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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/12/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15 dicembre 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2111/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina (ME), via Romagnosi, 7, presso e nello studio dell'Avv. MICALI DAMIANO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: ME TP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2024 parte ricorrente esponeva di essere stata sottoposta a visita medica di revisione delle condizioni di invalidità civile ed handicap in data 5 agosto 2022; che la competente Commissione Medica la riconosceva soggetto “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99 % art. 2 e 13 L.118/1971 e art. 9 DL 509/1988.
Percentuale: 80%” e soggetto “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1,
L. 5.2.1992, n. 104” ed escludeva la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5; che pertanto aveva depositato in data
04/02/2023 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott.
, aveva concluso che: “In base ai rilievi clinici evidenziati si Persona_1
sono riconosciute le percentuali sopra indicate e applicando il calcolo riduzionistico secondo la formula di Balthazard si ricava una percentuale di invalidità dell'83%. Per il suo stato di handicap si riconosce il comma 1 dell'art 3 della legge 104/92.”
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio della pensione di inabilità (invalidità 100 %) sin dalla domanda amministrativa oltre al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ex L.
104/1992, art. 3, co. 3 e dell'art. 8 L. 449/1997 e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 10/02/2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di inabilità (invalidità nella misura del 100%) e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3, L.
104/1992 , oltre al diritto a fruire delle agevolazioni fiscali per gli effetti dell'art. 8
L. 449/1997 (giudizio iscritto al n. 330/2023 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 83%
(ottantatré per cento) e riconosceva la condizione di disabilità ai sensi dell'articolo
3 comma 1 della legge 104/92.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di inabilità civile, oltre il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.
104/1992, art. 3, co.
3. e dell'art. 8 L. 449/1997.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, riconoscendo le seguenti patologie:
“Obesità grave con artrosi colonna vertebrale lombare, soggetto con disturbo ansioso depressivo grave con disturbi di personalità. Bronchite cronica con note di enfisema” e concludendo: “Tale diagnosi viene confermata nel nuovo riesame della ricorrente in quanto le condizioni obiettive riscontrate al nuovo controllo sono sovrapponibili e si riportano in calce, quindi si conferma la quantificazione della percentuale di invalidità precedentemente indicata e cioè del 83% cosi come si conferma il comma 1 dell'art 3 per il suo stato di Handicap.”
Lo stesso ha quindi adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
3 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso, trattandosi di accertamento sanitario che ha sostanzialmente confermato l'operato della . Controparte_2
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 08/07/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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