Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2183/2021 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio degli avv. DELUGAN LEONARDO Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA A DA TRENTO 7 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
DELUGAN LEONARDO
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_2 C.F._2
CAMILLA e elettivamente domiciliato in Piazza San Giovanni, 14 38017 MEZZOLOMBARDO presso lo studio dell'avv. VALENTINI CAMILLA
CONVENUTO
avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale e trattenuta in decisione all'udienza del giorno
23.10.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trento, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in corso di causa, così provvedere: Nel merito: per le ragioni tutte di cui agli atti e ai verbali di causa e per quanto provato nel corso del processo, previo accertamento e dichiarazione che abbia commesso il delitto ex art. 612 c.p. in danno di in data 26.8.2016 Parte_2 Parte_1 in Mezzolombardo (TN), accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc in capo al convenuto del danno conseguente al detto reato e per l'effetto condannarlo al relativo pagina 1 di 11
26.8.2016 in Mezzolombardo (TN) in danno di ivi inclusa la condotta di reato ex art. 612 Parte_1
c.p. di cui alla sentenza irrevocabile dd.
9.10.2018 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Pergine
Valsugana. In ogni caso: con condanna di al pagamento delle competenze, delle Parte_2 spese, dei diritti e degli onorari di lite oltre ad accessori come per legge del presente giudizio, oltre spese forfettarie (15%), oltre contributo unificato ed anticipazioni non imponibili dell'instaurato giudizio ordinario di cognizione, oltre IVA se ed in quanto dovuta e CNPA come per legge, il tutto considerando che risulta avere rifiutato l'invito alla stipula di convenzione di Parte_2 negoziazione assistita. In via istruttoria: si insiste nel chiedere di essere ammessi a prova per testi sulle circostanze capitolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dd.
6.4.2022 di parte attrice a mezzo dell'unico testimone presente ai fatti per cui è processo Sig. , generalizzato in atti. Ci Testimone_1 si oppone all'ammissione degli avversari capitoli di prova testimoniale contenuti nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dd.10.4.2022 per le ragioni indicate nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. dd.
3.5.2022 di parte attrice. In caso di eventuale ammissione di capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, su tutti i capitoli ammessi, a mezzo dell'unico teste indicato da parte attrice Sig. . Ci si oppone alla avversaria richiesta di prova contraria Testimone_1
(rispetto ai capitoli attorei eventualmente ammessi) di cui alla pag. 4 della terza memoria ex art. 183
c.p.c. dd.
2.5.2022 per le ragioni già dedotte da parte attrice nelle note di trattazione scritta dd.
2.11.2022.
PARTE CONVENUTA: nel merito come in comparsa di costituzione e risposta;
in via istruttoria, come da memorie ex art. 183 co. 6 cpc nn. 2 e 3
comparsa di costituzione: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso,
- IN VIA PREGIUDIZIALE:per tutti i motivi di cui al presente atto, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale avanzata dal Sig. Parte_1 nei confronti del Sig. in quanto la medesima domanda è già stata oggetto di Parte_2 giudicato penale, spiegando effetti nel presente giudizio civile ai sensi dell'art. 652, comma 1,
c.p.p., con ogni e più ampia conseguenza di legge;
- NEL MERITO:per tutti i motivi di cui al presente atto, respingersi, in quanto pagina 2 di 11 infondata, sia in fatto che in diritto, la domanda avanzata dal Sig. nei confronti del Parte_1
Sig. ; Parte_2
- IN SUBORDINE:per tutti i motivi di cui al presente atto, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre la somma richiesta a titolo di risarcimento a quanto ritenuto di giustizia;
- IN OGNI CASO:con vittoria di spese e compensi, nonché accessori, come per legge previsti, nonché pronunciare condanna del Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nell'importo di euro Parte_2
8.000,00 in relazione alla condotta minatoria tenuta nei suoi confronti dal convenuto in data 26 8.16 in
Mezzolombardo.
In particolare l'attore esponeva che nel corso di una festa di paese il convenuto gli si era avvicinato provocandolo, sfiorandolo con il braccio destro, facendo il gesto di dargli una gomitata, pronunciando la frase ”scansati da qua e vai fuori dalle balle”; che dopo poco, il convenuto avrebbe rivolto all'attore l'ulteriore minaccia: “levati dalle palle se non si mette male”; che, instaurato procedimento penale dinanzi al giudice di pace a seguito di sua querela, mentre la coimputata (pure accusata Parte_3
di aver minacciato l'attore) risarciva il danno con il pagamento di euro 300, quanto al convenuto, lo stesso veniva prosciolto per difetto di querela, pronuncia tuttavia da ritenersi errata posto che al convenuto era stata addebitata nel giudizio penale una condotta diversa da quella esposta in querela dall'attore; che l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita inviato dall'attore era stato rifiutato dal convenuto;
che la responsabilità del convenuto doveva ritenersi provata sia alla luce del decreto d'imputazione coatta del giudice di pace di Trento, sia alla luce della sentenza irrevocabile del giudice di Pergine Valsugana.
pagina 3 di 11 Chiedeva pertanto che, accertata la commissione da parte del convenuto del delitto di cui all'art. 612
c.p., lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni nell'importo di euro 8000 ovvero altra somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, riservandosi di agire nei confronti di per il maggior Parte_3
danno subiti a seguito della condotta dalla stessa tenuta.
si costituiva in giudizio, rilevando che il presente giudizio si inseriva in una Parte_2
pluralità di azioni giudiziarie attivate dall'attore e che erano risultate tutte infondate;
eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per intervenuto giudicato ai sensi dell'art. 652
comma 1 cpp, tenuto conto del fatto che il procedimento penale instauratosi a seguito della querela dell'attore era stato definito dal giudice di pace con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela quale condizione di procedibilità, formula giuridica errata posto che la formula assolutoria avrebbe dovuto essere per non aver commesso il fatto ovvero perché fatto non sussiste posto che il giudice di pace aveva esposto in sentenza che il convenuto non aveva mai pronunciato frasi inquadrabili nel delitto di minaccia in danno dell'attore; negando comunque di aver posto in essere nei confronti dell'attore comportamenti di minaccia, come del resto desumibile anche dalla contraddittorietà delle dichiarazioni contenute nella querela proposta nei suoi confronti dall'attore,
dalle dichiarazioni rese dall'attore in sommarie informazioni, dalle dichiarazioni rese sempre in sommarie informazioni dall'unico teste indicato dall'attore, ; contestando infine Testimone_1
l'entità dei danni esposti.
Chiedeva pertanto che la domanda proposta dall'attore fosse dichiarata inammissibile e/o improcedibile;
che tale domanda fosse comunque rigettata;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che la somma riconosciuta in favore dell'attore fosse ridotta;
che l'attore fosse condannato al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Si procedeva all'istruzione probatoria mediante l'acquisizione dei documenti offerti.
pagina 4 di 11 Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/24 .
* * * *
In primo luogo deve escludersi che la domanda risarcitoria proposta l'attore sia inammissibile per essere intervenuta sentenza di assoluzione nei suoi confronti, facente stato anche nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.c. Infatti con la sentenza doc. 5 il giudice di pace di Pergine Valsugana ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di per estinzione del reato per difetto Parte_2
della condizione di procedibilità, sentenza divenuta irrevocabile in data 24/11/18 e che non può essere oggetto di reinterpretazione nel presente giudizio.
Ciò premesso, la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata, in quanto, tenuto conto della contraddittorietà di elementi probatori acquisiti al giudizio, non sussiste prova della condotta minatoria contestata al convenuto, onere che gravava sull'attore.
Appare opportuno analizzare in primo luogo le dichiarazioni rese da alla Polizia Testimone_1
Giudiziaria di Trento in data 20/12/06, all'interno delle quali, va subito detto, mai viene esposto che il convenuto abbia pronunciato frasi minatorie nei confronti dell'attore.
Alla Polizia Giudiziaria di Trento ha dichiarato che casualmente aveva incontrato ad Testimone_1
una festa di paese che si svolgeva a Mezzolombardo, la sera del 26.8.16, l'attore. Mentre i due si trovavano presso uno stand della birra, un individuo ad alcuni metri di distanza affermava con tono provocatorio alle persone che erano con lui che l'attore faceva profili Facebook falsi, senza nominare il nome di ma facendo cenno per indicarlo. A questo punto il ed il si erano Pt_1 Tes_1 Pt_1
allontanati ma questa persona li aveva seguiti e aveva fatto al un gesto col gomito come per Pt_1
urtarlo, senza alcun contatto, aggiungendo che secondo lui questa persona aveva bevuto un po' troppo.
Il ed il si erano nuovamente allontanati e, dopo aver girato un po', si erano Pt_1 Tes_1
posizionati presso un altro stand dove avevano nuovamente incontrato il gruppetto dove c'era questo pagina 5 di 11 ragazzo. A questo punto si era avvicinata una ragazza di questo gruppo che aveva detto al di Pt_1
andare via che altrimenti con il suo gruppo avrebbe fatto casino.
Va subito evidenziato che in tale dichiarazione non solo non ha riferito nulla in Testimone_1
ordine a dichiarazioni minatorie che il ragazzo, successivamente individuato in , Parte_2
avrebbe rivolto all'attore (il quale sostiene che in tale occasione il avrebbe detto ”scansati da Per_1
qua e vai fuori dalle balle” e successivamente “levati dalle palle se non si mette male”), ma anche che il gesto che il convenuto avrebbe fatto presentava caratteri assolutamente generico, posto che Tes_1
ha riferito che il aveva fatto nei confronti dell'attore un gesto col gomito “come per
[...] Pt_1
urtarlo, senza alcun contatto”.
è stato sentito in occasione di indagini difensive effettuate dal legale dell'attore in Testimone_1
vista della proposizione della querela da parte dell'attore, in data 16.11.16 , quindi poco tempo prima di essere sentito dalla Polizia Giudiziaria.
In tale occasione , con riguardo allo specifico episodio per cui è causa, ha dichiarato Testimone_1
che aveva incontrato il alla festa di Mezzolombardo la sera del 26.8.16, che si trovava già lì, Pt_1
che aveva sentito il affermare che l'attore aveva creato un account Facebook falso per Parte_2
Per_ rompere i coglioni alla che si era comprato il titolo di avvocato in Spagna e che il Parte_1
non si sarebbe goduto la festa. Va subito evidenziato che nulla avrebbe poi Pt_1 Testimone_1
riferito alla Polizia Giudiziaria circa simili dichiarazioni del convenuto (dinanzi alla Polizia
Giudiziaria avrebbe dichiarato solo che il aveva fatto dei commenti su profili Tes_1 Per_1
Facebook falsi riferibili all'attore, che peraltro non veniva indicato per nome ma solo con in cenno).
Sempre nel corso delle indagini difensive ha dichiarato al legale dell'attore che lui e Testimone_1
l'attore si stavano allontanando e mentre si spostavano, poco dopo, il convenuto era passato vicino al facendogli una specie di finta gomitata, dicendo comunque all'attore di scansarsi e di andare Pt_1
fuori dalle balle, il tutto detto con tono molto minaccioso. Va nuovamente evidenziato che, sentito dalla pagina 6 di 11 Polizia Giudiziaria a distanza di poco più di un mese, nulla ha riferito circa simili Testimone_1
frasi che il convenuto avrebbe detto “con tono molto minaccioso”.
Nel corpo della querela presentata in data 25/11/16 l'attore esponeva che la sera del 26.8.16 erano avvenuti due episodi nel corso dei quali era stato minacciato da , vale a dire un primo Parte_2
episodio in prossimità dello stand della birra, esponendo che in tale occasione Parte_2
avrebbe dichiarato nei suoi confronti: ”Allora è il a creare account Facebook falsi per rompere Pt_1
Per_ i coglioni alla è il ad essersi comprato il titolo di avvocato in Spagna;
il non si Pt_1 Pt_1
godrà festa”.
Nella querela in esame, l'attore esponeva che in un secondo episodio, verificatosi più tardi lungo corso Mazzini di Mezzolombardo, aveva pedinato lui ed il con insistenza, Parte_2 Tes_1
si era a lui avvicinato provocandolo, sfiorandolo con il braccio destro facendo il gesto di dargli una gomitata e nel contempo (quindi in questo secondo incontro) proferendo la seguente frase con tono gravemente minaccioso ”Scansati d'acqua e vai fuori dalle balle”.
L'attore è stato anch'egli sentito dalla polizia giudiziaria data 27/12/16. In tale occasione egli ha riferito che era andato alla festa di Mezzolombardo con il suo conoscente con il quale Testimone_1
aveva preso accordi dal giorno prima per passare insieme la serata. Già tale dichiarazione contraddice quanto riferito da , secondo il quale i due si erano incontrati casualmente. La Testimone_1
circostanza non assume particolare rilevanza ai fini della ricostruzione di quanto avvenuto, ma è
significativa del fatto che le dichiarazioni rese dall'attore non siano sempre veritiere. Sempre nel corso delle sue dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria l'attore ha dichiarato che mentre stava bevendo una birra presso uno stand insieme al notava un individuo che non conosceva e che non aveva mai Tes_1
visto prima fare dei gesti indicandolo e udiva distintamente che lo stesso dichiarava “allora è quello il che crea falsi account su Facebook”. Il riferiva che il convenuto l'aveva accusato di Pt_1 Pt_1
essersi comprato il titolo di avvocato in Spagna e che non si sarebbe goduto la festa. Ha quindi pagina 7 di 11 dichiarato che insieme a si erano allontanati lungo corso Mazzini e che aveva visto il Testimone_1
camminare a passo veloce verso di lui e, dopo averlo raggiunto, aveva provato a colpirlo con Parte_2
una gomitata al volto che egli per fortuna era riuscito a schivare. Quindi il aveva proseguito Parte_2
un po' e si era fermato ad una decina di metri di distanza, pronunciando la seguente frase: ”levati delle palle se non si mette male”. dichiarava ancora che il aveva notato il gesto, ma Pt_1 Tes_1
presumeva che, dalla posizione leggermente di spalle in cui si trovava, non potesse aver visto chiaramente tutta la scena e capire se si trattava di una finta gomitata o di un gesto atto a colpirlo che gli aveva schivato, dubbio che lo stesso aveva confermato all'attore. Con riguardo a tali Tes_1
dichiarazioni, va rilevato che quando è stato sentito dalla Polizia Giudiziaria, non ha affatto Tes_1
riferito di non avere percepito chiaramente il gesto del convenuto, avendo solo dichiarato che il convenuto aveva alzato il compito come per colpire l'attore, senza alcun contatto. Nulla ha riferito il circa il tentativo, riuscito, dell'attore di schivare tale colpo. Ancora incompatibili con quanto Tes_1
dichiarato dal sono le dichiarazioni del rese alla Polizia Giudiziaria nella parte in cui Tes_1 Pt_1
ha dichiarato che il , mentre si trovava lungo corso Mazzini di Mezzolombardo, camminava a Parte_2
passo veloce verso di lui per raggiungerlo. Al riguardo il ha dichiarato che, dopo che insieme Tes_1
si era allontanato dallo stand che vendeva birra, il li aveva seguiti. Sempre il Pt_1 Parte_2
sentito dal legale dell'attore ha invece dichiarato che mentre si spostavano, il era Tes_1 Parte_2
passato vicino al facendogli una specie di finta gomitata (quindi non li aveva seguiti, ma era Pt_1
solo passato loro a vicino?).
Comunque non è stata confermata dal la circostanza che il convenuto si sarebbe avvicinato Tes_1
al con passi decisi facendo uno specifico gesto finalizzato a colpirlo in viso. Pt_1
Mina inoltre gravemente la veridicità delle dichiarazioni rese dal alla Polizia Giudiziaria il Pt_1
fatto che lo stesso abbia tentato di giustificare la frase del (già resa alla Polizia Giudiziaria), Tes_1
secondo cui il aveva il fatto il gesto col gomito come per urtarlo, affermando che il Parte_2
pagina 8 di 11 forse non aveva visto bene la scena, in quanto si trovava in una posizione sfavorevole a tal Tes_1
fine.
Ancora il ha dichiarato che il , facendo il gesto con il gomito, non aveva urtato Tes_1 Parte_2
l'attore, mentre nella querela, questi ha esposto che era stato sfiorato con il braccio destro dal convenuto.
Infine l'attore, quanto alle frasi minacciose che il convenuto gli avrebbe rivolto, espone nella sua querela che solo nel secondo episodio ciò sarebbe avvenuto, avendo il convenuto pronunciato la frase:
“scansati di qua e vai fuori dalle balle”.
Solo nel corso delle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria, l'attore ha riferito di un ulteriore frase minatoria rivoltagli dal convenuto del seguente tenore: “levati dalle palle se non si mette male”.
Tali essendo le acquisizioni probatorie, di portata contraddittoria, risulta del tutto inutile l'audizione quale teste nel presente giudizio di , posto che, nell'ipotesi in cui egli rendesse Testimone_1
dichiarazioni conformi a quelle rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria, la sua deposizione sarebbe superflua, mentre nell'ipotesi in cui rendesse dichiarazioni accusatorie nei confronti del convenuto (ed in particolare confermando i capitoli di prova testimoniale 2 e 3 secondo cui il convenuto avrebbe pronunciato nei confronti dell'attore le frasi di minacce “Scansati da qua e vai fuori dalle balle” e
“Levati dalle palle se non si mette male” , circostanze mai riferite prima dal alla Polizia Tes_1
Giudiziaria) sarebbe inattendibile in quanto in contrasto con quanto precedentemente dichiarato.
Risulta peraltro infondata l'argomentazione difensiva di parte attrice secondo cui il convenuto non avrebbe contestato il contenuto della sua querela e delle dichiarazioni da lui prese alla Polizia
Giudiziaria, considerato che fin dal primo atto di costituzione in giudizio il convenuto ha subito lamentato la contraddittorietà di quanto affermato dal nelle varie occasioni. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della pagina 9 di 11 fase decisionale, liquidata nei valori minimi, avendo parte convenuta depositato solo la memoria di replica.
Nessuna norma procedurale consente di ritenere inammissibile il deposito della memoria di replica nell'ipotesi in cui non sia stata depositata la comparsa conclusionale;
non può negarsi del resto che qualora tale ultimo atto difensivo risulti superfluo per essere destinato esclusivamente a ribadire difese già esposte, la parte possa procedere al deposito solo della memoria di replica, per contrastare le altrui difese finale.
Va rigettata domanda del convenuto proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, lo stesso non ha provato di aver subito danni diversi e maggiori rispetto alla necessità di sostenere le spese di lite, che vengono allo stesso rimborsate.
Infatti (Cass. n. 21393/5) “Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96
cod. proc. civ., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte,
sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 Parte_2
2) condanna al rimborso in favore di delle spese di giudizio, Parte_1 Parte_2
liquidate in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la pagina 10 di 11 fase istruttoria, € 850,50 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Cosi deciso in Trento, lì 21.1.25.
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
pagina 11 di 11