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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1114 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno
2015 avente ad oggetto: proprietà e risarcimento danni, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Della Rocca Parte_1
(già avv. Isabella Grande) e presso il suo studio domiciliato in Salerno via Silvio
Baratta n. 71 come da comparsa di costituzione del 16.05.2015 e mandato in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
, e , rappresentati e CP_1 Controparte_2 CP_3 difesi dall'avv. Rosario Santoro, (già avv. Antonio Zirpoli) e presso il suo studio domiciliati in Potenza Via del Gallitello n. 169 in virtù di mandato in calce comparsa di costituzione nuovo avv. del 18.05.2016;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e da verbale di causa del 8.05.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.04.2015 l'attore, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Grande, deduceva di essere proprietario, iure successionis, dell'immobile sito in Vietri di Potenza alla Via S. Angelo n. 45, in catasto al Fg
24, p.lla 217, sub 3 e 4, quale erede di e di Persona_1 Per_2
Esponeva che detto immobile fa parte di un più ampio complesso
[...] immobiliare all'interno del quale è presente anche l'immobile di proprietà dei convenuti e l'accesso all'intero complesso immobiliare è garantito da Via S.
Angelo n. 45 mediante portone d'ingresso e scalinata scoperta che permette l'accesso prima facie ad una zona intermedia e quindi ai due ingressi dei rispettivi appartamenti. Il portone d'ingresso, la scalinata scoperta, nonché l'area intermedia
1 antistante gli ingressi alle due abitazioni, di uso in comune ex art. 1117 c.c. sono state sempre utilizzate dall'attore, diritto usucapito per l'uso ultraventennale degli stessi. L'attore lamentava il sofferto spoglio di tale servitù dal mese di febbraio
2015, quantomeno come titolare di bene comune, e chiedeva al Tribunale di accertare la natura delle parti comuni del portone di ingresso all'immobile, delle scale e della zona intermedia con richiesta di condanna dei convenuti alla consegna delle chiavi di accesso ed al risarcimento del danno per lo spoglio subito da quantificarsi in via equitativa o, in subordine, chiedeva la declaratoria di usucapione degli spazi per cui è causa e della relativa servitù, il tutto con vittoria delle spese di procedura.
Nello specifico, l'attore rappresentava che l'accesso al proprio immobile fosse garantito da via S. Angelo n. 45 mediante portone d'ingresso, scalinata scoperta e area antistante ai due ingressi dei rispettivi appartamenti, spazi di uso comune ex art. 1117 c.c., sempre utilizzati dall'odierno attore e senza mai ostacolo alcuno;
che da sempre, lo stesso, ha utilizzato l'unico portone d'ingresso di cui ha avuto la disponibilità delle chiavi con utilizzo dell'unico citofono di ingresso adiacente al portone a servizio di entrambe le abitazioni. Nel mese di febbraio 2015, inaspettatamente, all'attore veniva vietato l'utilizzo del portone di ingresso di via
S. Angelo n.45 e delle scale comuni, nonché l'accesso al proprio appartamento poiché gli odierni convenuti avrebbero cambiato il cilindro del portone senza consegna delle chiavi e successivamente avrebbero manomesso il citofono recidendo i fili, impedendone l'uso. Tale arbitraria ed illegittima sottrazione delle parti in comune impedisce all'attore l'esercizio dei propri diritti di proprietario e l'accesso al proprio appartamento, causando, oltre al danno per il sofferto spoglio anche il danno all'immagine di cui ne chiede il risarcimento.
Con comparsa del 16.09.2015 si costituivano in giudizio i convenuti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Zirpoli, i quali impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto, richiesto e prodotto in atti. In particolare, eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'attore per non aver provato di essere proprietario dell'immobile, evidenziavano che l'immobile dell'attore quale erede di e ricadesse esclusivamente nella p.lla 218 Persona_1 Persona_2
nella quale si accede unicamente da via S. Angelo n. 29, ed allegavano perizia tecnica sul punto. Deducevano, inoltre, i convenuti che gli spazi oggetto di causa erano stati donati ai convenuti e posseduti dai medesimi almeno dall'anno 1987,
2 come da atto notarile del 24.03.1987 per notar da Potenza (all. 6 del Persona_3
fascicolo di parte convenuta) e che, pertanto, trattasi di spazi di proprietà esclusiva dei convenuti stessi, con conseguente inapplicabilità della presunzione di contitolarità. I convenuti negavano, infine, qualsivoglia esercizio di poteri sui beni da parte dell'attore e, quindi, qualsivoglia forma di possesso esercitata da quest'ultimo. Contestavano l'esistenza di spazi in comune, oggetto di causa, per essere gli stessi di proprietà esclusiva degli attuali convenuti in virtù di un atto pubblico evidenziando, tra l'altro, che tali spazi non sono necessari per servire la proprietà dell'attore in considerazione del fatto che quest'ultima ha un autonomo e separato ingresso dal civico 29 di via S. Angelo. Concludevano per il rigetto di ogni avversa domanda con condanna dell'attore alle spese del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 30.10.2015, su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.. Con comparsa di costituzione, depositata in data 8.05.2016, si costituiva per i convenuti, giusta mandato agli atti,
l'avv. Rosario Santoro. Con ordinanza del 21.06.2017 venivano ammesse le prove testimoniali richieste, poi revocate e dichiarate decadute per inerzia di entrambe le parti.
Con comparsa del 28.06.2023 si costituiva per l'attore l'avv. Gianluca Della Rocca
e depositava regolare mandato.
Con ordinanza del 21.07.2023 veniva rigettata altresì la richiesta di produrre nel presente procedimento le dichiarazioni della teste , perché assunte non Tes_1
nel contraddittorio tra le parti e tale ordinanza è pienamente conforme ai principi processuali in tema di contraddittorio. All'udienza dell'8.05.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc stante la complessità del procedimento e l'impossibilità di redigere nell'immediatezza la sentenza a verbale ex art. cpc 281 sexies
Da quanto emerso nel corso del giudizio, la domanda attorea non può essere accolta in quanto nessuna prova è stata assolta. L'attore, infatti, sul quale gravava l'onere di provare la contitolarità dei beni oggetto di causa e/o, nonché il possesso pacifico ed ultraventennale, nulla ha adempiuto. Tale mancato espletamento dell'onere probatorio assorbe ogni altra questione dedotta, formulata e/o eccepita da parte attrice.
Diversamente, dalla documentazione versata in atti emerge che non sussiste un unico edificio con più unità abitative, bensì due distinte unità abitative con
3 autonomo accesso: l'unità abitativa dell'attore è distinta in catasto al fol 24 p.lla
218 , quella dei convenuti è distinta in catasto al fol 24 p.lla 217. L'attore, si ribadisce, non ha fornito alcuna prova sulla titolarità dei beni per cui è causa. A fondamento di quanto asserito produceva unicamente certificato dell'Ufficio
Entrate di Venezia di eseguita successione in morte di , ma tale atto Persona_2
risulta non idoneo a provare la titolarità di un bene, assolvendo esclusivamente ad un adempimento fiscale. Più volte l'attore sottolineava la sussistenza di parti in comune rientranti nel novero dell'art. 1117 c.c. e la presunzione di comproprietà, ma tale presunzione di parti in comune sussiste solo in assenza di titolo contrario e, nella presente fattispecie il titolo contrario è costituito dall'atto notarile del
30.07.1996 e del 24.03.1987 da cui si evince che , madre dell'attore, Persona_2
unitamente ai fratelli e alle sorelle, donavano i propri diritti in favore del fratello rispettivamente marito e padre dei convenuti che diveniva CP_4 proprietario per l'intero. Ad onor del vero, con ordinanza emessa dal Tribunale di
Potenza in data 8.01.2016, depositata da parte attrice in data 8.05.2024, veniva disposta la reintegra dell'attore solo nell'esercizio del possesso di una servitù di passaggio attraverso il portone d'ingresso posto al n. 45 di via S. Angelo di Vietri di Potenza scale e corte interna dell'edificio, mediante la consegna di una copia delle chiavi del detto portone.
In ordine, invece, al lamentato spoglio, assunto da parte attrice, nessuna prova circa il compossesso e di aver compiuto atti di esercizio di un potere corrispondente ad un diritto di proprietà su tutta l'area oggetto di causa risulta fornita e prodotta.
Si aggiunga che il Tribunale di Potenza, già con ordinanza del 19.01.2021 RGN
1661/2017 vertente tra le stesse parti e stessi luoghi, versata in atti, considerava dimostrato il possesso esclusivo dell'area per cui è causa, in capo agli attuali convenuti, diversamente non riteneva fornita la prova del possesso in capo all'odierno attore. Tale provvedimento, confermato anche in sede di reclamo con ordinanza del 14.01.2022 n. 61/2022, è passato in giudicato.
Non risulta, nello specifico, dimostrata la sussistenza di un collegamento strumentale, materiale o funzionale, ossia la relazione di accessorio a principale ed il rapporto di pertinenza, che è il rapporto necessario del diritto di CP_5 dedotto dal tra la sua abitazione e l'area contesa. Parte_1
Per quanto esposto la domanda attorea non può essere accolta e va rigettata.
4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza sezione civile, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda rigettata, così provvede:
- Rigetta ogni domanda attorea e per l'effetto:
- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_1
in favore di parte convenuta: , e CP_1 Controparte_6 CP_3
, che si liquidano complessivamente in euro 2.430,00 per onorario,
[...]
oltre alle spese gen del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Potenza, 10.01.2025.
Il GOP
Dr.ssa Caterina Genzano
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