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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 2489 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. FONTANA DANILO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% ai fini del beneficio dell'esenzione dalla quota di partecipazione alle spese sanitarie ex art. 5 co. 3 L. 407/90 e art. 6 D.M.
1.2.1991 e degli altri benefici previsti dalla legge, con decorrenza da maggio 2024;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della restante metà che liquida in complessivi € 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. liquidate in euro 580,00 oltre Parte_2
IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'assegno di assistenza (legge 118 del 1971, art. 13) ovvero della esenzione dalla quota di partecipazione alla spese sanitaria (art. 5 co. 3 L.
407/90 e art. 6 D.M. 1.2.1991) e degli altri benefici previsti dalla legge.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda va parzialmente accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che la parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta in misura pari al 67%.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da maggio 2024.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
3 Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% con decorrenza da maggio 2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 5 co. 3 L. 407/90 e art. 6
D.M. 1.2.1991.
Non sussistono invece le condizioni sanitarie per fruire dell'assegno di invalidità (invalidità almeno del 74%).
Atteso l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite sono compensate per metà mentre per la restante metà le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 18 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Rescigno
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. FONTANA DANILO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% ai fini del beneficio dell'esenzione dalla quota di partecipazione alle spese sanitarie ex art. 5 co. 3 L. 407/90 e art. 6 D.M.
1.2.1991 e degli altri benefici previsti dalla legge, con decorrenza da maggio 2024;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della restante metà che liquida in complessivi € 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. liquidate in euro 580,00 oltre Parte_2
IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'assegno di assistenza (legge 118 del 1971, art. 13) ovvero della esenzione dalla quota di partecipazione alla spese sanitaria (art. 5 co. 3 L.
407/90 e art. 6 D.M. 1.2.1991) e degli altri benefici previsti dalla legge.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda va parzialmente accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che la parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta in misura pari al 67%.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da maggio 2024.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
3 Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% con decorrenza da maggio 2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 5 co. 3 L. 407/90 e art. 6
D.M. 1.2.1991.
Non sussistono invece le condizioni sanitarie per fruire dell'assegno di invalidità (invalidità almeno del 74%).
Atteso l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite sono compensate per metà mentre per la restante metà le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 18 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Rescigno
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