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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17160 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 47571/2023 nel Ruolo Generale delle cause Civili
Contenziose dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Massimo Gizzi Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv.to Bianca Magarò Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. n.14002/2023
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione notificato all'indirizzo pec dello scrivente difensore in data 19.10.2023 la società Pt_1
[... proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.14002/2023 rg. 37290/2023 non esecutivo notificatole via pec in data 11.9.2023 ad istanza di per il pagamento della somma di euro 67.100,00, oltre CP_1
interessi e compensi per euro 1.630,00 ed esborsi per euro 406,50.
Sostiene l'opponente che la non avrebbe dato prova di avere correttamente eseguito la CP_1
prestazione rispetto alla documentazione fotografica in atti e a quanto pattuito, formula eccezione ex art. 1460 CC, eccepisce che la campagna pubblicitaria sarebbe stata di basso impatto e conclude chiedendo
[... l'annullamento/revoca del decreto opposto stante l'inadempimento da accertare e dichiarare a carico di
CP_1
Si è costituita la opposta contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita con produzione documentale
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000
n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo,
ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite,
si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti,
ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Sotto il profilo dell'an debeatur deve osservarsi he l'opponente ha solo genericamente contestato l'esistenza tra le parti del rapporto dedotto in lite, eccependo poi l'asserito inadempimento della opposta.
Anche le eventuali inadempienze risultano genericamente contestate:
In ogni caso risulta documentalmente che nel Gennaio 2023 nella persona del lrpt Avv. Roberto Parte_1
NI, ha inteso realizzare una campagna pubblicitaria finalizzata alla promozione del centro commerciale
“Caput Mundi” prendendo contatti con il sig. e il suo staff. Parte_2
Da Febbraio 2023 alla fine di Marzo 2023 risultano esservi stati una serie di incontri tra l'Avv. NI e il Sig.
sia presso la sede operativa del l Terminal Gianicolo, sia presso la sede di , nonché Parte_2 Pt_3 CP_1
un fitto scambio di mail per la produzione e la post produzione della campagna commissionata, tra il Chief
Marketing Officer di Caput Mundi , la sig.ra lo Persona_1 Parte_4 Per_2 Persona_3
staff . CP_1
Dal fitto scambio versati in atti si evince chiaramente che ogni singolo particolare dei poster e dei led (veste grafica, colori, passaggi ecc) è stato preventivamente sottoposto alla direzione Gasak -Caput Mundi
compreso il NI stesso e che il tutto è stato sempre approvato e accettato senza riserve.
Risulta pertanto provato che ha commissionato alla PR le affissioni e i passaggi Led di cui alle fatture Parte_1
in atti, sottoscrivendo relative conferme d'ordine e ricevendo le fatture senza alcuna riserva o eccezione.
L'iter della commissione avviene attraverso singoli contratti e/o conferme d'ordine mediante le quali il committente ordina le affissioni, viene fissato il prezzo delle stesse per la durata di 14 giorni, sottoscritto il contratto e poi emessa fattura.
Le singole prestazioni, come individuate prima nelle conferme d'ordine e, successivamente, nelle singole fatture non sono state specificamente contestate, e correttamente svolte dalla società opposta a mezzo del personale addetto, come documentato dalle fotografie prodotte nel fascicolo monitorio, L'opponente non ha dedotto e provato eventuali fatti estintivi e/o modificativi del credito
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
Respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo;
Condanna parte opponete a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4.500,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma, 3.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 47571/2023 nel Ruolo Generale delle cause Civili
Contenziose dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Massimo Gizzi Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv.to Bianca Magarò Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. n.14002/2023
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione notificato all'indirizzo pec dello scrivente difensore in data 19.10.2023 la società Pt_1
[... proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.14002/2023 rg. 37290/2023 non esecutivo notificatole via pec in data 11.9.2023 ad istanza di per il pagamento della somma di euro 67.100,00, oltre CP_1
interessi e compensi per euro 1.630,00 ed esborsi per euro 406,50.
Sostiene l'opponente che la non avrebbe dato prova di avere correttamente eseguito la CP_1
prestazione rispetto alla documentazione fotografica in atti e a quanto pattuito, formula eccezione ex art. 1460 CC, eccepisce che la campagna pubblicitaria sarebbe stata di basso impatto e conclude chiedendo
[... l'annullamento/revoca del decreto opposto stante l'inadempimento da accertare e dichiarare a carico di
CP_1
Si è costituita la opposta contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita con produzione documentale
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000
n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo,
ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite,
si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti,
ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Sotto il profilo dell'an debeatur deve osservarsi he l'opponente ha solo genericamente contestato l'esistenza tra le parti del rapporto dedotto in lite, eccependo poi l'asserito inadempimento della opposta.
Anche le eventuali inadempienze risultano genericamente contestate:
In ogni caso risulta documentalmente che nel Gennaio 2023 nella persona del lrpt Avv. Roberto Parte_1
NI, ha inteso realizzare una campagna pubblicitaria finalizzata alla promozione del centro commerciale
“Caput Mundi” prendendo contatti con il sig. e il suo staff. Parte_2
Da Febbraio 2023 alla fine di Marzo 2023 risultano esservi stati una serie di incontri tra l'Avv. NI e il Sig.
sia presso la sede operativa del l Terminal Gianicolo, sia presso la sede di , nonché Parte_2 Pt_3 CP_1
un fitto scambio di mail per la produzione e la post produzione della campagna commissionata, tra il Chief
Marketing Officer di Caput Mundi , la sig.ra lo Persona_1 Parte_4 Per_2 Persona_3
staff . CP_1
Dal fitto scambio versati in atti si evince chiaramente che ogni singolo particolare dei poster e dei led (veste grafica, colori, passaggi ecc) è stato preventivamente sottoposto alla direzione Gasak -Caput Mundi
compreso il NI stesso e che il tutto è stato sempre approvato e accettato senza riserve.
Risulta pertanto provato che ha commissionato alla PR le affissioni e i passaggi Led di cui alle fatture Parte_1
in atti, sottoscrivendo relative conferme d'ordine e ricevendo le fatture senza alcuna riserva o eccezione.
L'iter della commissione avviene attraverso singoli contratti e/o conferme d'ordine mediante le quali il committente ordina le affissioni, viene fissato il prezzo delle stesse per la durata di 14 giorni, sottoscritto il contratto e poi emessa fattura.
Le singole prestazioni, come individuate prima nelle conferme d'ordine e, successivamente, nelle singole fatture non sono state specificamente contestate, e correttamente svolte dalla società opposta a mezzo del personale addetto, come documentato dalle fotografie prodotte nel fascicolo monitorio, L'opponente non ha dedotto e provato eventuali fatti estintivi e/o modificativi del credito
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
Respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo;
Condanna parte opponete a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4.500,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge
Roma, 3.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale