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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 12/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
PO NI, AT
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2541/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 280/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 24/03/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTI150008284U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 280/2023, depositata il 24.03.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto rigettava il ricorso promosso da Ricorrente_2 e dalla Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. MTI150008284U, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per l'anno 2015, che accertava un'Imposta Unica sulle Scommesse pari a € 63.625,75 (oltre sanzioni e interessi).
L'accertamento era scaturito dall'attività di verifica della Guardia di Finanza che aveva riscontrato lo svolgimento dell'attività di raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker estero (Ricorrente_1
), in assenza di licenza TULPS ex art. 88 e autorizzazione ADM. L'Ufficio aveva determinato la base imponibile in maniera induttiva (€ 824.540,78), utilizzando il triplo della raccolta media provinciale, a causa della scarsità e inattendibilità della documentazione contabile fornita dai ricorrenti .
Avverso tale pronuncia hanno interposto appello Ricorrente_2 e la Ricorrente_1 , riproponendo i motivi già sollevati in primo grado e lamentando, tra l'altro: la nullità della sentenza per difetto di motivazione e mancata valutazione delle prove;
l'illegittimità dell'applicazione del metodo induttivo, avendo fornito reports e documentazione utile per l'accertamento analitico;
l'insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale d'imposta in Italia;
la disparità di trattamento rispetto agli operatori concessionari;
e l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa . Gli Appellanti hanno inoltre richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento e va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e dell'atto impositivo opposto.
La Corte osserva che la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto e all'erroneo ricorso al metodo induttivo è infondata. L'Avviso di Accertamento conteneva tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari (l'an e il quantum debeatur), assolvendo pienamente all'obbligo motivazionale.
Il ricorso al metodo induttivo da parte dell'ADM è risultato legittimo ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.
L. 98/2011 (convertito dalla L. 111/2011). Tale norma prevede che, nel caso di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero in assenza di elementi documentali idonei, l'Ufficio determini induttivamente la base imponibile, utilizzando la raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco, moltiplicata per tre. Del resto, la documentazione prodotta dagli Appellanti (c.d. reports) è stata correttamente ritenuta
"non idonea" a consentire l'accertamento analitico in quanto priva dei requisiti prescritti per la contabilità obbligatoria in materia di Imposta Unica (DPR n. 66/2002). Pertanto, il comportamento stesso del ricorrente, non avendo fornito elementi determinanti per il calcolo analitico, ha legittimato il ricorso alla stima induttiva.
Deve essere ribadita la correttezza della sentenza di primo grado in merito all'esistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta per l'anno 2015.
Il sistema tributario italiano riserva allo Stato l'attività di organizzazione e gestione delle scommesse.
L'Imposta Unica è dovuta da "chiunque... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere". Il Ricorrente_2, in qualità di titolare del centro, svolgeva attività di "gestione" attraverso la sua organizzazione imprenditoriale
(ricezione della proposta, incasso, pagamento delle vincite), configurando il presupposto dell'imposizione.
Inoltre, la legge stabilisce la solidarietà passiva per il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni a carico del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata, in questo caso, la Ricorrente_1 Ltd
. La parificazione ai fini tributari del "gestore per conto terzi" (il titolare della ricevitoria) al bookmaker non è irragionevole,, ed è stata confermata dalla Corte Costituzionale (Sentenza n°27/2018).
Per quanto riguarda il presupposto territoriale, si conferma che l'imposta è dovuta in Italia poiché la scommessa si considera accettata nel territorio dello Stato, in quanto il giocatore effettua la puntata nel locale commerciale (CTD) situato in Italia . La trasmissione telematica della proposta all'estero è considerata
, al contrario, un mero elemento organizzativo che non sposta la territorialità.
Le doglianze relative alla mancata traduzione dell'atto in lingua inglese sono infondate, in quanto la parte ha ampiamente esercitato il proprio diritto di difesa, dimostrando piena conoscenza del contenuto dell'atto impositivo, sanando ogni eventuale irregolarità.
L'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è respinta. La Corte di Giustizia Europea si è già espressa (Causa
C-788/18) sancendo la piena compatibilità della normativa nazionale (italiana) in materia di scommesse sportive con i principi sanciti dal TFUE, confermando che l'Articolo 56 TFUE non osta a una normativa che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD e, in solido, i loro mandanti esteri, anche in assenza di concessione.
Similmente, le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3 D.lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, sono state ritenute non fondate dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 27/2018), in quanto l'applicazione del tributo ai ricevitori opera un'equiparazione non irragionevole e risponde all'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale.
L'eccezione relativa alla non irrogazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è respinta.
L'esimente della incertezza normativa, ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 8757/2021),
è applicabile esclusivamente al periodo antecedente il 2010, ovvero prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (L. 220/2010). Pertanto, per l'anno d'imposta 2015, le sanzioni sono dovute.
Per la complessità della materia trattata le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
PO NI, AT
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2541/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 280/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 24/03/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTI150008284U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 280/2023, depositata il 24.03.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto rigettava il ricorso promosso da Ricorrente_2 e dalla Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. MTI150008284U, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per l'anno 2015, che accertava un'Imposta Unica sulle Scommesse pari a € 63.625,75 (oltre sanzioni e interessi).
L'accertamento era scaturito dall'attività di verifica della Guardia di Finanza che aveva riscontrato lo svolgimento dell'attività di raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker estero (Ricorrente_1
), in assenza di licenza TULPS ex art. 88 e autorizzazione ADM. L'Ufficio aveva determinato la base imponibile in maniera induttiva (€ 824.540,78), utilizzando il triplo della raccolta media provinciale, a causa della scarsità e inattendibilità della documentazione contabile fornita dai ricorrenti .
Avverso tale pronuncia hanno interposto appello Ricorrente_2 e la Ricorrente_1 , riproponendo i motivi già sollevati in primo grado e lamentando, tra l'altro: la nullità della sentenza per difetto di motivazione e mancata valutazione delle prove;
l'illegittimità dell'applicazione del metodo induttivo, avendo fornito reports e documentazione utile per l'accertamento analitico;
l'insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale d'imposta in Italia;
la disparità di trattamento rispetto agli operatori concessionari;
e l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa . Gli Appellanti hanno inoltre richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento e va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e dell'atto impositivo opposto.
La Corte osserva che la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto e all'erroneo ricorso al metodo induttivo è infondata. L'Avviso di Accertamento conteneva tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari (l'an e il quantum debeatur), assolvendo pienamente all'obbligo motivazionale.
Il ricorso al metodo induttivo da parte dell'ADM è risultato legittimo ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.
L. 98/2011 (convertito dalla L. 111/2011). Tale norma prevede che, nel caso di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero in assenza di elementi documentali idonei, l'Ufficio determini induttivamente la base imponibile, utilizzando la raccolta media della provincia ove è ubicato il punto di gioco, moltiplicata per tre. Del resto, la documentazione prodotta dagli Appellanti (c.d. reports) è stata correttamente ritenuta
"non idonea" a consentire l'accertamento analitico in quanto priva dei requisiti prescritti per la contabilità obbligatoria in materia di Imposta Unica (DPR n. 66/2002). Pertanto, il comportamento stesso del ricorrente, non avendo fornito elementi determinanti per il calcolo analitico, ha legittimato il ricorso alla stima induttiva.
Deve essere ribadita la correttezza della sentenza di primo grado in merito all'esistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta per l'anno 2015.
Il sistema tributario italiano riserva allo Stato l'attività di organizzazione e gestione delle scommesse.
L'Imposta Unica è dovuta da "chiunque... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere". Il Ricorrente_2, in qualità di titolare del centro, svolgeva attività di "gestione" attraverso la sua organizzazione imprenditoriale
(ricezione della proposta, incasso, pagamento delle vincite), configurando il presupposto dell'imposizione.
Inoltre, la legge stabilisce la solidarietà passiva per il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni a carico del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata, in questo caso, la Ricorrente_1 Ltd
. La parificazione ai fini tributari del "gestore per conto terzi" (il titolare della ricevitoria) al bookmaker non è irragionevole,, ed è stata confermata dalla Corte Costituzionale (Sentenza n°27/2018).
Per quanto riguarda il presupposto territoriale, si conferma che l'imposta è dovuta in Italia poiché la scommessa si considera accettata nel territorio dello Stato, in quanto il giocatore effettua la puntata nel locale commerciale (CTD) situato in Italia . La trasmissione telematica della proposta all'estero è considerata
, al contrario, un mero elemento organizzativo che non sposta la territorialità.
Le doglianze relative alla mancata traduzione dell'atto in lingua inglese sono infondate, in quanto la parte ha ampiamente esercitato il proprio diritto di difesa, dimostrando piena conoscenza del contenuto dell'atto impositivo, sanando ogni eventuale irregolarità.
L'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è respinta. La Corte di Giustizia Europea si è già espressa (Causa
C-788/18) sancendo la piena compatibilità della normativa nazionale (italiana) in materia di scommesse sportive con i principi sanciti dal TFUE, confermando che l'Articolo 56 TFUE non osta a una normativa che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD e, in solido, i loro mandanti esteri, anche in assenza di concessione.
Similmente, le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3 D.lgs. 504/1998 e art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, sono state ritenute non fondate dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 27/2018), in quanto l'applicazione del tributo ai ricevitori opera un'equiparazione non irragionevole e risponde all'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale.
L'eccezione relativa alla non irrogazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è respinta.
L'esimente della incertezza normativa, ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 8757/2021),
è applicabile esclusivamente al periodo antecedente il 2010, ovvero prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (L. 220/2010). Pertanto, per l'anno d'imposta 2015, le sanzioni sono dovute.
Per la complessità della materia trattata le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.