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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1137 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 16.10.2025, a seguito delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, e vertente t r a
, con l'avv. GENOVESE ANNA PAOLA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. MARCONCINI NICOLA Controparte_1
RESISTENTE
* * *
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(rassegnate dalle parti all'udienza del 16.10.2025):
“1) Conferma dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come segue, salvo diversi accordi: a fine settimana alterni, dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (pernotti compresi), oltre a due giorni a settimana con RN (mercoledì e giovedì con riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina) nella settimana che termina con week end di competenza materno;
nelle settimane che, invece, terminano con week
1 end di competenza paterno, starà presso il padre dal mercoledì al termine Per_1 della scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola (RN compreso);
2) Salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà ad anni alterni le giornate Per_1 del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro; per il resto delle vacanze natalizie, si osserverà il calendario ordinario;
sempre salvo diversi accordi tra le parti, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per le giornate di Pasqua e Pasquetta. Per quanto riguarda le vacanze estive: i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi che vorranno trascorrere con con un preavviso di almeno 30 giorni;
Per_1
3) Assegno di mantenimento ordinario a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, salva rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese su coordinate bancarie che Pt_1 la stessa si impegna a comunicare al sig. ; CP_1
4) Spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, suddivise come segue: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
detrazioni fiscali ripartite nelle medesime percentuali;
5) Assegno unico universale attribuito per intero alla sig.ra ; Pt_1
6) Il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra la somma di 2.437,25 CP_1 Pt_1 euro a titolo di spese straordinarie arretrate alla data odierna, dalle quali sono escluse quelle sostenute per i libri scolastici acquistati all'inizio del corrente anno scolastico (le cui spese sono state sostenute dalla sig.ra ) e per le mediche di Pt_1
nel periodo settembre-ottobre 2025 (le cui spese sono state sostenute dal Per_1 sig. ); per le spese straordinarie anzidette varrà la ripartizione al 50% tra CP_1 genitori;
7) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di euro CP_1 Pt_1
1.900,00 a titolo di arretrati per rivalutazione monetaria dovuta;
8) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra gli importi di cui ai punti CP_1 Pt_1
6 e 7 del presente accordo in tre tranche di eguale importo entro il 30 di dicembre
2025;
9) Impegno delle parti ad estinguere il conto corrente cointestato di cui alla convenzione del 2014 presso la Cassa di Risparmio FVG oggi Intesa San Paolo;
10) Il sig. si impegna a trasmettere tutta la documentazione inerente il CP_1 libretto a risparmio acceso presso Poste Italiane S.p.a. intestato a e a Per_1
2 bonificare l'importo relativo alla sig.ra entro il termine di 15 giorni dalla Pt_1 data odierna;
11) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) Dalla relazione sentimentale tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
nasceva la figlia minore (in data 30.01.2012).
[...] Per_1
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, la sig.ra , premettendo che la Pt_1 relazione con il sig. era ormai terminata e che i genitori avevano raggiunto CP_1 un'intesa nel 2014 (mai ratificata dall'autorità giudiziaria) in relazione all'affidamento, collocamento e mantenimento di , adiva l'intestato Per_1
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione del regime di mantenimento della figlia minorenne e, in particolare, di disporre: il rimborso, a carico del sig. , CP_1 di talune spese straordinarie da lei interamente anticipante per la figlia, per una somma complessiva pari ad euro 4.060,70; la restituzione in proprio favore da parte del resistente della somma di euro 9.962,21, sottratta dal sig. dal conto CP_1 corrente cointestato che era stato aperto di comune accordo per il versamento dell'assegno di mantenimento pattuito a carico del padre ed in favore di nel Per_1
2014; la corresponsione, in favore della sig.ra , la somma pari alla Pt_1 rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 riferita agli ultimi 5 anni.
Il sig. si costituiva regolarmente in giudizio, contestando la ricostruzione CP_1 dei fatti avversaria e chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente.
II) Le difese depositavano le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza dd. 16.10.2025, le parti avanti al giudice designato raggiungevano un accordo complessivo su tutte le questioni controverse ed i procuratori chiedevano dunque che la causa fosse immediatamente rimessa in decisione al Collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte infine rassegnate.
III) Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni indicate dalle parti, apparendo le stesse conformi all'interesse superiore, morale e materiale, della figlia minorenne.
IV) Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre e diritto di visita paterno disciplinato come segue, salvo diversi accordi tra le parti: a fine settimana alterni, dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (pernotti compresi), oltre a due giorni a settimana con RN (mercoledì
e giovedì con riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina) nella settimana che termina con week end di competenza materno;
nelle settimane che, invece, terminano con week end di competenza paterno, starà presso il padre dal Per_1 mercoledì al termine della scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola (RN compreso);
2) salvo diversi accordi tra le parti, trascorrerà ad anni alterni le giornate del Per_1
24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio con un genitore e l'anno successivo con l'altro; per il resto delle vacanze natalizie, si osserverà il calendario ordinario;
sempre salvo diversi accordi tra le parti, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per le giornate di Pasqua e Pasquetta. Per quanto riguarda le vacanze estive,
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i periodi che vorranno trascorrere con con un preavviso di almeno 30 giorni;
Per_1
3) dispone l'obbligo, a carico del padre sig. , di contribuire al Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia versando alla sig.ra , Per_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese sulle coordinate bancarie che la stessa si impegna a comunicare al sig. , l'importo mensile di euro 300,00, salva rivalutazione CP_1 monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
4) dispone che le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, siano suddivise nel seguente modo: 60% a carico del padre e
40% a carico della madre, con detrazioni fiscali ripartite nelle medesime percentuali;
5) dispone che l'assegno unico universale sia attribuito alla sig.ra per l'intero; Pt_1
6) dà atto che il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra la somma di CP_1 Pt_1
2.437,25 euro a titolo di spese straordinarie arretrate alla data odierna, dalle quali sono escluse quelle sostenute per i libri scolastici acquistati all'inizio del corrente anno scolastico (le cui spese sono state sostenute dalla sig.ra ) e per le visite Pt_1
4 mediche di nel periodo settembre-ottobre 2025 (le cui spese sono state Per_1 sostenute dal sig. ); per le spese straordinarie anzidette varrà la ripartizione CP_1 al 50% tra genitori;
7) dà atto che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma CP_1 Pt_1 di euro 1.900,00 a titolo di arretrati per rivalutazione monetaria dovuta sulla somma oggetto dell'assegno di mantenimento concordato tra le parti nel 2014;
8) dà atto che il sig. si impegna a versare alla sig.ra gli importi di cui CP_1 Pt_1 ai punti 6 e 7 del presente accordo in tre tranche di eguale importo entro il 30 dicembre 2025;
9) dà atto che le parti si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato di cui alla convenzione del 2014 presso la Cassa di Risparmio FVG oggi Intesa San Paolo;
10) dà atto che il sig. si impegna a trasmettere tutta la documentazione inerente CP_1 il libretto a risparmio acceso presso Poste Italiane S.p.a. intestato a e a Per_1 bonificare l'importo relativo alla sig.ra entro il termine di 15 giorni dalla data Pt_1 di celebrazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione (16.10.2025);
11) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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