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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, pronunzia la seguente
SENTENZA resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 10/04/2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile, iscritta al n. 4975/2022 R.G., avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 -
2051- 2052 c.c.” e vertente
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], quale Parte_1 C.F._1
esercente la patria potestà sul minore , C.F. , Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cesare FIORENTINO, in virtù di mandato in atti
ATTOTRE
E
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Serena VIOLANO, in virtù di mandato in atti
CONVENUTO
E in persona del rappresentante legale p.t., con sede in Viale Europa 190, Controparte_2
00144, Roma, P. Iva rappresentata e difesa dall'avv. Sveva BERNARDINI, in virtù di P.IVA_1
mandato in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19/12/2022, quale esercente la patria potestà sul Parte_1 minore , ha evocato in giudizio , fratello dell'attore e zio del Persona_1 Controparte_1
minore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in occasione della caduta verificatasi in data 1° maggio 2020, verso le ore 11:30 circa nell'abitazione di costui sita in MO (AV) alla via Pietro Ascolese n. 1/A. A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che: - il minore, giunto presso l'abitazione del convenuto, unitamente alla madre, entrato in casa, si era infortunato scivolando dalle Per_2 Pt_2 scale poste all'interno dell'abitazione, a causa della presenza di acqua non opportunamente segnalata, lavate poco prima e non ancora asciugate;
in conseguenza della caduta, il minore ha riportato la lesione refertata dapprima dall'ospedale Moscati di Avellino “frattura scomposta del terzo medio della tibia” e poi dall'ospedale Santo Bono di Napoli “frattura spiroide scomposta terzo medio distale tibia a sinistra”, dove è stato ricoverato e dimesso dopo essere stato sottoposto al trattamento di riduzione e sintesi chirurgica della frattura;
- erano state eseguite visite di controllo presso il reparto di ortopedia del P.O. “Santo Bono” di Napoli fino al 13/04/2021; - erano stati costituiti in mora il proprietario dell'immobile e la propria compagnia assicuratrice senza alcun Controparte_2
esito risarcitorio.
Ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accogliere la domanda e per l'effetto condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, così come dettagliatamente indicati in narrativa, per un totale di euro 50.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con rimborso delle spese generali, come per legge”.
Con comparsa depositata in data 02/03/2023 si è costituito , che ha invocato il Controparte_1
concorso di colpa del minore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la compagnia per essere manlevata dalle conseguenze del sinistro. Controparte_2
Ha concluso chiedendo: “- in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc, la citazione della OM
[...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, Viale Europa n.190, CP_2
dalla quale il convenuto intende essere garantito e manlevato da ogni pretesa risarcitoria, in virtù del contratto di polizza. - in via principale, rigettare ogni domanda attorea in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda proposta dall'attore, accertare e dichiarare che la OM , in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro-tempore è obbligata a manlevare e tenere indenne il comparente da ogni conseguenza pregiudizievole delle avverse domande e, per l'effetto, condannare la compagnia, tenuta alla copertura del danno, a corrispondere le somme che dovessero essere riconosciute dovute in favore dell'attore, manlevando e tenendo indenne il comparente, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. Costituitasi in giudizio, la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa per la tardività della denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 13.1 delle CGA e, nel merito, ha respinto la richiesta di risarcimento.
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare dichiarare la non operatività della polizza di
[...]
nel merito respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e non Controparte_2
provata, con conseguente caducazione della domanda di manleva azionata dalla convenuta nei confronti della OM. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con la prova orale del teste . Testimone_1
La scrivente, ritenuta la causa istruita, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni con discussione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., all'udienza del 10/04//2025.
A tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. è infondata e, va, pertanto rigettata per i seguenti motivi.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Sul piano probatorio la Suprema Corte Cassazione qualifica l'art. 2051 c.c. in termini di responsabilità oggettiva.
In particolare, con le pronunce n. 2480 e n. 2481 del 2018, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità e di inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Tali principi, sono stati ripresi anche dalla più recente sentenza della Suprema Corte n. 4588/2022, delineando un orientamento granitico, al quale la scrivente aderisce.
Nella fattispecie in esame l'attore non ha assolto all'onere di provare il fatto dannoso e il legame causale tra la res in custodia (scale bagnate) e il danno arrecato, onere posto a fondamento della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le dichiarazioni dell'unico teste escusso non forniscono alcun supporto probatorio alla prospettazione dei fatti di parte attrice né una valutazione della prova sotto i profili dell'attendibilità
e della verosimiglianza.
Il teste ha rilasciato dichiarazioni assolutamente generiche, limitandosi a dichiarare Testimone_1 di essere presente all'evento e che le scale erano bagnate, ma non giustifica il motivo della sua presenza nell'abitazione del convenuto, mentre la madre e la nonna erano fuori dall'abitazione (capo
5 vero è che il minore era accompagnato dalla madre la quale si intratteneva Persona_1 davanti all'abitazione dove abita il cognato e la suocera e Persona_3 Testimone_2 capo 6 vero è che il minore entrava da solo nell'abitazione dello zio mentre la Persona_1 madre parlava con la suocera sull'uscio della porta di casa – il teste ha confermato entrambe le circostanze “si è vero”), in quale rapporto fosse con la famiglia, come si fosse accertato della presenza di acqua sulle scale, dove si trovasse al momento della prospettata caduta, dove fossero situate le scale e quali fossero le condizioni delle stesse, su quale punto delle scale sarebbe scivolato il minore.
Né ha fornito elementi sulla dinamica dello scivolamento, se avvenuto salendo o scendendo le scale,
e quale parte o lato del corpo sarebbe stato interessato (sul capo 3 …sì è stato trasportato presso il pronto soccorso ma non sono in grado di dire che tipo di frattura ha riportato ….).
Nessuna specifica dichiarazione è stata resa, e quindi alcuna prova è stata fornita, in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non v'è allegata alcuna riproduzione fotografica dello stato dei luoghi, dovendosi sul punto evidenziare anche la divergenza del numero civico dell'abitazione del convenuto sito in MO (AV) alla via Pietro Ascolese, indicato in citazione al n. 1/A mentre dal certificato di residenza, rilasciato il 02/12/2020, risulta al n. 157.
La scarsità delle informazioni in relazione alla quantità di acqua presente sulle scale, la vischiosità o meno della stessa, la condotta assunta nella pulizia delle scale (neppure è emerso chi avesse materialmente pulito le scale), l'andatura del minore, rendono più verosimile che l'evento si sia verificato senza alcuna responsabilità da parte di terzi.
Infine, le lacune istruttorie non possono essere colmate con la consulenza medica di parte, che nulla riporta, neppure in termini di assolvimento al principio di allegazione, in ordine alla dinamica del sinistro e della sua compatibilità con le lesioni accertate “Il giovane riferisce Persona_1
che il giorno 01/05/2021, (sic! 2020) veniva coinvolto in un incidente domestico. In conseguenza dell'incidente ….” e avendo, poi, genericamente asserito come possibile il “nesso di causalità tra il sinistro del 01/05/20 di cui è rimasto vittima il ricorrente e le lesioni riportate”.
Le considerazioni fin qui svolte, per le quali risulta esclusa la fondatezza della domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., giustificano la medesima conclusione anche con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. il qui onere probatorio è ancora più rigoroso di quello previsto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il rigetto della domanda attorea, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio sia della responsabilità che del fatto così come prospettato, determina l'assorbimento delle questioni relative all'inoperatività della polizza e della rilevanza dell'accertamento del carattere colposo o meno della condotta del danneggiato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, sia nei confronti del convenuto che della compagnia assicuratrice dalla quale l'attore avrebbe soddisfatto la pretesa risarcitoria benché a titolo di garanzia in mancanza di un'azione diretta, e si liquidano come in dispositivo (IV scaglione di riferimento, valori minimi, tenuto conto della ripetitività delle argomentazioni difensive e delle fasi effettivamente espletate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna , quale esercente la patria potestà sul minore Parte_1 Persona_1
, al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
€ 4.327,00, di cui € 518,00 per esborsi e € 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%;
3. condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 29/04/2025
Il giudice dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalle parti nelle le note scritte depositate, pronunzia la seguente
SENTENZA resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 10/04/2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile, iscritta al n. 4975/2022 R.G., avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 -
2051- 2052 c.c.” e vertente
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], quale Parte_1 C.F._1
esercente la patria potestà sul minore , C.F. , Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cesare FIORENTINO, in virtù di mandato in atti
ATTOTRE
E
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Serena VIOLANO, in virtù di mandato in atti
CONVENUTO
E in persona del rappresentante legale p.t., con sede in Viale Europa 190, Controparte_2
00144, Roma, P. Iva rappresentata e difesa dall'avv. Sveva BERNARDINI, in virtù di P.IVA_1
mandato in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19/12/2022, quale esercente la patria potestà sul Parte_1 minore , ha evocato in giudizio , fratello dell'attore e zio del Persona_1 Controparte_1
minore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in occasione della caduta verificatasi in data 1° maggio 2020, verso le ore 11:30 circa nell'abitazione di costui sita in MO (AV) alla via Pietro Ascolese n. 1/A. A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che: - il minore, giunto presso l'abitazione del convenuto, unitamente alla madre, entrato in casa, si era infortunato scivolando dalle Per_2 Pt_2 scale poste all'interno dell'abitazione, a causa della presenza di acqua non opportunamente segnalata, lavate poco prima e non ancora asciugate;
in conseguenza della caduta, il minore ha riportato la lesione refertata dapprima dall'ospedale Moscati di Avellino “frattura scomposta del terzo medio della tibia” e poi dall'ospedale Santo Bono di Napoli “frattura spiroide scomposta terzo medio distale tibia a sinistra”, dove è stato ricoverato e dimesso dopo essere stato sottoposto al trattamento di riduzione e sintesi chirurgica della frattura;
- erano state eseguite visite di controllo presso il reparto di ortopedia del P.O. “Santo Bono” di Napoli fino al 13/04/2021; - erano stati costituiti in mora il proprietario dell'immobile e la propria compagnia assicuratrice senza alcun Controparte_2
esito risarcitorio.
Ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accogliere la domanda e per l'effetto condannare il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, così come dettagliatamente indicati in narrativa, per un totale di euro 50.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con rimborso delle spese generali, come per legge”.
Con comparsa depositata in data 02/03/2023 si è costituito , che ha invocato il Controparte_1
concorso di colpa del minore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la compagnia per essere manlevata dalle conseguenze del sinistro. Controparte_2
Ha concluso chiedendo: “- in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc, la citazione della OM
[...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, Viale Europa n.190, CP_2
dalla quale il convenuto intende essere garantito e manlevato da ogni pretesa risarcitoria, in virtù del contratto di polizza. - in via principale, rigettare ogni domanda attorea in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda proposta dall'attore, accertare e dichiarare che la OM , in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro-tempore è obbligata a manlevare e tenere indenne il comparente da ogni conseguenza pregiudizievole delle avverse domande e, per l'effetto, condannare la compagnia, tenuta alla copertura del danno, a corrispondere le somme che dovessero essere riconosciute dovute in favore dell'attore, manlevando e tenendo indenne il comparente, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. Costituitasi in giudizio, la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa per la tardività della denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 13.1 delle CGA e, nel merito, ha respinto la richiesta di risarcimento.
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare dichiarare la non operatività della polizza di
[...]
nel merito respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e non Controparte_2
provata, con conseguente caducazione della domanda di manleva azionata dalla convenuta nei confronti della OM. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con la prova orale del teste . Testimone_1
La scrivente, ritenuta la causa istruita, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni con discussione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., all'udienza del 10/04//2025.
A tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. è infondata e, va, pertanto rigettata per i seguenti motivi.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Sul piano probatorio la Suprema Corte Cassazione qualifica l'art. 2051 c.c. in termini di responsabilità oggettiva.
In particolare, con le pronunce n. 2480 e n. 2481 del 2018, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi:
- “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
- “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
- “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità e di inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
- “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Tali principi, sono stati ripresi anche dalla più recente sentenza della Suprema Corte n. 4588/2022, delineando un orientamento granitico, al quale la scrivente aderisce.
Nella fattispecie in esame l'attore non ha assolto all'onere di provare il fatto dannoso e il legame causale tra la res in custodia (scale bagnate) e il danno arrecato, onere posto a fondamento della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le dichiarazioni dell'unico teste escusso non forniscono alcun supporto probatorio alla prospettazione dei fatti di parte attrice né una valutazione della prova sotto i profili dell'attendibilità
e della verosimiglianza.
Il teste ha rilasciato dichiarazioni assolutamente generiche, limitandosi a dichiarare Testimone_1 di essere presente all'evento e che le scale erano bagnate, ma non giustifica il motivo della sua presenza nell'abitazione del convenuto, mentre la madre e la nonna erano fuori dall'abitazione (capo
5 vero è che il minore era accompagnato dalla madre la quale si intratteneva Persona_1 davanti all'abitazione dove abita il cognato e la suocera e Persona_3 Testimone_2 capo 6 vero è che il minore entrava da solo nell'abitazione dello zio mentre la Persona_1 madre parlava con la suocera sull'uscio della porta di casa – il teste ha confermato entrambe le circostanze “si è vero”), in quale rapporto fosse con la famiglia, come si fosse accertato della presenza di acqua sulle scale, dove si trovasse al momento della prospettata caduta, dove fossero situate le scale e quali fossero le condizioni delle stesse, su quale punto delle scale sarebbe scivolato il minore.
Né ha fornito elementi sulla dinamica dello scivolamento, se avvenuto salendo o scendendo le scale,
e quale parte o lato del corpo sarebbe stato interessato (sul capo 3 …sì è stato trasportato presso il pronto soccorso ma non sono in grado di dire che tipo di frattura ha riportato ….).
Nessuna specifica dichiarazione è stata resa, e quindi alcuna prova è stata fornita, in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non v'è allegata alcuna riproduzione fotografica dello stato dei luoghi, dovendosi sul punto evidenziare anche la divergenza del numero civico dell'abitazione del convenuto sito in MO (AV) alla via Pietro Ascolese, indicato in citazione al n. 1/A mentre dal certificato di residenza, rilasciato il 02/12/2020, risulta al n. 157.
La scarsità delle informazioni in relazione alla quantità di acqua presente sulle scale, la vischiosità o meno della stessa, la condotta assunta nella pulizia delle scale (neppure è emerso chi avesse materialmente pulito le scale), l'andatura del minore, rendono più verosimile che l'evento si sia verificato senza alcuna responsabilità da parte di terzi.
Infine, le lacune istruttorie non possono essere colmate con la consulenza medica di parte, che nulla riporta, neppure in termini di assolvimento al principio di allegazione, in ordine alla dinamica del sinistro e della sua compatibilità con le lesioni accertate “Il giovane riferisce Persona_1
che il giorno 01/05/2021, (sic! 2020) veniva coinvolto in un incidente domestico. In conseguenza dell'incidente ….” e avendo, poi, genericamente asserito come possibile il “nesso di causalità tra il sinistro del 01/05/20 di cui è rimasto vittima il ricorrente e le lesioni riportate”.
Le considerazioni fin qui svolte, per le quali risulta esclusa la fondatezza della domanda formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., giustificano la medesima conclusione anche con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. il qui onere probatorio è ancora più rigoroso di quello previsto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il rigetto della domanda attorea, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio sia della responsabilità che del fatto così come prospettato, determina l'assorbimento delle questioni relative all'inoperatività della polizza e della rilevanza dell'accertamento del carattere colposo o meno della condotta del danneggiato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, sia nei confronti del convenuto che della compagnia assicuratrice dalla quale l'attore avrebbe soddisfatto la pretesa risarcitoria benché a titolo di garanzia in mancanza di un'azione diretta, e si liquidano come in dispositivo (IV scaglione di riferimento, valori minimi, tenuto conto della ripetitività delle argomentazioni difensive e delle fasi effettivamente espletate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna , quale esercente la patria potestà sul minore Parte_1 Persona_1
, al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
€ 4.327,00, di cui € 518,00 per esborsi e € 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%;
3. condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino, 29/04/2025
Il giudice dott.ssa Maria Iandiorio