Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05866/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5866 del 2025, proposto da Comed s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Casertano, Stefano Casertano, e Edoardo Tontoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piedimonte Matese, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Teodolinda Stocchetti, Fabrizio Colasurdo, e Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Piedimonte Matese (Caserta) in merito alla nota trasmessa a mezzo pec in data 14.7.2025, volta ad ottenere il provvedimento di determinazione delle penali da ritardi e dall'abbandono del cantiere e la conseguente quantificazione dell'importo residuo spettante all'Appaltatore per i lavori eseguiti sino alla data di risoluzione del contratto operata con il provvedimento n.r.g. 582 del 8.5.2024, con riferimento alle attività di “riqualificazione urbana, mediante la sistemazione, adeguamento ed ammodernamento della rete viaria comunale, I lotto funzionale Cup D17H1900018003 - CIG. 79671104634”.
Nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, teso a conseguire in relazione all'appalto dei suddetti lavori, la determinazione delle penali da ritardi nell'esecuzione delle opere e dall'abbandono del cantiere e la conseguente quantizzazione dell'importo residuo spettante alla Comed per i lavori eseguiti sino alla data di risoluzione operata con la richiamata determina n.r.g. 582 del 8.5.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte Matese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. BI Di ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società Comed s.r.l., premettendo di essere appaltatrice per i lavori di “ riqualificazione urbana, mediante la sistemazione, adeguamento ed ammodernamento della rete viaria comunale, I lotto funzionale ” e che l’appaltante Comune di Piedimonte Matese con atto n. 582 del 8.5.2024 le ha comunicato la risoluzione contrattuale per l’inadempimento nella esecuzione dei lavori, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha lamentato il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Piedimonte Matese sulla Nota trasmessa a mezzo pec in data 14.7.2025, volta ad ottenere il provvedimento di determinazione delle penali per il ritardo e per l’abbandono del cantiere e la conseguente quantificazione dell’importo residuo spettante all’Appaltatore per i lavori eseguiti sino alla data di risoluzione del contratto.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
- con Determina R.G. n. 582 del 08.05.2024, il Comune di Piedimonte Matese ha disposto la risoluzione del contratto d’appalto n. 20/22 sottoscritto in data 15.11.2022 per grave inadempimento dell’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. n. 50/2016;
- la medesima determina ha stabilito espressamente, al punto 5 del dispositivo, che l’amministrazione avrebbe rinviato “ a successivo provvedimento la determinazione delle penali e dei danni... e la conseguente determinazione dell’importo residuo spettante all’Appaltatore ”;
-con relazione del 24.05.2024, la Direzione Lavori ha riconosciuto in favore della Comed s.r.l. un credito residuo di € 364.466,17 (IVA inclusa) per i lavori eseguiti fino alla risoluzione del contratto;
- trascorso un anno, con comunicazione PEC del 04.07.2025 (notificata il 14.07.2025), la ricorrente ha diffidato il Comune, invitandolo ad adottare l’atto conclusivo entro 30 giorni, al fine di determinare l’importo delle penali e quindi l’importo residuo dovuto all’impresa appaltatrice;
- tale termine di 30 giorni però è spirato senza l’adozione di alcun atto da parte del Comune intimato.
Con l’unico motivo di ricorso, Comed s.r.l. ha lamentato la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost, nonché la violazione dell’art. 108 D.lgs. n. 50/20216, in ragione dell’illegittimo silenzio serbato dal Comune intimato sulla citata istanza.
Si è costituito il Comune di Piedimonte Matese per resistere al ricorso.
Il Collegio, nel corso della camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a., la questione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto le questioni attengono a diritti soggettivi nella fase di esecuzione del contratto.
All'esito della citata camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario.
Infatti, le controversie insorte durante la fase del contratto, incluse quelle relative alla risoluzione per inadempimento imputabile all’appaltatore e quelle relative alla conseguente regolazione dei rapporti economici tra le parti, anche con la quantificazione delle penali, afferiscono a situazioni aventi natura meramente privatistica e quindi a posizioni soggettive aventi la consistenza di diritti soggettivi. In tale quadro, con specifico riguardo alle penali a carico della parte appaltatrice, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, tenuto conto del fatto che le penali hanno carattere di rimedio avverso l'inadempimento del contratto (Cass. Civ., sez. un., 21/05/2019, n.13660; Cons. Stato, sez. V, 11/02/2005, n. 381; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 23/05/2025, n. 1139; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 06/11/2002, n. 9725).
Insomma, la situazione soggettiva dedotta in giudizio, e che sarebbe lesa dalla inerzia dell’Amministrazione resistente, ha natura di diritto soggettivo. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Trova applicazione l’art. 11, comma 2, c.p.a. ai fini della riproposizione della domanda avanti al Giudice Ordinario.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole in euro 1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di ZO | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO