto la disponibilità, atteso che sin dal 1999, il relativo compendio immobiliare è stato oggetto di pignoramento (cfr. procedura esecutiva REI n. 75\1999), con successiva nomina, da parte del Tribunale di Cosenza, di diversi custodi giudiziari che hanno relazionato circa la situazione di fatto del bene e la sua utilizzazione (cfr. relazioni del 25.3.2002 e del 16.10.2017).
Consegue che non ricorrono né l'ipotesi della titolarità della concessione e/o autorizzazione per il passo carrabile né quella residuale dell'utilizzazione di fatto dell'immobile, al fine di legittimare la titolarità passiva del rapporto rispetto a e determinare l'obbligazione di pagamento del Parte_1
Canone di occupazione di suolo pubblico, per l'anno 2016, di cui all'avviso di accertamento impugnato, non valendo a tal fine il diritto dominicale sul bene.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, l'appello proposto da va accolto e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'opposizione, va annullato l'avviso di accertamento n. 1078045200135283 emesso da in data 11.12.2020. Controparte_2
Le spese e competenze del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 0,01 ad € 1.100,00) del D.M. n.
147/2022, in ragione della semplicità delle questioni affrontate e della natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute-appellate, in solido tra loro e liquidate in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n. 1078045200135283 emesso da in data 11.12.2020; Controparte_2
2) condanna il e in solido tra loro, alla rifusione, in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'Erario – attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato -, delle Parte_1 spese e competenze di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 332,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., IVA e CPA, come per legge.
Cosenza, 7.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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