CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FEO SC LO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6709/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3861/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400004845000 IVA-ALIQUOTE 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400004845000 IVA-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7858/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con cui è stato rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di preavviso di fermo amministrativo sull'autoveicolo del tipo Renault Captur, sulla base di due cartelle di pagamento non pagate.
Con i motivi di appello la Ricorrente_1 deduce quanto segue: in via processuale, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, perché, in primo grado, era stato impedito al difensore del ricorrente di partecipare all'udienza da remoto, come richiesto, per guasto al funzionamento del sistema (come testimoniato dalle mail ricevute dal Segretario di udienza); mentre all'Agenzia, presente in udienza era stato consentito di discutere;
l'udienza pertanto avrebbe dovuto esser rinviata. Nel merito rileva che i giudici di prime cure avevano errato nel ritenere ammissibile il fermo sul veicolo, in quanto bene strumentale;
pure avevano errato i primi giudici nel non aver ritenuto dimostrata la strumentalità del bene all'attività di impresa gestita dall'appellante. Erroneamente era stato motivato sul punto della pignorabilità del bene ai sensi dell'art. 514 c.p.c.
Chiedeva l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15 Dicembre 2025, l'appellante rinunciava alla preliminare eccezione di nullità della sentenza per la violazione del contraddittorio e chiedeva che la causa venisse decisa nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che l'appellante ha rinunciato alla questione processuale preliminare con cui aveva eccepito la violazione, nel giudizio di primo grado, delle regole del contraddittorio e di svolgimento dell'udienza, deve concludersi nel senso dell'infondatezza, nel merito, dell'appello.
Va invero ribadito quanto affermato dai giudici di prime cure in ordine al fatto che l'appellante non ha dimostrato il vincolo di strumentalità fra l'autoveicolo oggetto di fermo e l'attività di impresa della società oggi appellante.
Ed invero, al riguardo, come già negli atti difensivi di primo grado, anche nell'atto di gravame che occupa,
l'appellante afferma l'esistenza del nesso di strumentalità fra il bene e l'attività di impresa ma, facendo solo richiamo alla documentazione allegata, non esplicita sufficientemente, come fondatamente eccepito dall'Agenzia, le ragioni di tale affermazione, sotto il profilo della descrizione specifica e dettagliata del tipo di attività svolta e dell'uso dell'autoveicolo in rapporto di strumentalità con l'attività stessa. La documentazione prodotta e le argomentazioni sviluppate da parte appellante indicano solo che l'autoveicolo era fra i beni ammortizzabili ed era stato comprato dalla società e che questa svolge attività di autotrasporto conto terzi, ma nulla è detto di più specifico a comprova dell'effettiva e concreta strumentalità, con particolare riferimento, come osservato correttamente dall'Ufficio, alla diretta connessione fra l'uso del veicolo con il tipo di attività dell'impresa e con la conseguente incidenza di tale uso sulla produzione di ricavi, che è l'aspetto connotante il rapporto di strumentalità.
A conferma delle conclusioni cui si è testé giunti va infatti richiamato quanto affermato, di recente, dalla
Suprema Corte, secondo cui il rapporto di strumentalità impeditivo all'iscrizione del fermo su di un bene mobile deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e non può esser desunto dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale, essendo necessario provare l'indispensabilità o, almeno, la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa (cfr. Cass. ord. 34813/2024 e 7156/2025); prova che nel caso di specie deve ritenersi non sufficientemente allegata.
Sulla base delle motivazioni che precedono, l'appello va rigettato
Considerata la vicenda nel suo complesso ed il suo sviluppo processuale, sussistono ragioni onde compensare fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello; Compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FEO SC LO, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6709/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3861/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400004845000 IVA-ALIQUOTE 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400004845000 IVA-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7858/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con cui è stato rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di preavviso di fermo amministrativo sull'autoveicolo del tipo Renault Captur, sulla base di due cartelle di pagamento non pagate.
Con i motivi di appello la Ricorrente_1 deduce quanto segue: in via processuale, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, perché, in primo grado, era stato impedito al difensore del ricorrente di partecipare all'udienza da remoto, come richiesto, per guasto al funzionamento del sistema (come testimoniato dalle mail ricevute dal Segretario di udienza); mentre all'Agenzia, presente in udienza era stato consentito di discutere;
l'udienza pertanto avrebbe dovuto esser rinviata. Nel merito rileva che i giudici di prime cure avevano errato nel ritenere ammissibile il fermo sul veicolo, in quanto bene strumentale;
pure avevano errato i primi giudici nel non aver ritenuto dimostrata la strumentalità del bene all'attività di impresa gestita dall'appellante. Erroneamente era stato motivato sul punto della pignorabilità del bene ai sensi dell'art. 514 c.p.c.
Chiedeva l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15 Dicembre 2025, l'appellante rinunciava alla preliminare eccezione di nullità della sentenza per la violazione del contraddittorio e chiedeva che la causa venisse decisa nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che l'appellante ha rinunciato alla questione processuale preliminare con cui aveva eccepito la violazione, nel giudizio di primo grado, delle regole del contraddittorio e di svolgimento dell'udienza, deve concludersi nel senso dell'infondatezza, nel merito, dell'appello.
Va invero ribadito quanto affermato dai giudici di prime cure in ordine al fatto che l'appellante non ha dimostrato il vincolo di strumentalità fra l'autoveicolo oggetto di fermo e l'attività di impresa della società oggi appellante.
Ed invero, al riguardo, come già negli atti difensivi di primo grado, anche nell'atto di gravame che occupa,
l'appellante afferma l'esistenza del nesso di strumentalità fra il bene e l'attività di impresa ma, facendo solo richiamo alla documentazione allegata, non esplicita sufficientemente, come fondatamente eccepito dall'Agenzia, le ragioni di tale affermazione, sotto il profilo della descrizione specifica e dettagliata del tipo di attività svolta e dell'uso dell'autoveicolo in rapporto di strumentalità con l'attività stessa. La documentazione prodotta e le argomentazioni sviluppate da parte appellante indicano solo che l'autoveicolo era fra i beni ammortizzabili ed era stato comprato dalla società e che questa svolge attività di autotrasporto conto terzi, ma nulla è detto di più specifico a comprova dell'effettiva e concreta strumentalità, con particolare riferimento, come osservato correttamente dall'Ufficio, alla diretta connessione fra l'uso del veicolo con il tipo di attività dell'impresa e con la conseguente incidenza di tale uso sulla produzione di ricavi, che è l'aspetto connotante il rapporto di strumentalità.
A conferma delle conclusioni cui si è testé giunti va infatti richiamato quanto affermato, di recente, dalla
Suprema Corte, secondo cui il rapporto di strumentalità impeditivo all'iscrizione del fermo su di un bene mobile deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e non può esser desunto dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale, essendo necessario provare l'indispensabilità o, almeno, la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa (cfr. Cass. ord. 34813/2024 e 7156/2025); prova che nel caso di specie deve ritenersi non sufficientemente allegata.
Sulla base delle motivazioni che precedono, l'appello va rigettato
Considerata la vicenda nel suo complesso ed il suo sviluppo processuale, sussistono ragioni onde compensare fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello; Compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio.