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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 863 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Mira (VE) in Via XXV Aprile n. 19
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Mira (VE) in Via XXV Aprile n. 19 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Federica Santinon (PEC:
in Dolo (VE) Via A. Guolo n. 15/3, che li rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art
127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 06.02.2025, che di seguito si riproducono: “ dichiarare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e in Cazzago di IA Parte_2 Parte_1
(VE) il 30.05.1998, trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di IA (VE) al n. 11, parte II, serie A, anno 1998, ordinandone l'annotazione e le relative incombenze;
Le parti dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo: 1) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati di tetto e di mensa, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento. 3) i coniugi dichiarano di impegnarsi a vendere
l'immobile in comproprietà già casa famigliare entro e non oltre il 30.06.2025 al prezzo di mercato
e che sarà indicato di comune accordo nel caso in cui i coniugi non riescano a reperire in autonomia un acquirente indicato le parti si impegnano a conferire mandato a più agenzie immobiliari della zona, il termine previsto potrà essere anticipato in caso di diverso accordo tra le parti. 4)
L'immobile già casa coniugale è diviso in due abitazioni una al piano terra e una al primo piano, i coniugi concordano nell'assegnare il piano terra al signore ed il primo piano alla signora Pt_2
i costi delle utenze dell'immobile saranno suddividi a metà. 5) Assegnarsi l'autovettura Pt_1
attualmente intestata alla signora targata FG752VF in uso esclusivo e proprietà Parte_1
al signore;
6) Assegnarsi l'autovettura attualmente intestata al signore Parte_2 Parte_2
DG429CX in uso esclusivo e proprietà alla signora .
[...] Parte_1
Ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, altresì chiedono che l'On.le Tribunale adito Voglia previo ogni adempimenti di rito accogliere le seguenti conclusioni - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Cazzago di IA (VE) il 30.05.1998, trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di IA (VE) al n. 11, parte II, serie A, anno 1998, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei termini di cui al ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e come sopra trascritte.”
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso congiunto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 30.05.1998 contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 14.05.2024 sostituita dal deposito, di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 3321/2024 pubbl. il 24/09/2024, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in data 06.02.2025, in vista dell'udienza del 04.03.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_2 Parte_1
celebrato in data 30.05.1998 e trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di IA
(VE) al n. 11, parte II, serie A, anno 1998,
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 863 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Mira (VE) in Via XXV Aprile n. 19
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Mira (VE) in Via XXV Aprile n. 19 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Federica Santinon (PEC:
in Dolo (VE) Via A. Guolo n. 15/3, che li rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art
127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 06.02.2025, che di seguito si riproducono: “ dichiarare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e in Cazzago di IA Parte_2 Parte_1
(VE) il 30.05.1998, trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di IA (VE) al n. 11, parte II, serie A, anno 1998, ordinandone l'annotazione e le relative incombenze;
Le parti dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo: 1) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati di tetto e di mensa, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento. 3) i coniugi dichiarano di impegnarsi a vendere
l'immobile in comproprietà già casa famigliare entro e non oltre il 30.06.2025 al prezzo di mercato
e che sarà indicato di comune accordo nel caso in cui i coniugi non riescano a reperire in autonomia un acquirente indicato le parti si impegnano a conferire mandato a più agenzie immobiliari della zona, il termine previsto potrà essere anticipato in caso di diverso accordo tra le parti. 4)
L'immobile già casa coniugale è diviso in due abitazioni una al piano terra e una al primo piano, i coniugi concordano nell'assegnare il piano terra al signore ed il primo piano alla signora Pt_2
i costi delle utenze dell'immobile saranno suddividi a metà. 5) Assegnarsi l'autovettura Pt_1
attualmente intestata alla signora targata FG752VF in uso esclusivo e proprietà Parte_1
al signore;
6) Assegnarsi l'autovettura attualmente intestata al signore Parte_2 Parte_2
DG429CX in uso esclusivo e proprietà alla signora .
[...] Parte_1
Ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, altresì chiedono che l'On.le Tribunale adito Voglia previo ogni adempimenti di rito accogliere le seguenti conclusioni - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Cazzago di IA (VE) il 30.05.1998, trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di IA (VE) al n. 11, parte II, serie A, anno 1998, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei termini di cui al ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e come sopra trascritte.”
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso congiunto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 30.05.1998 contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 14.05.2024 sostituita dal deposito, di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 3321/2024 pubbl. il 24/09/2024, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in data 06.02.2025, in vista dell'udienza del 04.03.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_2 Parte_1
celebrato in data 30.05.1998 e trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di IA
(VE) al n. 11, parte II, serie A, anno 1998,
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore