Ordinanza cautelare 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04195/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Gentilcore e Maria Teresa Tarsitano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del verbale del Comando della Stazione di Carabinieri di -OMISSIS-del 17 gennaio 2024, con il quale è stato disposto nei confronti dell''odierno ricorrente il ritiro cautelare, ai sensi dell'art. 39 TULPS, delle armi e munizioni e dei titoli autorizzatori alla detenzione delle stesse;
b) delle note di trasmissione del predetto verbale alla Prefettura di Milano e alla Questura di Milano;
c) della comunicazione di avvio del procedimento della Prefettura di Milano del 17 gennaio 2024, notificata in data 26 gennaio 2024, di sospensione/revoca della qualifica di Guardia Giurata e detenzione di porto d’armi nonché di adozione di un provvedimento di divieto di porto d’armi e munizione;
d) di tutti gli atti istruttori presupposti, di estremi e contenuto non conosciuto;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 19 settembre 2024:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 30 maggio 2024, con il quale la Prefettura di Milano ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca del decreto di guardia particolare giurata e del porto d’armi per difesa personale a tariffa ridotta per carenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dei titoli di polizia;
- di tutti gli atti istruttori, anche se non conosciuti e non indicati nel provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze cautelari nn. -OMISSIS-/2024 e -OMISSIS-/2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IC GI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, rivestiva la qualifica di guardia particolare giurata alle dipendenze dell'istituto di vigilanza -OMISSIS-..
In data 17 gennaio 2024, la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, allertato per una violenta discussione in strada tra il -OMISSIS- e una donna, procedevano al ritiro a scopo cautelativo delle armi e delle munizioni, custodite nella cassetta di sicurezza della -OMISSIS-.
Il sig. -OMISSIS-, allora, introduceva il ricorso originario in epigrafe, notificato il 18 marzo 2024 e corredato da istanza cautelare, con il quale chiedeva a questo Tribunale di disporre l’annullamento del citato verbale di ritiro ex art. 39 del TUPLS per i seguenti motivi:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 39 TULPS – ART. 3 L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ);
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 39 TULPS – ART. 3 L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ);
III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 39 TULPS – ART. 3 L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ).
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione dell’intero ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 24 aprile 2024 questo TAR respingeva l’istanza cautelare in ragione della carenza di adeguato fumus boni iuris.
Nelle more del giudizio, la Prefettura di Milano avviava a carico del -OMISSIS- un procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di un provvedimento di revoca della qualifica di guardia giurata e del porto d'armi per difesa personale, nonché all'adozione di un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni.
Esaurito il contraddittorio con l’interessato e nonostante le plurime memorie difensive versate nel procedimento, la Prefettura milanese adottava il decreto prot. n. -OMISSIS-del 30.05.2024, con il quale l’Amministrazione disponeva la revoca del titolo di guardia giurata particolare e, contestualmente, il divieto di detenzione delle armi e delle munizioni.
Si valorizzava, in particolare, l’episodio violento del 17.01.2024, dal quale risultava scaturito nei confronti del -OMISSIS-, altresì, un procedimento penale - tutt’ora pendente - per la commissione del reato di cui all’art. 612 bis del c.p..
Da qui la proposizione dei motivi aggiunti, notificati in data 4 settembre 2024 e corredati da istanza cautelare, con i quali chiedeva l’annullamento del suddetto sopravvenuto decreto prefettizio.
Deduceva, innanzitutto, l’illegittimità del decreto per vizi propri sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 39 - 43 E 138 TULPS – ART. 3 L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ);
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 39 - 43 E 138 TULPS – ART. 3 L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ).
Sollevava, altresì, l’illegittimità derivata del decreto rispetto al verbale di ritiro di cui all’art. 39 del TULPS e, pertanto, reiterava i predetti mezzi di gravame.
Alla camera di consiglio del 2 ottobre 2024, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2024 questo Tribunale respingeva la domanda di sospensiva, rilevando l’assenza del requisito del fumus boni iuris.
Giunta, infine, l’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse, incardinato avverso il verbale di ritiro cautelare delle armi di cui all’art. 39 del TULPS, in ragione dell'adozione del sopraggiunto provvedimento prefettizio di divieto di detenzione delle armi che assorbe e giustifica la misura cautelare adottata dagli agenti di pubblica sicurezza anche sotto il profilo motivazionale (cfr. ex multis T.A.R. per la Sardegna - Cagliari, sez. I, 30 gennaio 2025, n. 62).
Il ricorso introduttivo è, quindi, improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del cod.proc.amm..
Venendo, dunque, ai motivi aggiunti, il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità di quei motivi di gravame, volti a rilevare l’illegittimità derivata del successivo decreto prefettizio del 30.05.2024 e ciò quale effetto processuale della sopra citata improcedibilità del ricorso originario.
Ciò posto, si può procedere alla trattazione dei residui due mezzi di gravame per mezzo dei quali il ricorrente deduce l’illegittimità del decreto prefettizio per vizi propri.
