Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 484 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Alessandro Mosti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente
E
in persona legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 (di seguito il ricorrente per Parte_1 brevità), quale obbligato principale (essendo il rappresentante legale di all'epoca Parte_2 della commissione della violazione), ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI- 001066147 notificata il 19.6.2024 (vd. ordinanza ingiunzione versata in atti).
L'ordinanza ingiunzione trae origine dall'atto di accertamento e diffida prot.
.2600.24/05/2018.0072674, con il quale l' accertava la violazione dell'art. 2, comma 1- CP_1 CP_1
bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016), avendo il ricorrente omesso il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dipendenti in relazione ai periodi di paga 12/2015 e 6, 7, 8, 9, 10, 11/2016 (vd. doc.
“accertamento della violazione” nel fasc. ). CP_1
l' emetteva l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta. CP_1
Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l'omessa notificazione dell'atto di accertamento e diffida prot. .2600.24/05/2018.0072674. CP_1
L'eccezione è infondata, in quanto l' ha dimostrato di avere notificato al ricorrente l'atto in CP_1 questione il 10.6.2018 (vd. doc. “notifica accertamento della violazione” nel fasc. ). Dalla CP_1
cartolina in atti emerge che la notificazione è avvenuta con raccomandata inviata a mezzo posta: il messo postale ha tentato la consegna al ricorrente, all'indirizzo corretto indicato sul plico (cfr. indirizzo indicato nel ricorso introduttivo di questo giudizio), il 31.5.2018, senza esito positivo;
la raccomandata è stata quindi depositata per dieci giorni presso l'ufficio postale, dopo di che è stata restituita al mittente l'11.6.2018. L'agente postale ha dato atto di avere notiziato il ricorrente dell'accesso infruttuoso con apposita raccomandata. Perciò, la notificazione è stata eseguita in modo regolare e si è perfezionata per compiuta giacenza il 10.6.20218.
Il ricorrente ha poi lamentato che l'avviso di accertamento sia stato notificato oltre il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Anche quest'eccezione è destituita di fondamento, in quanto il termine per la contestazione dell'illecito non trova nel caso di specie la sua disciplina nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, ma, trattandosi di fatti in parte commessi quando l'omesso versamento integrava reato, nell'art. 9 del d.lgs. n. 8 del 2016 che ha previsto la depenalizzazione del fatto.
Tale norma dispone che l'autorità amministrativa notifichi gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria. In primo luogo, non è espressamente prevista alcuna decadenza e, in secondo luogo, non può affermarsi che nella specie non sia stato rispettato il termine di 90 giorni, non avendo il ricorrente neppure individuato il dies a quo (e cioè la data di trasmissione degli atti) com'era invece suo onere, avendo sollevato l'eccezione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è invece fondata.
Va premesso che le sanzioni per l'omesso o tardivo versamento di contributi previdenziali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale e che la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notifica degli atti tipici della procedura sanzionatoria, anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore a mente dell'art. 2943 c.c.
Il mancato pagamento delle ritenute oggetto di causa riguarda i mesi di dicembre 2015 e quelli da giugno a novembre 2016 e l' ha provato di avere notificato, quali atti interruttivi, l'atto di CP_1 accertamento e diffida prot. .2600.24/05/2018.0072674 in data 10.6.2018 e l'ordinanza CP_1
ingiunzione impugnata nel presente giudizio il 19.6.2024 (fatto quest'ultimo non contestato). Ebbene, tenuto conto che la notifica dell'accertamento è avvenuta in data 10.6.2018, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dopo i successivi tre mesi (ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater
D.L. 463/1983), ossia dal 10.9.2018, ed è stato poi sospeso dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ossia per 98 giorni, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L. 24.4.2020 n. 27
(“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”), venendo quindi a scadere non più il 10.9.2023 bensì il 17.12.2023. Il successivo atto interruttivo, ossia l'ordinanza ingiunzione, è stata notificata solo in data 19.6.2024, a termine ampiamente scaduto.
Non è condivisibile l'assunto dell' secondo cui occorre considerare anche la sospensione della CP_1 prescrizione prevista dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”) e dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Le disposizioni normative citate, infatti, hanno previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria e non la sospensione dei termini di prescrizione delle sanzioni per l'omesso o tardivo versamento di dette contribuzioni, disciplinata dal sopramenzionato art. 103, comma 6 bis.
L'ordinanza ingiunzione deve pertanto essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo tenuto CP_1 conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001066147;
2) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in CP_1
euro 1.856,00 per compensi, oltre spese di contributo unificato, contributo forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 23.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino