Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del rifiuto dell'autotutela

    La Corte ha escluso l'obbligo di autotutela poiché non sussistono i casi di manifesta illegittimità tassativamente previsti dalla legge e le condizioni che ne escludono l'obbligatorietà si sono verificate.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento

    La Corte ha affermato che gli effetti della definizione agevolata della società non si estendono automaticamente al socio destinatario di un separato atto impositivo, essendo onere del socio presentare autonoma istanza. Nel caso di specie, l'istanza presentata dal socio si è conclusa con estinzione, rendendo definitivo l'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 47
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo