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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 606/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1172/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti difensivi
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate (AdE), Direzione Provinciale di Latina, chiedendo l'annullamento del rifiuto tacito di istanza di autotutela relativa alla richiesta di annullamento di un avviso di accertamento con il quale era stato recuperato il reddito da partecipazione in una società personale a ristretta base partecipativa.
A tal fine il ricorrente eccepiva l'illegittimità del rifiuto della chiesta autotutela perché ritenuta “obbligatoria”
e la nullità dell'accertamento oggetto dell'autotutela in quanto un socio era stato ammesso alla definizione agevolata.
L' AdE si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositate memorie illustrative da parre ricorrente, con le quali si ribadivano le tesi esposte con l'atto introduttivo, all'udienza del 19/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene all'asserita sussistenza dell'autotutela obbligatoria occorre richiamare l'art. 10 quater l.
27/7/2000 n. 212, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 219, il qual prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte gli atti di imposizione, anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, solo ove sussista la manifesta illegittimità dell'atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti, ossia: errore di persona o di calcolo;
errore sull'individuazione del tributo;
errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria;
errore sul presupposto di imposta;
mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Ebbene, nella specie non ricorre alcuno dei casi indicati sicchè deve escludersi che l'Amministrazione avesse l'obbligo dell'autotutela, obbligo che, tra l'altro, è escluso anche in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria o quando è decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione (condizioni entrambe verificatesi nel caso che ne occupa dove il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento che recuperava il reddito da partecipazione conclusosi con sentenza definitiva di estinzione del giudizio).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso (asserita estensione anche al contribuente della definizione agevolata ottenuta dalla società) è sufficiente richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “In tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del
2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza” (Cass., sez. 6-5, ord,
n. 15076, 15/7/2020, Rv 658660-01).
E' quindi onere del socio presentare autonoma istanza di definizione agevolata pure in presenza della definizione per la società.
In effetti, il Ricorrente_1, intendendo avvalersi del beneficio del condono fiscale, come si è visto, ha presentato un'autonoma istanza di accertamento con adesione ma il relativo procedimento si è concluso con l'estinzione rendendo così definitivo l'atto impugnato. Conseguentemente - non potendosi estendere al socio la definizione agevolata di cui ha usufruito la società, che quindi non si riflette sull'autonomo atto riguardante il socio - si deve necessariamente concludere affermando l'infondatezza della tesi del ricorrente.
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 606/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1172/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti difensivi
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate (AdE), Direzione Provinciale di Latina, chiedendo l'annullamento del rifiuto tacito di istanza di autotutela relativa alla richiesta di annullamento di un avviso di accertamento con il quale era stato recuperato il reddito da partecipazione in una società personale a ristretta base partecipativa.
A tal fine il ricorrente eccepiva l'illegittimità del rifiuto della chiesta autotutela perché ritenuta “obbligatoria”
e la nullità dell'accertamento oggetto dell'autotutela in quanto un socio era stato ammesso alla definizione agevolata.
L' AdE si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositate memorie illustrative da parre ricorrente, con le quali si ribadivano le tesi esposte con l'atto introduttivo, all'udienza del 19/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene all'asserita sussistenza dell'autotutela obbligatoria occorre richiamare l'art. 10 quater l.
27/7/2000 n. 212, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 219, il qual prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte gli atti di imposizione, anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, solo ove sussista la manifesta illegittimità dell'atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti, ossia: errore di persona o di calcolo;
errore sull'individuazione del tributo;
errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria;
errore sul presupposto di imposta;
mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Ebbene, nella specie non ricorre alcuno dei casi indicati sicchè deve escludersi che l'Amministrazione avesse l'obbligo dell'autotutela, obbligo che, tra l'altro, è escluso anche in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria o quando è decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione (condizioni entrambe verificatesi nel caso che ne occupa dove il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento che recuperava il reddito da partecipazione conclusosi con sentenza definitiva di estinzione del giudizio).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso (asserita estensione anche al contribuente della definizione agevolata ottenuta dalla società) è sufficiente richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “In tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del
2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza” (Cass., sez. 6-5, ord,
n. 15076, 15/7/2020, Rv 658660-01).
E' quindi onere del socio presentare autonoma istanza di definizione agevolata pure in presenza della definizione per la società.
In effetti, il Ricorrente_1, intendendo avvalersi del beneficio del condono fiscale, come si è visto, ha presentato un'autonoma istanza di accertamento con adesione ma il relativo procedimento si è concluso con l'estinzione rendendo così definitivo l'atto impugnato. Conseguentemente - non potendosi estendere al socio la definizione agevolata di cui ha usufruito la società, che quindi non si riflette sull'autonomo atto riguardante il socio - si deve necessariamente concludere affermando l'infondatezza della tesi del ricorrente.
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.