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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 30/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3126/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Foggia
Parte_1 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., -premesso di prestare servizio come Parte_1 docente di scuola secondaria di secondo grado alle dipendenze del
[...]
con contratto annuale a tempo Controparte_2 determinato per l'anno scolastico 2022\2023 fino al termine delle attività didattiche, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”- adiva il Tribunale di
Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A. In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art.
3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023, o di quel diverso importo che sarà accertato ad istruttoria espletata e alla data della pronuncia del Tribunale adito, nonché quelle
1 somme dovute per gli anni successivi nel frattempo maturate e maturande, oltre accessori come per legge, conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
B. In via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi in cui il docente sia cessato dal servizio e non possa più usufruire della cosiddetta carta docente ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta) “2. La carta docente non
è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, si chiede di condannare il al CP_3 pagamento di un valore equivalente a quello richiesto dal momento che l'attribuzione della carta costituisce mera modalità di erogazione delle somme, senza incidere sull'oggetto del preteso diritto, ed essendo facoltà del procedere, CP_1 alternativamente, al pagamento delle predette somme con le modalità ordinarie.
(Tribunale di Asti, Sentenza n. 141/2023 del 05-05-2023; Tribunale di Cagliari,
Sentenza n. 628/2023 del 04-05-2023);
C. In via ulteriormente gradata e subordinata, riconoscere all'odierno ricorrente, nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, della domanda, il diritto a vedersi risarcito il danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore complessivo della carta medesima per ogni anno di mancata fruizione;
D. Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020)…”
In particolare, si doleva dell'incompatibilità con il diritto eurounitario dell'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015, domandandone la disapplicazione in applicazione del principio di non discriminazione.
Si costituiva in giudizio l'appellante Amministrazione statale, delegata a norma dell'art. 417-bis c.p.c., resistendo alla domanda.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5649/2023 del 4.10.2023, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, preliminarmente esaminato il sistema istituito con la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, che non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma esclusivamente la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, rigettava il ricorso ritenendo infondata la domanda di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta, neppure in prospettiva risarcitoria. Precisava che la norma prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario e che neppure vi è spazio per dare ingresso ad una diversa qualificazione della domanda, in termini risarcitori. Infatti, il danno patito, che non può consistere tout court nella deduzione dell'inadempimento e nella prospettazione della perdita economica del valore della carta docente, richiede,
2 necessariamente, l'allegazione e prova del danno-conseguenza, di natura patrimoniale e/o non patrimoniale, che nel ricorso risultava del tutto omessa.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato il 15.12.2023 presso questa Corte, ha proposto appello , chiedendo la riforma integrale della gravata sentenza. Parte_1
Eccepiva in particolare l'omissione di pronuncia sul capo A) delle conclusioni e il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo stata la domanda rigettata sull'errato presupposto che il ricorrente chiedesse in via principale la condanna del al pagamento dell'equivalente valore economico della carta docente, CP_1 ritenendo assorbita ogni altra questione, senza avvedersi che la domanda principale aveva invece ad oggetto la carta docente in forma specifica.
Il , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_4
Acquisito, nel corso del giudizio, il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza la
Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
1. Il ricorso in appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
Pacifica in punto di fatto l'esistenza all'epoca del deposito del ricorso di un incarico di docenza affidato al ricorrente fino al termine delle attività scolastiche per l'anno
2022\2023, presupposto fattuale che costituisce il fondamento del riconoscimento del beneficio di cui è causa, ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che il Pt_1 avesse in via principale formulata una domanda di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta.
Invero, sin dal primo grado di giudizio, l'appellante ha rivendicato in via principale il proprio diritto “… ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023, o di quel diverso importo che sarà accertato ad istruttoria espletata…”.
La Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 2023 ha dettato i principi che regolano il beneficio rivendicato dalle odierne appellanti.
Il giudice di legittimità ha, in particolare, affermato che:
1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
3 transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4. Ciò posto, nel caso di specie il docente a tempo determinato nell'anno Pt_1 scolastico 2022/2023 in virtù di contratto sottoscritto prima del 31 dicembre e con termine al 30 giugno (cfr. documentazione in atti), ha rivendicato il diritto alla carta docente per i predetti anni con una domanda di adempimento in forma specifica proposta in epoca in cui sicuramente era inserito nel sistema scolastico.
Dunque, il ricorrente era legittimato a proporre la domanda.
Il primo giudice ha, però, ritenuto che la domanda proposta in via principale non fosse una domanda di adempimento in forma specifica ma una domanda di liquidazione di somme di denaro, più precisamente una domanda di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta.
Ebbene, è evidente l'errore percettivo in cui è incorso il Tribunale che ha omesso di esaminare la domanda proposta in via principale, della quale il giudice denuncia il difetto di formulazione. Di contro, da un semplice esame delle conclusioni, risulta chiaramente formulata in via principale domanda di adempimento in forma specifica e non di pagamento per equivalente, essendo stata rassegnata domanda di accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
4 personale docente.
L'argomentazione fondante il rigetto risulta dunque frutto di un errato presupposto fattuale, alla luce del valore semantico delle espressioni utilizzate nella formulazione delle conclusioni.
5. Quanto al merito della pretesa, come sopra precisato, è ormai pacifica la estensione del diritto al beneficio anche ai docenti a tempo determinato con incarico fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, né sono state allegate circostanze impeditive o estintive del diritto delle docenti.
Ne discende che, in adesione al principio espresso dal Giudice Supremo nazionale, la domanda formulata con il ricorso di primo grado vada accolta, con riconoscimento all'odierno appellante della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'a.s. 2022/2023, con conseguente emissione dei buoni elettronici, ciascuno dell'importo di euro 500,00.
6. Quanto alle spese di lite del doppio grado, ne va disposta l'integrale compensazione.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Nel caso in esame la compensazione delle spese di lite trova piena giustificazione, poichè occorre tener conto del contrasto sussistente, all'epoca del deposito dei ricorsi di primo grado (inizio 2023), nella giurisprudenza di merito, che ha visto intervenire solo successivamente la Suprema Corte nazionale.
I giudici di legittimità, infatti, hanno dato per la prima volta risposta a taluni dei numerosi quesiti, che ancora si pongono, in ordine alla tematica della Carta docenti, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e sulla natura del diritto azionato.
Reputa, dunque, il Collegio che siano indubbiamente ravvisabili, in considerazione
5 della novità e peculiarità della questione esaminata e sulla quale si è registrato solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado l'intervento della Suprema Corte, le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Va, poi, sottolineato che nel caso in esame l'accoglimento delle domande ha presupposto la disapplicazione della parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, per contrasto con il principio di non discriminazione.
Tale situazione rientra certamente tra le altre ragioni analoghe alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. possono giustificare la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell'altra parte;
si è trattato indubbiamente di una soluzione innovativa, per la cui adozione si è resa necessaria la disapplicazione di una norma di legge per contrasto con il principio di non discriminazione.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, condanna il all'assegnazione in favore di parte appellante della “Carta elettronica per CP_4
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'a.s. dal 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli in data 30 settembre 2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Chiara De Franco dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 30/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3126/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Foggia
Parte_1 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., -premesso di prestare servizio come Parte_1 docente di scuola secondaria di secondo grado alle dipendenze del
[...]
con contratto annuale a tempo Controparte_2 determinato per l'anno scolastico 2022\2023 fino al termine delle attività didattiche, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”- adiva il Tribunale di
Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A. In via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art.
3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023, o di quel diverso importo che sarà accertato ad istruttoria espletata e alla data della pronuncia del Tribunale adito, nonché quelle
1 somme dovute per gli anni successivi nel frattempo maturate e maturande, oltre accessori come per legge, conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
B. In via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi in cui il docente sia cessato dal servizio e non possa più usufruire della cosiddetta carta docente ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta) “2. La carta docente non
è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, si chiede di condannare il al CP_3 pagamento di un valore equivalente a quello richiesto dal momento che l'attribuzione della carta costituisce mera modalità di erogazione delle somme, senza incidere sull'oggetto del preteso diritto, ed essendo facoltà del procedere, CP_1 alternativamente, al pagamento delle predette somme con le modalità ordinarie.
(Tribunale di Asti, Sentenza n. 141/2023 del 05-05-2023; Tribunale di Cagliari,
Sentenza n. 628/2023 del 04-05-2023);
C. In via ulteriormente gradata e subordinata, riconoscere all'odierno ricorrente, nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, della domanda, il diritto a vedersi risarcito il danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore complessivo della carta medesima per ogni anno di mancata fruizione;
D. Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo (Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 13624 del 02/07/2020)…”
In particolare, si doleva dell'incompatibilità con il diritto eurounitario dell'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015, domandandone la disapplicazione in applicazione del principio di non discriminazione.
Si costituiva in giudizio l'appellante Amministrazione statale, delegata a norma dell'art. 417-bis c.p.c., resistendo alla domanda.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5649/2023 del 4.10.2023, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, preliminarmente esaminato il sistema istituito con la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, che non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma esclusivamente la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, rigettava il ricorso ritenendo infondata la domanda di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta, neppure in prospettiva risarcitoria. Precisava che la norma prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario e che neppure vi è spazio per dare ingresso ad una diversa qualificazione della domanda, in termini risarcitori. Infatti, il danno patito, che non può consistere tout court nella deduzione dell'inadempimento e nella prospettazione della perdita economica del valore della carta docente, richiede,
2 necessariamente, l'allegazione e prova del danno-conseguenza, di natura patrimoniale e/o non patrimoniale, che nel ricorso risultava del tutto omessa.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato il 15.12.2023 presso questa Corte, ha proposto appello , chiedendo la riforma integrale della gravata sentenza. Parte_1
Eccepiva in particolare l'omissione di pronuncia sul capo A) delle conclusioni e il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo stata la domanda rigettata sull'errato presupposto che il ricorrente chiedesse in via principale la condanna del al pagamento dell'equivalente valore economico della carta docente, CP_1 ritenendo assorbita ogni altra questione, senza avvedersi che la domanda principale aveva invece ad oggetto la carta docente in forma specifica.
Il , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_4
Acquisito, nel corso del giudizio, il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza la
Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
1. Il ricorso in appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
Pacifica in punto di fatto l'esistenza all'epoca del deposito del ricorso di un incarico di docenza affidato al ricorrente fino al termine delle attività scolastiche per l'anno
2022\2023, presupposto fattuale che costituisce il fondamento del riconoscimento del beneficio di cui è causa, ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che il Pt_1 avesse in via principale formulata una domanda di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta.
Invero, sin dal primo grado di giudizio, l'appellante ha rivendicato in via principale il proprio diritto “… ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023, o di quel diverso importo che sarà accertato ad istruttoria espletata…”.
La Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 2023 ha dettato i principi che regolano il beneficio rivendicato dalle odierne appellanti.
Il giudice di legittimità ha, in particolare, affermato che:
1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
3 transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4. Ciò posto, nel caso di specie il docente a tempo determinato nell'anno Pt_1 scolastico 2022/2023 in virtù di contratto sottoscritto prima del 31 dicembre e con termine al 30 giugno (cfr. documentazione in atti), ha rivendicato il diritto alla carta docente per i predetti anni con una domanda di adempimento in forma specifica proposta in epoca in cui sicuramente era inserito nel sistema scolastico.
Dunque, il ricorrente era legittimato a proporre la domanda.
Il primo giudice ha, però, ritenuto che la domanda proposta in via principale non fosse una domanda di adempimento in forma specifica ma una domanda di liquidazione di somme di denaro, più precisamente una domanda di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta.
Ebbene, è evidente l'errore percettivo in cui è incorso il Tribunale che ha omesso di esaminare la domanda proposta in via principale, della quale il giudice denuncia il difetto di formulazione. Di contro, da un semplice esame delle conclusioni, risulta chiaramente formulata in via principale domanda di adempimento in forma specifica e non di pagamento per equivalente, essendo stata rassegnata domanda di accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
4 personale docente.
L'argomentazione fondante il rigetto risulta dunque frutto di un errato presupposto fattuale, alla luce del valore semantico delle espressioni utilizzate nella formulazione delle conclusioni.
5. Quanto al merito della pretesa, come sopra precisato, è ormai pacifica la estensione del diritto al beneficio anche ai docenti a tempo determinato con incarico fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, né sono state allegate circostanze impeditive o estintive del diritto delle docenti.
Ne discende che, in adesione al principio espresso dal Giudice Supremo nazionale, la domanda formulata con il ricorso di primo grado vada accolta, con riconoscimento all'odierno appellante della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'a.s. 2022/2023, con conseguente emissione dei buoni elettronici, ciascuno dell'importo di euro 500,00.
6. Quanto alle spese di lite del doppio grado, ne va disposta l'integrale compensazione.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Nel caso in esame la compensazione delle spese di lite trova piena giustificazione, poichè occorre tener conto del contrasto sussistente, all'epoca del deposito dei ricorsi di primo grado (inizio 2023), nella giurisprudenza di merito, che ha visto intervenire solo successivamente la Suprema Corte nazionale.
I giudici di legittimità, infatti, hanno dato per la prima volta risposta a taluni dei numerosi quesiti, che ancora si pongono, in ordine alla tematica della Carta docenti, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e sulla natura del diritto azionato.
Reputa, dunque, il Collegio che siano indubbiamente ravvisabili, in considerazione
5 della novità e peculiarità della questione esaminata e sulla quale si è registrato solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado l'intervento della Suprema Corte, le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Va, poi, sottolineato che nel caso in esame l'accoglimento delle domande ha presupposto la disapplicazione della parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, per contrasto con il principio di non discriminazione.
Tale situazione rientra certamente tra le altre ragioni analoghe alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. possono giustificare la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell'altra parte;
si è trattato indubbiamente di una soluzione innovativa, per la cui adozione si è resa necessaria la disapplicazione di una norma di legge per contrasto con il principio di non discriminazione.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, condanna il all'assegnazione in favore di parte appellante della “Carta elettronica per CP_4
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'a.s. dal 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli in data 30 settembre 2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Chiara De Franco dott. Gennaro Iacone
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