Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 12/01/2026, n. 126
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e mancata valutazione delle prove

    L'Avviso di Accertamento conteneva tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari, assolvendo pienamente all'obbligo motivazionale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'applicazione del metodo induttivo

    Il ricorso al metodo induttivo è legittimo ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. 98/2011, in quanto la documentazione prodotta dagli appellanti è stata ritenuta non idonea a consentire l'accertamento analitico.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale d'imposta in Italia

    L'imposta è dovuta in Italia poiché l'attività di gestione delle scommesse è svolta nel territorio dello Stato e la puntata viene effettuata nel locale commerciale situato in Italia. La trasmissione telematica all'estero è un mero elemento organizzativo.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto agli operatori concessionari

    La parificazione ai fini tributari del "gestore per conto terzi" al bookmaker non è irragionevole ed è stata confermata dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    L'esimente della incertezza normativa è applicabile esclusivamente al periodo antecedente il 2010, ovvero prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (L. 220/2010). Pertanto, per l'anno d'imposta 2015, le sanzioni sono dovute.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    La richiesta è respinta in quanto la CGUE si è già espressa sulla compatibilità della normativa italiana con il TFUE.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e mancata valutazione delle prove

    L'Avviso di Accertamento conteneva tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari, assolvendo pienamente all'obbligo motivazionale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'applicazione del metodo induttivo

    Il ricorso al metodo induttivo è legittimo ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. 98/2011, in quanto la documentazione prodotta dagli appellanti è stata ritenuta non idonea a consentire l'accertamento analitico.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale d'imposta in Italia

    L'imposta è dovuta in Italia poiché l'attività di gestione delle scommesse è svolta nel territorio dello Stato e la puntata viene effettuata nel locale commerciale situato in Italia. La trasmissione telematica all'estero è un mero elemento organizzativo.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto agli operatori concessionari

    La parificazione ai fini tributari del "gestore per conto terzi" al bookmaker non è irragionevole ed è stata confermata dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa

    L'esimente della incertezza normativa è applicabile esclusivamente al periodo antecedente il 2010, ovvero prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (L. 220/2010). Pertanto, per l'anno d'imposta 2015, le sanzioni sono dovute.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    La richiesta è respinta in quanto la CGUE si è già espressa sulla compatibilità della normativa italiana con il TFUE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 12/01/2026, n. 126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 126
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo