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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 223/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBONI Parte_1 C.F._1
MA IT elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ZAMBONI MA IT
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISTANI LAURA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. CRISTANI LAURA
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno formulato conclusioni congiunte a verbale dell'17/4/2025, di seguito ritrascritte:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Belfiore VR il 25.9.1999, trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune al n. 8 – Serie A, Parte II, Anno 1999;
pagina 1 di 3 2) dichiarare che la casa familiare sita in Arcole, via Treviso n. 3, resterà nella disponibilità del signor
il quale vivrà lì con la figlia maggiorenne ed autosufficiente;
CP_1 Persona_1
3) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2 residenza e collocazione presso la madre, con diritto di visita del padre a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché un pomeriggio a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ludici e sportivi della minore ed almeno numero 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, numero 7 giorni durante le vacanze natalizie e numero 3 giorni durante la vacanze pasquali;
4) l'assegno unico universale per la figlia minore verrà percepito al 100% dalla signora Persona_2
Parte_1
5) il signor contribuirà al mantenimento della figlia minore provvedendo CP_1 Persona_2 direttamente al suo sustentamento quando la terrà con sé e corrispondendo, in favore della medesima ma alla signora la somma mensile di euro 200,00, entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre rivalutazione annuale al 100% secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
6) spese e competenze di causa compensate”.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 28/4/2025 per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/1/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Belfiore (VR) in data 25/9/1999; che dall'unione erano nate due CP_1 figlie (in data 25/11/2002) già maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Persona_1
(nata il [...]) minorenne e non economicamente autosufficiente;
che con decreto Persona_2 del 22/02/2023 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione consensuale delle parti;
che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente senza che fosse intervenuta una ripresa della convivenza. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con affidamento condiviso della figlia minore e assegno di mantenimento per la stessa a carico del padre di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed euro 200,00 per il corso di aiuto all'apprendimento.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, ma a condizioni differenti da quelle ex adverso.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM per il parere di competenza. pagina 2 di 3 * * *
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni indicate in epigrafe.
In effetti, sono certamente trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio come previsto dall'art. 3 legge n. 898/1970, tenuto conto che la separazione si è conclusa con omologa in data 22/02/2023 e che il ricorso è stato depositato in data 5/12/2023; i certificati di residenza allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte in punto di affidamento congiunto della figlia minore con tempi di visita in favore del padre che si reputano congrui all'età ed all'interesse Per_2 della stessa. Va confermato altresì l'assegno di mantenimento concordato dalle parti in suo favore, da ritenersi adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale. Nulla osta all'attribuzione dell'assegno unico in favore della madre.
Degli ulteriori accordi raggiunti, invece, nessuna statuizione è richiesta dal Tribunale che dunque si limita a dare atto in questa sede dell'intesa tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto da esse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. RG 223/2025:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Belfiore (VR) in data 25/9/1999 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del suddetto Comune per l'anno 1999, parte II, serie A, numero 8, alle condizioni indicate in epigrafe;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'1.7.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 223/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBONI Parte_1 C.F._1
MA IT elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ZAMBONI MA IT
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISTANI LAURA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. CRISTANI LAURA
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno formulato conclusioni congiunte a verbale dell'17/4/2025, di seguito ritrascritte:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Belfiore VR il 25.9.1999, trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune al n. 8 – Serie A, Parte II, Anno 1999;
pagina 1 di 3 2) dichiarare che la casa familiare sita in Arcole, via Treviso n. 3, resterà nella disponibilità del signor
il quale vivrà lì con la figlia maggiorenne ed autosufficiente;
CP_1 Persona_1
3) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2 residenza e collocazione presso la madre, con diritto di visita del padre a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché un pomeriggio a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ludici e sportivi della minore ed almeno numero 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, numero 7 giorni durante le vacanze natalizie e numero 3 giorni durante la vacanze pasquali;
4) l'assegno unico universale per la figlia minore verrà percepito al 100% dalla signora Persona_2
Parte_1
5) il signor contribuirà al mantenimento della figlia minore provvedendo CP_1 Persona_2 direttamente al suo sustentamento quando la terrà con sé e corrispondendo, in favore della medesima ma alla signora la somma mensile di euro 200,00, entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre rivalutazione annuale al 100% secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
6) spese e competenze di causa compensate”.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 28/4/2025 per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/1/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Belfiore (VR) in data 25/9/1999; che dall'unione erano nate due CP_1 figlie (in data 25/11/2002) già maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Persona_1
(nata il [...]) minorenne e non economicamente autosufficiente;
che con decreto Persona_2 del 22/02/2023 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione consensuale delle parti;
che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente senza che fosse intervenuta una ripresa della convivenza. L'attrice chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con affidamento condiviso della figlia minore e assegno di mantenimento per la stessa a carico del padre di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed euro 200,00 per il corso di aiuto all'apprendimento.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, ma a condizioni differenti da quelle ex adverso.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione al PM per il parere di competenza. pagina 2 di 3 * * *
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni indicate in epigrafe.
In effetti, sono certamente trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio come previsto dall'art. 3 legge n. 898/1970, tenuto conto che la separazione si è conclusa con omologa in data 22/02/2023 e che il ricorso è stato depositato in data 5/12/2023; i certificati di residenza allegati, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte in punto di affidamento congiunto della figlia minore con tempi di visita in favore del padre che si reputano congrui all'età ed all'interesse Per_2 della stessa. Va confermato altresì l'assegno di mantenimento concordato dalle parti in suo favore, da ritenersi adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale. Nulla osta all'attribuzione dell'assegno unico in favore della madre.
Degli ulteriori accordi raggiunti, invece, nessuna statuizione è richiesta dal Tribunale che dunque si limita a dare atto in questa sede dell'intesa tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto da esse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. RG 223/2025:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Belfiore (VR) in data 25/9/1999 da e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del suddetto Comune per l'anno 1999, parte II, serie A, numero 8, alle condizioni indicate in epigrafe;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'1.7.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3