Articolo 3 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 novembre 1986
Art. 3. 1. Nell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 , dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:
"Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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