Segnatamente, con il primo motivo il sig. -OMISSIS- eccepisce il deficit istruttorio e motivazionale in cui è incorsa la Prefettura di Milano nell’adozione del gravato decreto prefettizio, atteso che l’Amministrazione:
(a) avrebbe ancorato il provvedimento interdittivo alla mera esistenza di un procedimento penale e al verbale dei Carabinieri del 17.01.2024, senza peraltro aver tenuto in considerazione le peculiarità del caso (discussione amorosa, assenza dell’arma di dotazione; assenza di profili disciplinari accertati dalla Questura);
(b) in sede istruttoria, avrebbe pretermesso l’acquisizione e, dunque, la valutazione di tutti gli elementi favorevoli a conferma della costante buona condotta ed affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi e nell’esercizio delle funzioni;
(c) avrebbe irrogato la revoca impugnata omettendo qualsiasi valutazione comparativa (motivata) sulla condotta del -OMISSIS- che nel corso di quasi 10 anni di professione non si è mai reso colpevole di abusi.
E con il secondo motivo il ricorrente deduce, altresì, la violazione del principio di proporzionalità sub specie di necessarietà/adeguatezza della misura erogata, avendo l’Amministrazione prefettizia disposto il provvedimento ablatorio dell’autorizzazione di polizia in possesso sulla base di un evento isolato e del tutto occasionale.
Ebbene, i citati motivi, che possono essere disaminati congiuntamente, sono destituiti di fondamento per le seguenti ragioni.
Occorre ricordare, preliminarmente, che:
- in merito ai provvedimenti relativi alla detenzione ed al porto di armi, “ nel nostro ordinamento viga la regola generale rappresentata dal divieto sancito dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1 della legge n. 110/1975 essendo vista con sfavore l'utilizzazione delle armi da parte di privati cittadini " (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 690); segnatamente, il porto d'armi " presuppone il previo rilascio di un provvedimento di polizia che accerti il possesso di requisiti in capo al destinatario, in quanto il titolare dell'autorizzazione a detenere armi deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi” ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 690/2016 cit.);
- in materia di valutazione circa la sussistenza dei requisiti di buona condotta necessari per ottenere la nomina a guardia particolare giurata la Prefettura è titolare " di ampi poteri discrezionali: la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impone infatti a chi aspira a rivestire tale qualifica di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure ed impone soprattutto di offrire completa garanzia in ordine all'assolvimento delle delicate mansioni inerenti il proprio status, le quali implicano anche l'uso di armi " (cfr. ex multis , T.A.R. per la Campania - Napoli, Sez. V, 9 agosto 2016, n. 4050; che richiama anche Cons. Stato, Sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5981 e T.A.R. per la Campania - Napoli, Sez. V, 17 novembre 2010, n. 25117);
- in particolare, " l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure e, nella valutazione di tale requisito, l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 1905; id., Sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5981);
- il possesso della qualifica di guardia giurata particolare non assume la connotazione di un diritto soggettivo "acquisito" in forza della decorrenza del tempo, sicché si impone al suo possessore l'onere di tenere una condotta irreprensibile ed immune da censure, ciò in osservanza del principio di auto-responsabilità (cfr. T.A.R. per la Lombardia – Milano, sez. I, 17 febbraio 2025, n. 521).
Ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sulla base degli atti di causa l'Amministrazione ha fondato la propria istruttoria sulla scorta di un complesso di elementi, connotati da particolare disvalore sociale, tali da poter congruamente sostenere e giustificare il giudizio di inaffidabilità del ricorrente.
In particolare, dagli atti di causa emerge come l’episodio del 17.01.2024 è disvelatore di una condotta connota dalla commissione di atti violenti e persecutori nei confronti dell’allora compagna del ricorrente; circostanza valorizzata proprio dall’escussione di questa a sommarie informazioni dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-dove rileva la commissione nei suoi confronti di percosse, lesioni e ingiurie subite.
A tale profilo, poi, si aggiunge quello della irregolare tenuta delle armi affidate, le quali risultavano custodite presso un luogo – la cassetta di sicurezza presso la società -OMISSIS- -OMISSIS- – sconosciuto all’Amministrazione e non affatto dichiarato alla stessa dal -OMISSIS- in piena violazione dell’onere in capo a questi di comunicazione di cui all’art. 38 del TULPS.
Occorre, peraltro, osservare che non sussiste l'asserita interdipendenza tra la revoca gravata e la pendenza del procedimento penale pendente, atteso che il potere in analisi è stato esercitato in piena autonomia, sulla base di una discrezionalità amministrativa improntata all'ottica di massima cautela e secondo un giudizio prognostico di affidabilità ex ante.
Ne discende che gli elementi fattuali sopra indicati e, in particolare, la natura e la gravità dei pregiudizi contestati incidono sul requisito della buona condotta e sull'affidabilità dell'interessato e costituiscono, pertanto, elementi sufficienti, nell'ambito della valutazione discrezionale di affidabilità, per giustificare il convincimento dell'Amministrazione che il sig. -OMISSIS- non offra sufficienti garanzie per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata particolare, nonché per il possesso della licenza di porto d'armi.
In definitiva, in forza di quanto sopra esposto, entrambi i mezzi di gravame sono infondati e, per l'effetto, i motivi aggiunti devono essere in parte qua respinti.
Tirando le file del discorso, con riferimento all’impugnativa il Collegio così dispone:
- deve essere dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- i motivi aggiunti, invece, devono essere in parte dichiarati improcedibili e per la restante parte infondati.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sull’impugnativa, come in epigrafe proposta, così dispone:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- i motivi aggiunti, invece, devono essere in parte dichiarati improcedibili e per la restante parte infondati.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni costituite, in solido tra loro, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
IC GI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC GI SS | AN CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.