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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 14/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. LO G. IS, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°28/2022 R.G. tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonietta Iurlaro, presso cui è domiciliato Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Mancato versamento somme fondo di previdenza FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo l'istante ha sostenuto di aver lavorato dall'1/11/2019 alle dipendenze di
[...]
già avente sede legale in Napoli e dipendenza in Brindisi alla via Gandhi CP_1 Controparte_3
n°73.
Il D. Lgs. 252/2005 regolamenta il sistema della previdenza complementare e dei fondi pensione e prevede che il lavoratore, entro sei mesi dalla data della sua assunzione in azienda, possa aderire ai fondi complementari per il TFR.
Il ricorrente ha aderito alla previdenza complementare, ma ha successivamente constatato che sin dal novembre 2019, il datore di lavoro, pur operando la trattenuta, ha omesso di versare le somme al fondo di previdenza istituito presso dove il ha in corso un piano individuale Controparte_2 Pt_1 pensionistico.
L'istante, con lettera 18/11/2021, sottoscritta dal proprio avvocato, ha diffidato il datore di lavoro affinché provvedesse al versamento delle somme dovute, senza ottenere però l'effetto desiderato.
Le somme trattenute e non versate dal mese di novembre 2019 al mese di novembre 2021 ammontano ad € 3.545,92.
Il procuratore costituito ha concluso chiedendo pertanto che fosse accreditata da parte del datore detta somma sul conto del fondo pensione del lavoratore, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze legali.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata anche nei confronti di – Fondo Controparte_2 pensione di le parti resistenti non si sono costituite e pertanto se ne è Controparte_2 dichiarata la contumacia.
In seguito a distribuzione tabellare la causa è stata assegnata alla dott.ssa che, con Persona_1 delega del 29/04/2025, ha trasferito il contenzioso al sottoscritto giudicante.
La causa è giunta all'odierna udienza per la trattazione e decisione.
*************
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha accertato l'omesso versamento sin dall'inizio del rapporto (Novembre 2019) delle somme destinate al Fondo pensione nonostante detti importi fossero regolarmente trattenuti dalle retribuzioni mensili e ciò si evince dai listini paga prodotti in giudizio.
Parte ricorrente ha giustificato il coinvolgimento in giudizio del Fondo poiché, nel caso di specie, viene ad istituirsi una ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto la condanna del datore produce effetti immediati in favore del suddetto fondo.
Dunque, correttamente il ricorrente agisce chiedendo una condanna a favore di terzo, il quale pertanto deve essere coinvolto nel giudizio per una corretta integrazione del contraddittorio.
In seguito alla notifica effettuata ad è pervenuta comunicazione ufficiale della Controparte_2 compagnia che ha evidenziato l'intenzione di non costituirsi in giudizio, trasmettendo altresì un prospetto riepilogativa da cui si evinceva che nessuna somma è mai stata versata.
Tale comunicazione costituisce prova della domanda formulata dal ricorrente. Significativo appare anche il comportamento processuale di parte resistente che ha Controparte_1 ritenuto di non costituirsi, non adducendo quindi alcuna valida difesa che potesse contrastare l'assunto avverso del ricorrente.
Pertanto, la domanda va accolta riconoscendo il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione previdenziale con il pagamento, a carico di delle somme trattenute, presso il fondo Controparte_1 pensione di ed in favore del ricorrente, per la complessiva somma di € Controparte_2
3.545,92, oltre interessi legali, somme trattenute dal novembre 2019 al novembre 2021 e non versate.
Con condanna alle spese e competenze di lite a carico di ed in favore di Controparte_1 Parte_1
e distrazione in favore del procuratore antistatario per l'importo quantificato in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP LO G. IS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°28/2022 R.G., proposta da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione previdenziale con l'accredito della somma di € 3.545, 92 per le trattenute dal novembre 2019 al novembre 2021 a carico di Controparte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a versare la Controparte_1 somma di € 3.545, 92, oltre interessi legali, presso il Fondo pensione complementare
[...]
– Fondo pensione di CP_2 Controparte_2
- Condanna in persona del rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Brindisi lì 14/10/2025
Il GOP
LO G. IS
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. LO G. IS, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°28/2022 R.G. tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonietta Iurlaro, presso cui è domiciliato Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Mancato versamento somme fondo di previdenza FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo l'istante ha sostenuto di aver lavorato dall'1/11/2019 alle dipendenze di
[...]
già avente sede legale in Napoli e dipendenza in Brindisi alla via Gandhi CP_1 Controparte_3
n°73.
Il D. Lgs. 252/2005 regolamenta il sistema della previdenza complementare e dei fondi pensione e prevede che il lavoratore, entro sei mesi dalla data della sua assunzione in azienda, possa aderire ai fondi complementari per il TFR.
Il ricorrente ha aderito alla previdenza complementare, ma ha successivamente constatato che sin dal novembre 2019, il datore di lavoro, pur operando la trattenuta, ha omesso di versare le somme al fondo di previdenza istituito presso dove il ha in corso un piano individuale Controparte_2 Pt_1 pensionistico.
L'istante, con lettera 18/11/2021, sottoscritta dal proprio avvocato, ha diffidato il datore di lavoro affinché provvedesse al versamento delle somme dovute, senza ottenere però l'effetto desiderato.
Le somme trattenute e non versate dal mese di novembre 2019 al mese di novembre 2021 ammontano ad € 3.545,92.
Il procuratore costituito ha concluso chiedendo pertanto che fosse accreditata da parte del datore detta somma sul conto del fondo pensione del lavoratore, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze legali.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata anche nei confronti di – Fondo Controparte_2 pensione di le parti resistenti non si sono costituite e pertanto se ne è Controparte_2 dichiarata la contumacia.
In seguito a distribuzione tabellare la causa è stata assegnata alla dott.ssa che, con Persona_1 delega del 29/04/2025, ha trasferito il contenzioso al sottoscritto giudicante.
La causa è giunta all'odierna udienza per la trattazione e decisione.
*************
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha accertato l'omesso versamento sin dall'inizio del rapporto (Novembre 2019) delle somme destinate al Fondo pensione nonostante detti importi fossero regolarmente trattenuti dalle retribuzioni mensili e ciò si evince dai listini paga prodotti in giudizio.
Parte ricorrente ha giustificato il coinvolgimento in giudizio del Fondo poiché, nel caso di specie, viene ad istituirsi una ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto la condanna del datore produce effetti immediati in favore del suddetto fondo.
Dunque, correttamente il ricorrente agisce chiedendo una condanna a favore di terzo, il quale pertanto deve essere coinvolto nel giudizio per una corretta integrazione del contraddittorio.
In seguito alla notifica effettuata ad è pervenuta comunicazione ufficiale della Controparte_2 compagnia che ha evidenziato l'intenzione di non costituirsi in giudizio, trasmettendo altresì un prospetto riepilogativa da cui si evinceva che nessuna somma è mai stata versata.
Tale comunicazione costituisce prova della domanda formulata dal ricorrente. Significativo appare anche il comportamento processuale di parte resistente che ha Controparte_1 ritenuto di non costituirsi, non adducendo quindi alcuna valida difesa che potesse contrastare l'assunto avverso del ricorrente.
Pertanto, la domanda va accolta riconoscendo il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione previdenziale con il pagamento, a carico di delle somme trattenute, presso il fondo Controparte_1 pensione di ed in favore del ricorrente, per la complessiva somma di € Controparte_2
3.545,92, oltre interessi legali, somme trattenute dal novembre 2019 al novembre 2021 e non versate.
Con condanna alle spese e competenze di lite a carico di ed in favore di Controparte_1 Parte_1
e distrazione in favore del procuratore antistatario per l'importo quantificato in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP LO G. IS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n°28/2022 R.G., proposta da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione previdenziale con l'accredito della somma di € 3.545, 92 per le trattenute dal novembre 2019 al novembre 2021 a carico di Controparte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a versare la Controparte_1 somma di € 3.545, 92, oltre interessi legali, presso il Fondo pensione complementare
[...]
– Fondo pensione di CP_2 Controparte_2
- Condanna in persona del rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Brindisi lì 14/10/2025
Il GOP
LO G. IS