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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente
Dott.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 343 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 683/2018, pubblicata il 31.12.2018 dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, vertente tra
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Angela
[...]
Bosco e Marcello Torre, elettivamente domiciliata in Sapri alla Piazza Vittorio Veneto, presso lo studio dell'avv. Bosco
APPELLANTE
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Stefania
Parrella, elettivamente domiciliato in alla Via Mezzacapo, n. 61, presso lo studio del CP_1
difensore
APPELLATO
1 NONCHE' CONTRO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 23.4.2024 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sala Persona_1
Consilina, il e la onde sentir condannare Controparte_1 Controparte_2
gli stessi, rispettivamente ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro verificatosi nel cimitero di il 30.8.2008. CP_1
In fatto, esponeva che: 1) l'impresa edile stava costruendo una cappella gentilizia nell'ala nuova del cimitero, senza aver delimitato l'area di cantiere;
2) mentre si trovava in prossimità della cappella 6, situata di fronte alla cappella gentilizia in costruzione, a causa della presenza di calcestruzzo, era scivolata riportando gravi danni fisici;
3) gli operatori del 118, intervenuti su richiesta del custode del cimitero, l'avevano trasportata presso l'ospedale di Polla, ove le veniva diagnosticata la frattura del collo del femore destro e programmato l'intervento chirurgico;
4) successivamente alla caduta,
l'impresa edile aveva coperto il calcestruzzo con la terra e delimitato l'area di cantiere;
5) dopo l'intervento chirurgico era stata costretta a sottoporsi a lunghe cure riabilitative;
6) i danni ammontavano ad € 75.757,00; 7) la richiesta di risarcimento, avanzata all'impresa ed al era CP_1
rimasta priva di riscontro;
8) successivamente alla richiesta di risarcimento danni ed alla redazione di una consulenza di parte era stata costretta a sottoporsi ad un ulteriore intervento, a nuove cure riabilitative, che non avevano sortito alcun effetto, perché era rimasta allettata.
In conclusione, affermava la responsabilità dell'impresa per non aver delimitato l'area di cantiere e, quindi, impedito l'accesso alla zona, nonché la responsabilità del per non aver vigilato sulla CP_1 mancata delimitazione dell'area onde garantire la sicurezza dei visitatori.
2 In via istruttoria, chiedeva l'interrogatorio formale del titolare dell'impresa e la prova per testi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_2 che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare
[...]
improponibile la domanda spiegata nei propri confronti;
2) Rigettare la domanda, perché nulla, inammissibile, improponibile, infondata;
3) Emettere ogni provvedimento a tutela dei propri interessi;
4) In caso di accoglimento della prova per testi, di essere abilitata alla prova contraria sulle medesime circostanze e con i medesimi testi indicati dall'attrice, nonché con i propri testi.
In sintesi, rappresentava che: 1) non aveva mai effettuato lavori alla cappella 6 o a cappella alla stessa attigua, ma in un'area diversa e distinta da quella indicata;
2) era propria abitudine delimitare l'area di cantiere;
3) aveva già contestato la richiesta con raccomandata del 19.9.2008, consegnata all'avv.
Bosco, nonché al di . CP_1 CP_1
Poi, contestava le foto prodotte dall'attrice non essendo datate, la descrizione dei fatti, in quanto generica e sfornita di prova, e la quantificazione del danno essendo arbitraria, oltre che comprensiva di alcune voci inammissibili.
In particolare, evidenziava che il custode del cimitero, nella relazione di servizio datata 1.9.2008, aveva confermato di aver prestato soccorso ad una persona anziana che era caduta rovinosamente a terra, nella zona di costruzione delle nuove cappelle gentilizie, ma anche affermato di non sapere chi fosse e quale fosse stata la causa della caduta, ossia se la signora era stata colta da un malore improvviso o inciampata.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il che Controparte_1 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo l'area cimiteriale affidata in concessione ai privati, con la conseguenza che nessun obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. ricadeva sullo stesso.
Inoltre, escludeva la propria responsabilità per omessa o cattiva manutenzione dell'area ove si era verificata la caduta ai sensi dell'art. 55 del Regolamento comunale di polizia mortuaria
Il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio, in seguito alla morte dell'attrice, si costituivano le eredi e Parte_1
Controparte_3
Con l'entrata in vigore del D. Lg. vo n. 155/2012, il Tribunale di Sala Consilina veniva accorpato al
Tribunale di Lagonegro.
3 La causa veniva istruita con prove testimoniali e C.T.U.
All'udienza del 27.9.2017 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 208/2018, pubblicata il 31.12.2018, il Tribunale di Lagonegro così provvedeva: dichiarava il difetto di legittimazione passiva del;
dichiarava che il sinistro Controparte_1 si era verificato per colpa unica ed esclusiva della e, per l'effetto, Controparte_2 condannava la stessa al pagamento della somma di € 68.113,00, oltre lucro cessante ed interessi, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché delle spese legali;
compensava integralmente le spese di lite tra parte attrice e poneva definitivamente a carico della Controparte_1 [...]
le spese di C.T.U. Controparte_2
In via preliminare, riteneva fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
. Controparte_1
In sintesi, affermava che l'area cimiteriale era affidata in concessione e che sulla stessa la ditta stava realizzando lavori per la costruzione di una cappella gentilizia.
Pertanto, andava esclusa ogni responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al CP_1
Quanto alla responsabilità della ditta esecutrice dei lavori, affermava che l'attrice aveva provato che l'area di cantiere non era delimitata, né in alcun modo segnalata e, quindi, la mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza volte alla prevenzione dei danni nei confronti di terzi, nonché di essere caduta a causa del materiale presente sul luogo.
Al riguardo, richiamava le prove testimoniali ed evidenziava l'ingiustificata assenza del legale rappresentante della ditta per rendere l'ammesso interrogatorio.
In ordine alla quantificazione del danno, condivideva le risultanze della C.T.U.
In relazione alla richiesta degli interessi con decorrenza dalla data del fatto, richiamato l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 17.2.1995, riteneva che il reclamato danno andasse determinato equitativamente ex art. 2056, comma 1, c.c. secondo le modalità indicate.
***** ***** *****
Con atto di citazione in appello impugna la suindicata sentenza chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Confermare la dinamica del sinistro;
2) Accertare e dichiarare che il rapporto tra il e la è Controparte_1 Controparte_2
4 ascrivibile all'interno di uno specifico permesso di costruire limitato alla realizzazione di una cappella gentilizia con l'esclusione dell'intera area cimiteriale, rimasta nella disponibilità esclusiva dell'ente comunale proprietario/detentore del bene;
3) Accertare e dichiarare che l'area era accessibile anche a terzi, visitatori del cimitero, non essendo la stessa nella disponibilità esclusiva della ditta appaltatrice in quanto interdetta al passaggio pedonale;
per l'effetto, 4) Condannare il e la ditta, in solido CP_1 tra loro, al pagamento della somma di € 68.113,00, oltre al lucro cessante come stabilito dal Tribunale, interessi dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, spese e competenze dei due gradi giudizio.
Con comparsa di costituzione si costituisce in giudizio il che chiede il Controparte_1 rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Innanzitutto, dopo aver affermato che nessun appalto è stato mai dato alla e, Controparte_2
quindi, nessun rapporto ha mai avuto con la stessa, evidenzia che, nel 2008, ha rilasciato ad un privato la concessione n. rep. 25/2008 di area cimiteriale per la costruzione di una tomba di famiglia con diritto d'uso per 75 anni e, contestualmente, su richiesta dello stesso privato, ha concesso il permesso di costruire n. 122/2008 sulla suddetta area.
Di conseguenza, una volta assegnato il lotto e rilasciata la concessione, ogni onere, incombente e responsabilità gravava sull'assegnatario.
Al riguardo, rappresenta che le risultanze istruttorie hanno evidenziato che il sinistro si è verificato nell'area data in concessione sulla quale l'impresa, dietro incarico del concessionario, stava realizzando la cappella gentilizia.
Sul punto richiama l'art. 55 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, secondo cui: “la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché
l'esecuzione di opere o restauri che il ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile CP_1 ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene”.
Con provvedimento del 3.4.2024 la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta.
5 All'udienza del 23.4.2024, la causa viene trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia della , che non ha Controparte_2 Controparte_2
inteso costituirsi nel presente grado di giudizio pur essendo stata regolarmente citata.
L'appellante assume la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c. in tema di cose in custodia e responsabilità solidale dell'ente proprietario dell'area cimiteriale unitamente all'impresa esecutrice dei lavori.
Dopo aver premesso che il su cui incombeva l'onere della prova, non ha prodotto in giudizio CP_1 documentazione attestante il rilascio di una concessione esclusiva alla dell'area sulla CP_2
quale si è verificato il sinistro, afferma che il Giudice di prime cure ha erroneamente fatto riferimento alla sentenza n. 21221/2016 emessa dalla Corte di Cassazione, ove si presuppone che i beni del demanio e/o della P.A. siano devoluti in concessione a terzi.
Ciò in quanto, nel caso di specie, il Comune ha concesso solo un permesso di costruire e non in detenzione e/o possesso l'intera area cimiteriale a terzi.
In particolare, evidenzia che dalle risultanze istruttorie è emerso che: 1) il sinistro si è verificato allorquando l'accesso all'area cimiteriale da parte della ditta era stato accordato dal solo per CP_1 dar modo alla stessa di realizzare la cappella gentilizia;
2) durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha acquisito l'integrale ed esclusiva disponibilità dell'area cimiteriale impedendo l'accesso ai visitatori.
Sul punto, richiamate alcune sentenze della Corte di Cassazione, sostiene che la conservazione della cosa da parte del proprietario, sebbene unitamente all'impresa, comporta la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico di entrambi, responsabilità che ha carattere soggettivo e per affermare la quale è sufficiente il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, essendo esclusa solo dal caso fortuito.
In conclusione, afferma che il va condannato in via solidale con l'impresa Controparte_1 esecutrice dei lavori al pagamento della somma di € 68.113,00, oltre il lucro cessante, come stabilito nella sentenza di primo grado, nonché gli interessi a far data dalla pubblicazione della sentenza impugnata all'effettivo soddisfo.
6 Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. si prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode.
Ciò in quanto tale responsabilità ha natura oggettiva, richiedendo, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento/danno arrecato (Cass. Civ., VI/III Sez., ord. n.
27724/2018, secondo la quale: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità
o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno […]”).
Infatti, l'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, ma una responsabilità di natura oggettiva, non circoscritta dall'ordinaria diligenza del custode (Cass. Civ., VI/III Sez., ord.
n. 12027/2017).
Il custode è tenuto a rispondere dei danni prodotti dalla cosa in custodia per la peculiare posizione in cui si trova rispetto alla stessa, potendo liberarsi da tale responsabilità solo provando l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che presenti il carattere del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
In tema di responsabilità della P.A., in passato si riteneva applicabile l'art. 2043 c.c., ma l'evoluzione giurisprudenziale fa riferimento all'art. 2051 c.c.
In particolare, nell'ambito dei danni cagionati all'utente da beni destinati al pubblico utilizzo in conseguenza di inidonea costruzione o manutenzione degli stessi, la giurisprudenza di legittimità sostiene sia sempre configurabile, a carico del custode del bene, una responsabilità ex art. 2051 c.c., considerato che l'estensione del bene demaniale da cui deriva l'evento dannoso e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte dei terzi assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia, e, dunque, del concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza posto a fondamento della norma.
Si sostiene, altresì, che, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. per i danni causati da beni demaniali, “occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno” (Cass. Civ., III Sez., sent. n. 15042/2008).
7 La Suprema Corte, in tema di cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, ha asserito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa- dell'art. 1227, comma 1, c.c.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele da parte dello stesso danneggiato, normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. Civ., III
Sez., sent. n. 6034/2018).
Insomma, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere dalla valutazione del comportamento del danneggiato, che, ove si sostanzi in un considerevole apporto causale alla verificazione del danno, può configurare un'ipotesi di concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Tale ipotesi, attenendo all'eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste delle parti.
Ebbene, con il contratto di concessione di area cimiteriale per la costruzione di una tomba di famiglia,
n. 25/2008, in atti, il Comune di ha concesso al sig. per la durata di 75 anni, CP_1 Pt_2
il diritto di uso del suolo cimiteriale, contrassegnato con il n. 4 del terzo gradone della planimetria cimiteriale.
L'art. 6 del contratto prevedeva l'obbligo per il concessionario, i suoi successori o gli aventi diritto di “provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.”.
Poi, con il permesso di costruire n. 122/2008, in atti, il Comune ha concesso al sig. “la Pt_2
facoltà di eseguire i lavori di REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA CON SISTEMA A
CAPPELLA posta nel cimitero di questo Comune (lotto n° 4) del terzo gradone dell'area di ampliamento del cimitero comunale”, prevedendo espressamente che “Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi. Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.”.
8 Inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice, raffigurante il luogo del sinistro, si evince chiaramente, nella tabella esposta all'esterno del cantiere, il riferimento al sig. e Pt_2
al permesso di costruire n. 122/2008.
Pertanto, risulta documentalmente provato che il ha affidato l'area ove si Controparte_1
è verificato il sinistro in concessione ad un privato e che sulla stessa la Controparte_2
stava eseguendo lavori per la costruzione di una cappella gentilizia.
[...]
Inoltre, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado sono emersi elementi sufficienti a dimostrare la dinamica del sinistro.
Il teste ha confermato le circostanze di cui al punto n. 1 e n. 2 dell'atto di citazione Testimone_1
(“vero che il giorno 30.08.2008, nella prima mattinata, vedeva l'istante a terra vicino alla Cappella
n. 6 di fronte ad una Cappella gentilizia in costruzione, nell'area nuova del Cimitero di
[...]
, come da documentazione fotografica che le viene sottoposta?”; “vero che nel punto dove CP_1
l'instante cadeva, vi era la presenza di calcestruzzo, senza alcuna segnalazione che vietasse il passaggio ai visitatori?”), precisando di aver visto del calcestruzzo e che non vi era alcuna segnalazione, posto che lei stessa era passata.
Inoltre, ha riconosciuto nelle foto allegate alla produzione attorea il luogo del sinistro.
Il teste ha dichiarato di trovarsi presso il Cimitero di quando Testimone_2 CP_1 vedeva cadere ove c'era una piazzola di cemento fresco non segnalata. Persona_1
Pertanto, non può ritenersi sussistente la responsabilità del ex art. 2051 c.c., considerato che CP_1
nel caso di concessione si realizza in capo al concessionario il totale trasferimento del potere di fatto sul bene e il relativo dovere vigilanza e custodia, di talché ricade sullo stesso la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati da sinistri come nella specie verificatisi all'interno del bene in concessione.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., devono gravare sulla parte appellante e si liquidano, come da dispositivo, considerati i parametri di cui al DM n. 147/2022 e applicando, in considerazione della natura della controversia, i valori minimi, esclusa la fase istruttoria, alla luce del valore della causa come dichiarato.
Il rigetto dell'impugnazione impone alla parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 683/2018, depositata il 31.12.2018 dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, proposto da nella qualità di erede di nei Parte_1 Persona_1
confronti della e del in persona del Controparte_2 Controparte_1
Sindaco p.t., così provvede:
A) Dichiara la contumacia della . Controparte_2
B) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
C) Condanna nella qualità di erede di al pagamento, in Parte_1 Persona_1
favore del , in persona del Sindaco p.t., delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00, oltre maggiorazioni spese generali, IVA e CAP, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma
1 quater dell'art 13 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 21.7.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Michele Videtta
G.A. estensore Presidente
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