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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
ROMANO EMANUELA, OR
NANIA CA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100367 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100367 2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1310/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TDY02T100367/2023 per l'anno 2018 emesso in data 29 novembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro –
Ufficio controlli – e notificato a mezzo pec in data 29.11.2023. .
A detto avviso di accertamento l'Ufficio è pervenuto all'esito del contraddittorio formulando le seguenti contestazioni:
- Indeducibilità ai fini del reddito d'impresa di costi per euro 237.341,00 (art. 39, comma 1 e 41bis
D.P.R 600/1973)
- Maggior valore della produzione ai fini IRAP di euro 33.310,00 (art. 5, 24 e 25 D Lgs 446/1997 e 41- bis DPR 600/1973);
- Irrogazione sanzione ex art. 6 comma 8 D Lgs 471/1997 per mancata regolarizzazione fattura per fitto azienda indebitamente emessa da “Società_1 s.a.s.” in esenzione di IVA anziché con l'applicazione dell'aliquota al 22%.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto sulla base di molteplici motivi ed ha instaurato altro giudizi in relaizone a diverse annualità.
L'agenzia delle entrate si è difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo le parti hanno raggiunto un accordo e chiesto concordemente la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo le parti chiesto concordemente l'estinzione del processo per raggiunto accordo deve dirsi cessata con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs nr. 546 del 1992. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Catanzaro,
1.12.2025. Il Presidente Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
ROMANO EMANUELA, OR
NANIA CA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100367 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100367 2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1310/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. TDY02T100367/2023 per l'anno 2018 emesso in data 29 novembre 2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro –
Ufficio controlli – e notificato a mezzo pec in data 29.11.2023. .
A detto avviso di accertamento l'Ufficio è pervenuto all'esito del contraddittorio formulando le seguenti contestazioni:
- Indeducibilità ai fini del reddito d'impresa di costi per euro 237.341,00 (art. 39, comma 1 e 41bis
D.P.R 600/1973)
- Maggior valore della produzione ai fini IRAP di euro 33.310,00 (art. 5, 24 e 25 D Lgs 446/1997 e 41- bis DPR 600/1973);
- Irrogazione sanzione ex art. 6 comma 8 D Lgs 471/1997 per mancata regolarizzazione fattura per fitto azienda indebitamente emessa da “Società_1 s.a.s.” in esenzione di IVA anziché con l'applicazione dell'aliquota al 22%.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto sulla base di molteplici motivi ed ha instaurato altro giudizi in relaizone a diverse annualità.
L'agenzia delle entrate si è difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo le parti hanno raggiunto un accordo e chiesto concordemente la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo le parti chiesto concordemente l'estinzione del processo per raggiunto accordo deve dirsi cessata con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs nr. 546 del 1992. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Catanzaro,
1.12.2025. Il Presidente Michele Sessa