Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICAVBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
dr.Chiara-Ilaria Bitozzi
- Presidente rel.-
dr.Alina Rossato
- Giudice -
dr.Luisa Bettio
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado, iscritta al n. 2393/2024 R.G.
promossa con ricorso da
Parte 1
nei confronti di
Controparte 1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile
CONCLUSIONI congiunte delle parti:
"1) Revoca del contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore della figlia Per 1 a decorrere dal mese in corso, con rinuncia alla domanda di restituzione degli arretrati;
2) L'assegno divorzile in favore della sig Controparte_1 sarà dovuto dal sig
Parte 2 sino alla mensilità di dicembre 2025 nella misura attuale di euro 600 al mese, dando atto la prima di rinunciare ai ratei di rivalutazione annuali maturati sino a quella data;
3) Il sig Pt 2 rinuncia al credito nei confronti della ex moglie a titolo di rivalsa dei ratei di mutuo pagati in favore della stessa per l'acquisto dell'abitazione familiare;
5) Spese di lite compensate"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n 2770/13 RG sente di Questo
Tribunale. La parte resistente, si è regolarmente costituita in giudizio.
All'udienza di comparizione del 13.02.25 sono comparse entrambe le parti che raggiungevano un accordo come da conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Conseguentemente il GD, ex art 473 bis 22, ult comma cpc, si è riservato di riferire al collegio.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte di cui ai punti sub 1 e 2 sono conformi alla raggiunta autosufficienza economica raggiunta anche dalla figlia Per 1 nonché al principio di autodeterminazione dei coniugi;
ne consegue che esse vanno recepite in sentenza ove va statuito in conformità quanto ai punti 1 e 2 delle conclusioni di cui in premessa.
Quanto agli altri accordi sub 4 e 5, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, e considerato l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile n 2770/13 di questo Tribunale, definitivamente pronunciando,
Prende atto e dispone in conformità alle condizioni sub 1 e 2 riportate in epigrafe, da aversi qui integralmente riprodotte.
Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.02.25.
Il Presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi